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Sentenza

Sentenza n. 1877/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 1352 del 2024.

Giustizia amministrativa202404547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. II, n. 1352 del 2024, che aveva respinto l’impugnazione dell’aggiudicazione e della successiva dichiarazione di efficacia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

SMP S.r.l., seconda classificata nella procedura aperta per la stipula di un accordo quadro quadriennale relativo alla fornitura di sacchetti dotati di TAG RFID UHF, ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione a Sartori Ambiente S.r.l. e contro il successivo provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione. Il primo motivo censurava la lex specialis, sostenendo che il capitolato avesse richiamato il d.m. 24 maggio 2016 sui criteri ambientali minimi, ormai sostituito dal d.m. 23 giugno 2022, senza inserire le specifiche tecniche CAM applicabili. Il secondo motivo deduceva che la conformità ai CAM dovesse essere verificata già in sede di gara e che la mancata produzione della documentazione CAM in tale fase dovesse comportare l’esclusione. Il terzo motivo contestava la proroga concessa all’aggiudicataria per produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, assumendo che il termine di dieci giorni fosse perentorio e non prorogabile. Il quarto motivo sosteneva che la produzione del certificato del produttore dei sacchetti integrasse un avvalimento non dichiarato e non formalizzato ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. In via preliminare ha accolto l’eccezione di irricevibilità del ricorso originario nella parte diretta contro la lex specialis. Il richiamo nel capitolato al d.m. 24 maggio 2016, sostituito dal d.m. 23 giugno 2022, e la mancata trasposizione delle specifiche tecniche CAM erano vizi immediatamente percepibili, idonei a rendere difficoltosa la formulazione di un’offerta consapevole; pertanto, il bando avrebbe dovuto essere impugnato immediatamente e non insieme all’aggiudicazione. Il secondo motivo è stato respinto perché, in assenza di una previsione chiara della lex specialis che imponesse, a pena di esclusione, la produzione di specifiche dichiarazioni o documenti in sede di offerta, la verifica documentale del rispetto dei CAM poteva essere svolta dopo l’aggiudicazione. I CAM costituivano un elemento essenziale dell’offerta e non un criterio premiale: l’impegno al loro rispetto doveva sussistere già in sede di offerta, ma la verifica concreta poteva essere demandata alla fase successiva, anche all’esecuzione del contratto. È stato respinto anche il terzo motivo: la proroga concessa per produrre documentazione giustificativa relativa a un requisito già esistente non ha inciso sulla legittimità dell’aggiudicazione, potendo essere accordata dalla stazione appaltante in applicazione dei principi di risultato, buona fede e correttezza. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché la certificazione del produttore attestava caratteristiche oggettive del prodotto, incluso il contenuto di materiale riciclato conforme ai CAM, e non costituiva avvalimento. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 34 d.lgs. n. 50/2016

    Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (...).

    Impone l’inserimento dei CAM e delle relative specifiche tecniche nella documentazione progettuale e di gara; il mero richiamo generico o errato non consente l’eterointegrazione della lex specialis.

  • art. 34, commi 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016

    I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara (...). L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo (...).

    L’obbligo di considerare i CAM opera per le categorie di forniture, servizi e lavori cui essi si riferiscono e non è limitato all’affidamento sopra una determinata soglia.

  • art. 95, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 50/2016

    Il criterio del prezzo più basso.

    È la disposizione indicata quale base del criterio di aggiudicazione utilizzato nella procedura.

  • art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016

    L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

    Consente di collocare la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario nella fase successiva all’aggiudicazione, quando la lex specialis non imponga una produzione documentale specifica già in sede di offerta.

  • art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016

    Le cause di esclusione sono tassative.

    In assenza di una previsione chiara e univoca della lex specialis, la mancata produzione di documentazione CAM in sede di offerta non può determinare l’esclusione.

  • art. 85, comma 5, d.lgs. n. 50/2016

    La censura relativa al termine per la comprova dei requisiti è stata respinta: la proroga per produrre documentazione giustificativa di un requisito già esistente non ha reso illegittima l’aggiudicazione.

  • art. 89 d.lgs. n. 50/2016

    La produzione di un certificato del produttore, attestante caratteristiche oggettive del bene fornito, non integra di per sé un avvalimento e non richiede la formalizzazione del relativo contratto.

  • art. 57 d.lgs. n. 36/2023

    Il nuovo codice conferma l’obbligo di inserimento dei CAM nella documentazione di gara.

  • art. 5 d.lgs. n. 36/2023

    I principi di buona fede e affidamento fondano anche una maggiore responsabilizzazione dell’operatore economico, che deve segnalare tempestivamente le difficoltà di comprensione della lex specialis senza attendere l’esito della gara per contestarle.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato dall’appellante quale parametro del dedotto difetto di motivazione, senza accoglimento della censura.

Massime di principio

  • Le stazioni appaltanti devono inserire nella documentazione progettuale e di gara i criteri ambientali minimi applicabili e le relative specifiche tecniche; il loro inserimento non costituisce un adempimento meramente formale, perché incide sulla formulazione dell’offerta e sulla successiva esecuzione del contratto.
  • La mancata indicazione dei CAM, il loro richiamo a un decreto non più vigente o l’omessa trasposizione delle specifiche tecniche può imporre l’immediata impugnazione del bando quando la carenza o l’erroneità del rinvio renda impossibile o eccessivamente difficoltosa la formulazione di un’offerta corretta e consapevole. Non sussiste invece un obbligo assoluto di impugnazione immediata per ogni difformità della lex specialis rispetto al decreto CAM: occorre verificare in concreto la portata impeditiva o gravemente ostativa della clausola.
  • Quando i CAM costituiscono elementi essenziali dell’offerta e la lex specialis non impone espressamente, a pena di esclusione, la produzione di specifiche dichiarazioni o documenti già in sede di gara, l’impegno al rispetto dei CAM deve risultare dall’offerta, mentre la verifica documentale può essere svolta dopo l’aggiudicazione o anche nella fase di esecuzione.
  • Il principio di tassatività delle cause di esclusione impedisce di desumere l’esclusione dalla mancata produzione in gara di documentazione CAM non richiesta in modo chiaro e univoco dalla lex specialis.
  • La stazione appaltante può prorogare il termine assegnato all’aggiudicatario per produrre documentazione giustificativa relativa a un requisito già esistente, quando la proroga consenta di comprovare il requisito senza modificarlo, anche in applicazione dei principi di risultato, buona fede e correttezza.
  • La certificazione rilasciata dal produttore, quando attesta caratteristiche oggettive del prodotto fornito, non costituisce avvalimento del requisito e non richiede la stipula di un contratto di avvalimento.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisCause di esclusione
IstitutiDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicitàBuona fede e correttezza della PAConcorrenza ed evidenza pubblica

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