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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-294/21

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1° agosto 2022. — État du Grand-duché de Luxembourg e Administration de l'enregistrement et des domaines contro Navitours SARL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 2, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Articolo 9, paragrafo 2, lettera b) – Luogo delle prestazioni di trasporto – Gite turistiche sulla Mosella – Fiume sottoposto al regime di condominio. — Causa C-294/21

Giurisprudenza europea62021CJ0294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che le gite turistiche in battello sulla Mosella, anche se iniziano e finiscono nello stesso punto e hanno finalità turistiche, sono prestazioni di trasporto ai fini dell’IVA. Poiché il tratto interessato rientra nel territorio comune sotto sovranità congiunta di Lussemburgo e Germania e non è escluso dall’ambito territoriale della sesta direttiva, tali prestazioni sono imponibili "all’interno del paese". In assenza di specifiche deroghe UE, uno dei due Stati membri può tassarle, ma la tassazione da parte di uno esclude quella dell’altro sulle medesime operazioni.

IVA e prestazioni di navigazione turistica effettuate in un territorio comune soggetto a sovranità congiunta di due Stati membri: individuazione del luogo di imposizione e possibilità di tassazione da parte di uno degli Stati membri

La questione giuridica

Se l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che consentono a uno Stato membro di assoggettare a IVA prestazioni di navigazione turistica rese da un operatore stabilito in tale Stato membro, quando tali prestazioni sono effettuate in un territorio che, in virtù di un trattato internazionale, costituisce un condominio sotto sovranità comune di quello Stato e di un altro Stato membro, in assenza di un accordo specifico tra i due Stati sulla riscossione dell’IVA.

Principio di diritto

Le prestazioni di navigazione turistica consistenti nel trasporto di persone su distanze non trascurabili rientrano nella nozione di prestazioni di trasporto di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva; se sono effettuate in un territorio comune sotto sovranità congiunta di due Stati membri, non escluso dal campo territoriale della direttiva, esse sono imponibili come effettuate "all’interno del paese" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1. In mancanza di una deroga del diritto dell’Unione, l’assenza di un accordo bilaterale specifico non impedisce la tassazione da parte di uno dei due Stati membri, purché le stesse operazioni non siano già state tassate dall’altro, poiché una doppia imposizione è incompatibile con il principio di neutralità fiscale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva IVA)
  • Direttiva 91/680/CEE
  • Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 3, paragrafi 1-3, della direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 9, paragrafi 1 e 2, lettera b), della direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 227 del Trattato CEE
  • Articolo 299 CE
  • Trattato tra il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica federale di Germania del 19 dicembre 1984

IVA sulle gite turistiche nella Mosella in territorio di condominio germano-lussemburghese

La Corte di giustizia, adita in via pregiudiziale dalla Cour de cassation lussemburghese, ha interpretato la sesta direttiva IVA con riguardo alle prestazioni di navigazione turistica svolte sulla Mosella in un territorio comune soggetto a sovranità congiunta di Lussemburgo e Germania. La controversia opponeva lo Stato lussemburghese e la sua amministrazione tributaria a Navitours Sàrl, cui erano stati notificati avvisi di accertamento IVA per gli anni 2004 e 2005.

Fatti e procedimento principale

Navitours offriva gite turistiche in battello sul tratto della Mosella compreso nel condominio germano-lussemburghese. Per molti anni l’amministrazione lussemburghese aveva considerato tali operazioni fuori campo IVA, ma nel 2015 aveva emesso avvisi di accertamento ritenendole imponibili. I giudici lussemburghesi di merito avevano accolto il ricorso della società, ritenendo che, in assenza di un meccanismo concordato tra Lussemburgo e Germania per evitare doppia imposizione, l’amministrazione lussemburghese non fosse legittimata a tassare il fatturato.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato l’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE, che assoggetta a IVA le prestazioni di servizi a titolo oneroso effettuate da un soggetto passivo all’interno del paese, e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), che per le prestazioni di trasporto individua il luogo dell’operazione nel luogo in cui il trasporto avviene in funzione delle distanze percorse. È stato inoltre considerato l’articolo 3, paragrafi 1-3, della direttiva, che definisce il territorio degli Stati membri ai fini dell’IVA, nonché il trattato del 19 dicembre 1984 tra Lussemburgo e Germania, che qualifica la Mosella come territorio comune soggetto a sovranità congiunta.

Qualificazione delle prestazioni come "prestazioni di trasporto"

La Corte ha innanzitutto verificato se le gite turistiche in battello rientrassero nella nozione di prestazioni di trasporto. Ha affermato che tale nozione, non definita dalla direttiva, va intesa secondo il significato corrente: prestazioni che consistono nel portare persone o beni da un luogo a un altro. Questa nozione è sufficientemente ampia da includere anche servizi in cui il tragitto inizia e termina nello stesso luogo, purché l’elemento essenziale sia il trasporto di persone su distanze non trascurabili e l’attività abbia natura turistica.

Luogo della prestazione e ambito territoriale dell’IVA

Applicando l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), la Corte ha ritenuto che il luogo delle prestazioni fosse il condominio germano-lussemburghese, poiché il trasporto si svolgeva in quel territorio in funzione delle distanze percorse. Ha poi osservato che il concetto di "interno del paese" dell’articolo 2, paragrafo 1, rinvia al territorio di ciascuno Stato membro quale definito dall’articolo 3 della direttiva, e che il condominio non figurava tra i territori esclusi. Ne ha dedotto che, per ciascuno dei due Stati membri interessati, quel territorio rientra nell’ambito territoriale della direttiva e le prestazioni rese ivi sono, in linea di principio, soggette a IVA.

Sovranità comune, neutralità fiscale e assenza di accordo bilaterale

La Corte ha sottolineato che, in un territorio comune sotto sovranità congiunta e in assenza di una deroga specifica del diritto dell’Unione, ciascuno dei due Stati membri può in linea di principio tassare le operazioni ivi effettuate. Tuttavia, una doppia imposizione sarebbe contraria al principio di neutralità fiscale, che impedisce trattamenti differenti per operazioni identiche. Perciò, la tassazione da parte di uno Stato membro preclude all’altro di tassare nuovamente le medesime prestazioni. La mancanza di un accordo specifico tra Lussemburgo e Germania non può dunque impedire l’imposizione IVA, anche se gli Stati restano liberi di disciplinare diversamente la materia mediante accordo, purché siano evitate sia la mancata tassazione sia la doppia imposizione.

Dispositivo

La Corte ha concluso che gli articoli 2, paragrafo 1, e 9, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva devono essere interpretati nel senso che le prestazioni di navigazione turistica effettuate da un prestatore stabilito in uno degli Stati membri, in un territorio comune sotto sovranità congiunta di tale Stato e di un altro Stato membro, sono imponibili da uno Stato membro, purché non siano già state tassate dall’altro. La tassazione da parte di uno dei due Stati impedisce la duplicazione dell’imposizione da parte dell’altro, ferma restando la possibilità per gli Stati di concordare una disciplina specifica.

Principi affermati

  • Le gite turistiche in battello possono costituire prestazioni di trasporto ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva.
  • Un territorio comune sotto sovranità congiunta di due Stati membri, se non escluso dalla direttiva, rientra nell’"interno del paese" ai fini dell’IVA.
  • L’assenza di un accordo bilaterale non esclude la tassazione, ma deve essere evitata la doppia imposizione in ossequio alla neutralità fiscale.

Come è indicizzato

Materieivaluogo delle prestazioni di servizitrasporto di personediritto internazionale pubblico e sovranità territorialetassazione transfrontaliera

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