Cassazione Penale, Sentenza n. 27811/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva respinto l'istanza di riesame proposta in favore di Pietro Palumbo, terzo intestatario di beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis c.p.; il ricorrente deduceva violazione di legge per inesistenza della motivazione in ordine al periculum in mora nel provvedimento genetico, sostenendo che l'omessa motivazione rendeva il decreto radicalmente nullo e che il Tribunale del riesame non poteva integrare la motivazione mancante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui il sequestro preventivo finalizzato a confisca deve contenere motivazione, seppur concisa, sul periculum in mora, applicabile anche alla confisca 'allargata' ex art. 240-bis. Tuttavia, nel caso concreto il GIP aveva motivato la sussistenza del periculum richiamando la giurisprudenza Monteleone; il Tribunale di Lecce ha legittimamente integrato e corretto la motivazione ritenuta non condivisibile in diritto ma non del tutto assente. La Corte ha quindi ritenuto legittimo l'intervento integrativo del tribunale e ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
Disciplina la confisca 'allargata'; la giurisprudenza richiede che anche per i sequestri finalizzati a questa confisca sia motivato, seppur sinteticamente, il periculum in mora che giustifica l'anticipazione dell'effetto ablativo.
art. 321 cod. proc. pen.
Il sequestro preventivo di cui al comma 2 deve contenere una concisa motivazione sulle ragioni che giustificano la diagnosi di periculum in mora; la motivazione può, in alcuni casi, limitarsi a individuare la confiscabilità del bene, ma il principio non esclude l'obbligo motivazionale in generale.
art. 309, comma 9 cod. proc. pen.
Prevede il potere del tribunale del riesame di annullare il provvedimento impugnato; integrato dal richiamo dell'art. 324 c.7, consente l'applicazione delle regole di annullamento anche ai sequestri quando la motivazione manca o non contenga l'autonoma valutazione degli elementi fondanti.
art. 324, comma 7 cod. proc. pen.
Rinvio che rende applicabili al procedimento di riesame le disposizioni sul potere di annullamento, con la conseguenza che la mancanza di motivazione in punto periculum può determinare la nullità radicale del provvedimento nel caso di omissione totale.
art. 416-bis, comma settimo cod. pen.
La Corte ha osservato che l'obbligo di motivare sul periculum in mora vale anche per la confisca obbligatoria ex art. 416-bis comma 7, secondo la giurisprudenza richiamata.
art. 240 cod. pen.
Rinvio nella motivazione alla necessità, in casi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, di indicare le ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso; nel contesto è stata invocata nella deduzione di violazione/formazione della motivazione, sebbene la sentenza si concentri soprattutto sui principi relativi all'art. 321 c.p.p. e alla giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, compresa la confisca allargata ex art. 240-bis, richiede una motivazione, anche se concisa, in ordine al periculum in mora che giustifica l'anticipazione dell'effetto ablativo.
- Se la motivazione in punto periculum e' del tutto assente nel decreto di sequestro, la carenza è causa di nullità radicale e il tribunale del riesame non può colmare una omissione totale.
- Se invece il GIP ha fornito una motivazione (anche se discutibile o erronea in diritto), il tribunale del riesame può, nei limiti dei propri poteri e secondo la giurisprudenza consolidata, integrare o correggere la motivazione per rimuovere l'errore di diritto senza incorrere nell'illegittimità di un intervento ad adiuvandum per sopperire a una lacuna totale.
- Nel valutare la legittimità del sequestro è rilevante distinguere tra omissione totale di motivazione (che determina nullità) e motivazione presente ma non condivisibile (che può essere integrata o corretta dal tribunale del riesame).
- In casi analoghi è fondamentale verificare concretamente se il provvedimento genetico abbia espressamente affrontato il tema del periculum in mora; l'assenza di tale espresso esame comporta esito favorevole al terzo ricorrente, mentre una motivazione espressa, anche se criticabile, può essere oggetto di integrazione giustificata.
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