Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-279/22

Order of the President of the General Court of 4 August 2022. — Biogen Netherlands BV v European Commission. — Interim relief – Medicinal products for human use – Regulation (EC) No 726/2004 – Marketing authorisation for Dimethyl fumarate Mylan – dimethyl fumarate – Application for suspension of operation of a measure – No urgency. — Case T-279/22 R

Giurisprudenza europea62022TO0279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di Biogen volta a sospendere l’efficacia della decisione della Commissione che aveva autorizzato il medicinale generico Dimethyl fumarate Mylan. La Corte ha ritenuto non provato il requisito dell’urgenza, osservando che i danni allegati erano essenzialmente economici, quantificabili e non tali da mettere in pericolo la sopravvivenza del gruppo. È stata inoltre esclusa la dimostrazione di una perdita irreversibile di quota di mercato o di un nesso diretto tra la decisione impugnata e gli asseriti effetti negativi su ricerca, sviluppo e supporto ai pazienti.

Rigetto della domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale generico a base di dimetil fumarato per difetto del requisito dell’urgenza.

La questione giuridica

Se la sospensione dell’efficacia della decisione della Commissione che autorizza un medicinale generico possa essere concessa, in via cautelare, in presenza di asseriti danni economici derivanti da perdita di vendite, erosione dei prezzi, perdita di quota di mercato e riflessi su altri progetti di sviluppo, e se tali pregiudizi siano seri e irreparabili ai fini del requisito dell’urgenza.

Principio di diritto

La sospensione dell’efficacia di una decisione che autorizza un medicinale generico non può essere concessa se il richiedente non prova, con elementi specifici e documentati, un danno serio e irreparabile e, in particolare, non dimostra che la perdita di fatturato e di quota di mercato possa compromettere la sua stessa sopravvivenza economica o che la perdita di mercato sia davvero irreversibile per ostacoli strutturali o giuridici; danni puramente finanziari, quantificabili o suscettibili di ristoro tramite azione risarcitoria, non soddisfano il requisito dell’urgenza.

Norme richiamate

  • Articoli 278 TFUE
  • Articoli 279 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 726/2004
  • Direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004
  • Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004
  • Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 277 TFUE

Rigetto della sospensione dell’autorizzazione per Dimethyl fumarate Mylan

Il provvedimento è un’ordinanza cautelare del Presidente del Tribunale dell’Unione europea nel contesto di un ricorso per annullamento proposto da Biogen Netherlands BV contro una decisione di esecuzione della Commissione relativa a un medicinale generico a base di dimetil fumarato. La domanda riguardava la sospensione dell’efficacia della decisione che aveva concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio di Dimethyl fumarate Mylan – dimethyl fumarate.

Contesto fattuale e processuale

Biogen aveva sviluppato e commercializzato Tecfidera, medicinale per il trattamento della sclerosi multipla autorizzato nel 2014. In tale decisione di autorizzazione, la Commissione aveva ritenuto che Tecfidera e Fumaderm non appartenessero alla stessa autorizzazione globale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE. Su questa base, l’EMA aveva poi rifiutato di convalidare una domanda di autorizzazione per un generico di Tecfidera presentata da Pharmaceutical Works Polpharma.

Nel 2021 il Tribunale, nella causa T-611/18, aveva accolto il motivo di illegittimità contro la decisione di esecuzione del 2014 e annullato la decisione dell’EMA del 30 luglio 2018. Contro tale sentenza erano stati proposti appelli tuttora pendenti. In seguito, Mylan Ireland e altre imprese avevano presentato una domanda di autorizzazione per un generico di Tecfidera, sfociata nella decisione della Commissione del 13 maggio 2022 oggetto del presente giudizio cautelare.

Domanda cautelare proposta

Biogen chiedeva, in via principale, la sospensione della decisione impugnata fino alla decisione finale nel giudizio principale; in subordine, la sospensione fino alla pronuncia della Corte di giustizia sugli appelli avverso la sentenza T-611/18. La Commissione domandava il rigetto della richiesta e la condanna alle spese.

Normativa e criteri applicati

Il Presidente richiama il combinato disposto degli articoli 278 e 279 TFUE e dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, nonché l’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale. Viene ribadito che i ricorsi non hanno effetto sospensivo e che la sospensione è concessa solo eccezionalmente.

Per ottenere la misura cautelare, il richiedente deve provare cumulativamente:

  • il fumus boni iuris;
  • l’urgenza, intesa come necessità di evitare un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito;
  • se del caso, il bilanciamento degli interessi.

Il giudice può esaminare i requisiti nell’ordine che ritiene opportuno, e nel caso concreto ha esaminato anzitutto l’urgenza.

Valutazione dell’urgenza: danno finanziario e prova richiesta

La domanda di Biogen si fondava principalmente su tre ordini di pregiudizi:

  • perdita del periodo di protezione di mercato;
  • erosione dei prezzi e perdita di quote di mercato nell’Unione;
  • impatto su altri prodotti in sviluppo, in particolare Vumerity, e sulle attività di ricerca, sviluppo e supporto ai pazienti.

Il Presidente osserva che il danno allegato è in sostanza di natura finanziaria, poiché consiste nella perdita di ricavi futuri derivanti dalla vendita di Tecfidera. Richiama la giurisprudenza secondo cui un danno patrimoniale è di regola riparabile mediante risarcimento, salvo circostanze eccezionali; può dirsi irreparabile solo se non sia quantificabile o se la sua entità e modalità di verificazione impediscano, in pratica, un ristoro adeguato.

Nel caso di specie, la stessa ricorrente aveva fornito dati contabili e stime quantitative sull’impatto del generico sul fatturato 2022 e 2023, il che dimostrava che il danno era identificabile e quantificabile. Di conseguenza, non si trattava di un pregiudizio intrinsecamente non misurabile.

Nessuna prova del rischio per la sopravvivenza economica

Il Presidente rileva inoltre che Biogen non aveva dimostrato, né neppure sostenuto in modo convincente, che la perdita di ricavi avrebbe messo in pericolo la sua esistenza o quella del gruppo di appartenenza prima della decisione nel merito. I dati di fatturato globale e dell’Area economica europea mostravano che l’impatto atteso rappresentava solo una quota limitata del fatturato annuale del gruppo.

Richiamando precedenti relativi al settore farmaceutico, il Presidente sottolinea che, quando la perdita è inferiore a una certa soglia rispetto al fatturato dell’impresa, non si può parlare di minaccia alla sua sopravvivenza economica.

Perdita di quota di mercato e assenza di irreversibilità provata

La ricorrente sosteneva anche che l’ingresso del generico avrebbe determinato una perdita irreversibile di quota di mercato. Il Presidente qualifica anche questo pregiudizio come finanziario, in quanto la quota di mercato si traduce in ricavi e utili futuri.

Viene tuttavia escluso che Biogen abbia dimostrato ostacoli di natura strutturale o giuridica tali da impedirle di recuperare una parte significativa della quota di mercato in caso di eventuale annullamento della decisione. Al contrario, poiché il gruppo della ricorrente risulta titolare dell’autorizzazione del medicinale di riferimento, l’eventuale annullamento avrebbe consentito il recupero automatico della quota di mercato. Pertanto, la perdita prospettata non è stata ritenuta irreversibile.

Effetti su altri prodotti, ricerca e supporto ai pazienti

Quanto agli asseriti effetti negativi su Vumerity, su altri progetti di sviluppo e sul supporto medico-ed educational ai pazienti con sclerosi multipla, il Presidente rileva che Biogen non aveva fornito informazioni specifiche e precise idonee a consentire una valutazione della gravità del pregiudizio.

Inoltre, la decisione di ridurre investimenti in ricerca e sviluppo o in supporto ai pazienti non è stata considerata conseguenza diretta e necessaria dell’atto impugnato, ma potenzialmente il frutto di una scelta imprenditoriale autonoma legata alla redditività. Ne consegue che non era dimostrato il nesso causale richiesto dalla giurisprudenza tra atto impugnato e danno asserito.

Decisione e spese

Poiché la condizione dell’urgenza non era soddisfatta, la domanda cautelare è stata respinta senza esaminare il fumus boni iuris né procedere al bilanciamento degli interessi. Le spese sono state riservate ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura.

Principio applicativo per il contenzioso farmaceutico

L’ordinanza conferma che, in materia di autorizzazioni farmaceutiche, la mera prospettazione di perdita di vendite, riduzione di margini e erosione della quota di mercato non basta per ottenere una sospensione cautelare. Occorre una prova rigorosa, documentata e specifica di un danno serio e irreparabile, nonché della sua non compensabilità pratica; in difetto, il giudice cautelare respinge la domanda anche se la decisione impugnata può incidere in modo sensibile sulla posizione commerciale dell’operatore.

Come è indicizzato

Materiefarmaci per uso umanoautorizzazione all'immissione in commerciomisure cautelariconcorrenza farmaceuticaprotezione dei dati e del mercato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.