Sentenza n. 715/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di VIA che, recependo i pareri paesaggistici e culturali regionali, imponeva lo stralcio della porzione settentrionale di un impianto agrivoltaico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, nella parte relativa allo stralcio della porzione settentrionale dell’impianto agrivoltaico, il decreto ministeriale di VIA, il parere dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e il parere della Soprintendenza di Trapani. Il progetto, della potenza di 42,34 MW, era destinato a essere realizzato in area agricola nei Comuni di Mazara del Vallo e Santa Ninfa. La Soprintendenza aveva motivato lo stralcio rilevando, da un lato, il mancato rispetto della distanza di 500 metri dal Baglio Iudeo, qualificato dal piano paesaggistico come bene storico isolato, e, dall’altro, la stretta prossimità con l’aerogeneratore MDV6 di altro impianto eolico, ritenendo sussistente un rilevante impatto cumulativo sul paesaggio. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 134, 136 e 143 del d.lgs. 42/2004, dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021, degli artt. 3 e 10 della l. 241/1990 e del d.m. 30 marzo 2015, nonché degli artt. 9 e 97 Cost., denunciando difetto ed erroneità della motivazione, carenza istruttoria, travisamento dei presupposti, irragionevolezza, illogicità e violazione dei principi di proporzionalità e di massima diffusione delle fonti rinnovabili.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Quanto al primo profilo, ha ritenuto erroneo considerare il Baglio Iudeo, in quanto bene storico isolato individuato dal piano paesaggistico, come bene rilevante ai fini della fascia di rispetto di 500 metri prevista dall’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. 199/2021. I beni isolati individuati dalla pianificazione regionale sono infatti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c), e appartengono alla Parte Terza del d.lgs. 42/2004, mentre la disposizione sulle aree idonee richiama i beni tutelati ai sensi della Parte Seconda del codice dei beni culturali o dell’art. 136. Inoltre, non risultava che il Baglio Iudeo fosse stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, all’esito del procedimento previsto dagli artt. 138-141. Quanto al secondo profilo, il TAR ha ritenuto illegittima anche la valutazione negativa fondata sulla vicinanza alla turbina MDV6. L’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, del d.lgs. 199/2021 consente il posizionamento di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in aree agricole situate entro 500 metri da uno stabilimento o impianto industriale ai sensi dell’art. 268, comma 1, lett. h), del d.lgs. 152/2006. Tale previsione si applica anche agli impianti agrivoltaici e comprende gli impianti eolici, qualificabili come impianti industriali in senso ampio. Poiché il progetto insisteva in area agricola, non interessata da beni culturali tutelati ai sensi della Parte Seconda del d.lgs. 42/2004, la porzione settentrionale ricadeva in area idonea ex lege. La prossimità all’impianto eolico, pertanto, non poteva essere valutata negativamente, trattandosi di una soluzione incentivata dalla normativa sulle fonti rinnovabili. Il TAR ha annullato il decreto di VIA limitatamente alla prescrizione di stralcio della porzione settentrionale, nonché i pareri presupposti nella parte corrispondente. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le amministrazioni resistenti sono state condannate al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Il giudizio può essere definito in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare quando il contraddittorio è integro e la causa è matura per la decisione.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Valutazione di Impatto Ambientale, integrata con la Valutazione d’incidenza Ambientale
Costituisce la base procedimentale dell’istanza per il rilascio della VIA relativa al progetto agrivoltaico.
art. 20, comma 8, lett. c-quater), d.lgs. 199/2021
beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo
La fascia di rispetto di 500 metri ai fini dell’individuazione delle aree idonee rileva con riferimento ai beni tutelati dalla Parte Seconda del d.lgs. 42/2004 o dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, non ai meri beni isolati individuati dalla pianificazione paesaggistica ai sensi dell’art. 143.
art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, d.lgs. 199/2021
è consentito il posizionamento degli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da uno “stabilimento” di cui all’art. 268, comma 1, lett. “h”, D.Lgs. n. 152/2006
La previsione sulle aree idonee si applica anche agli impianti agrivoltaici e consente il loro posizionamento in area agricola entro 500 metri da un impianto eolico qualificabile come stabilimento o impianto industriale.
art. 4, comma 1, lett. f-bis), d.lgs. 190/2024
impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione
L’impianto agrivoltaico costituisce una speciale tipologia di impianto fotovoltaico, cui si applicano le disposizioni riferite agli impianti fotovoltaici salvo diversa previsione.
art. 268, comma 1, lett. h), d.lgs. 152/2006
La nozione di impianto industriale è interpretata in senso ampio e comprende gli impianti eolici, in quanto destinati alla trasformazione dell’energia in energia elettrica.
art. 134, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004
I beni isolati individuati dalla pianificazione regionale ai sensi dell’art. 143 rientrano nella tutela paesaggistica della Parte Terza del codice e non, per ciò solo, nella tutela della Parte Seconda richiamata dall’art. 20, comma 8, lett. c-quater), d.lgs. 199/2021.
art. 136 d.lgs. 42/2004
dichiarato di notevole interesse pubblico
La rilevanza del bene ai fini della fascia di rispetto richiede, ove invocato l’art. 136, l’effettiva dichiarazione di notevole interesse pubblico secondo il procedimento previsto dagli artt. 138-141.
art. 143 d.lgs. 42/2004
L’individuazione dei beni isolati in sede di pianificazione regionale comporta la loro qualificazione come beni paesaggistici, senza equipararli automaticamente ai beni culturali della Parte Seconda del codice.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater), del d.lgs. 199/2021, la fascia di rispetto di 500 metri opera con riferimento ai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del d.lgs. 42/2004 o ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 dello stesso decreto; non è sufficiente che il bene sia qualificato come bene isolato dal piano paesaggistico ai sensi dell’art. 143.
- La qualificazione di un bene isolato da parte della pianificazione paesaggistica regionale comporta, di per sé, l’assoggettamento alla disciplina dei beni paesaggistici della Parte Terza del d.lgs. 42/2004 e non consente di applicare automaticamente le fasce di rispetto previste dalla normativa sulle aree idonee per i beni culturali della Parte Seconda.
- La previsione dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, del d.lgs. 199/2021, che individua come idonee le aree agricole entro 500 metri da uno stabilimento o impianto industriale, si applica anche agli impianti agrivoltaici, quali speciale categoria di impianti fotovoltaici.
- Ai fini dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, del d.lgs. 199/2021, la nozione di stabilimento o impianto industriale di cui all’art. 268, comma 1, lett. h), del d.lgs. 152/2006 comprende gli impianti eolici, poiché la nozione di impianto industriale non va limitata alle sole attività di trasformazione di materiali in nuovi prodotti.
- Quando un progetto di impianto agrivoltaico ricade in un’area qualificata idonea ex lege, la vicinanza a un impianto eolico situato entro la distanza prevista dall’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, del d.lgs. 199/2021 non può essere posta, in quanto tale, a fondamento di una valutazione ambientale o paesaggistica negativa, trattandosi di una localizzazione incentivata dalla normativa sulle fonti rinnovabili.
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