Ordinanza n. 933/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento “del provvedimento di “Archiviazione dell'Istanza” relativa alla pratica -OMISSIS- di rilascio di nulla osta per lavoro subordinato dello Sportello Unico dell'Immigrazione di Torino come comunicato a mezzo pec al sig. -OMISSIS- lo scorso -OMISSIS-; nonché di ogni atto prodromico, necessario, presupposto o consequenziale, tra cui l’avviso di avvio del procedimento di revoca del -OMISSIS-”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione dell’istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e avviso di avvio del procedimento di revoca
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’archiviazione dell’istanza relativa al rilascio del nulla osta per lavoro subordinato, nonché gli atti presupposti e consequenziali, incluso l’avviso di avvio del procedimento di revoca. In vista dell’udienza pubblica hanno dichiarato che l’amministrazione avrebbe riavviato e concluso favorevolmente l’istruttoria, con soddisfazione dei loro interessi, prospettando così la possibile cessazione della materia del contendere. L’amministrazione, tuttavia, ha depositato una relazione nella quale ha confermato la legittimità e fondatezza del provvedimento originario, senza riconoscere la cessazione della materia del contendere. Poiché non risultavano depositati gli atti procedimentali successivi alla fase cautelare e non erano stati forniti chiarimenti in udienza, il giudice non ha potuto accertare l’effettiva conclusione favorevole del procedimento di riesame.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario disporre incombenti istruttori, senza definire il merito del ricorso. Ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.a., ha chiesto alle parti di fornire chiarimenti documentati sull’effettiva conclusione favorevole del procedimento di riesame, assegnando i termini ordinari previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. La decisione sulla eventuale cessazione della materia del contendere è stata quindi rinviata alla prosecuzione della trattazione, fissata all’udienza pubblica del 15 dicembre 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, c.p.a.
Consente al giudice di disporre d’ufficio i mezzi istruttori necessari per chiarire i fatti rilevanti ai fini della decisione; nel caso concreto è stato utilizzato per acquisire chiarimenti documentati sull’esito del procedimento di riesame.
art. 73, comma 1, c.p.a.
È stato richiamato per l’assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito dei chiarimenti e della documentazione richiesta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela dei loro diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati unitamente alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando le parti forniscono ricostruzioni contraddittorie sull’avvenuto soddisfacimento della pretesa azionata e sulla conseguente cessazione della materia del contendere, il giudice non può dichiarare tale cessazione senza una verifica documentale dell’effettivo esito del procedimento amministrativo.
- Ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.a., il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori d’ufficio e chiedere alle parti chiarimenti documentati quando gli atti disponibili non consentono di accertare i fatti rilevanti per la definizione del giudizio.
- La verifica della cessazione della materia del contendere richiede l’accertamento che l’amministrazione abbia adottato una determinazione concretamente satisfattiva della posizione del ricorrente, non essendo sufficiente una mera allegazione di parte non confermata dalla documentazione procedimentale.
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