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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34605/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, con unico motivo, l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP di Prato che aveva negato la revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a loro carico per il reato di cui all'art. 603-bis c.p., contestato per fatti commessi in Prato dall'aprile 2018 all'8 aprile 2021. Gli indagati lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, contestando che il Tribunale avesse ritenuto perdurante il pericolo di reiterazione senza compiere una valutazione individualizzata per ciascuno di essi e senza considerare il tempo trascorso e il costante rispetto delle prescrizioni dalle misure applicate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., in quanto successivamente alla proposizione del ricorso è intervenuta la sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla sentenza ex art. 444 c.p.p. del 31 maggio 2022 che ha condannato gli imputati e ha determinato la perdita di efficacia della misura in atto. Di conseguenza la declaratoria di inammissibilità è stata fondata su causa non imputabile ai ricorrenti e perciò non è seguita condanna al versamento di somme alla Cassa per le ammende né pagamento delle spese del procedimento. Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità; la Corte ha ritenuto effettiva la rinuncia e la sopravvenuta carenza di interesse e ha pronunciato la declaratoria di inammissibilità senza sanzioni pecuniarie a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Indicata come norma in base alla quale il Tribunale del Riesame aveva pronunciato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare

  • art. 603-bis c.p.

    Individua il reato per il quale sono state adottate le misure cautelari; la decisione riguarda misure disposte in relazione a fatti ascritti a tale fattispecie

  • art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Norma richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione; la Corte l'ha applicata ritenendo sopravvenuta la carenza di interesse

  • art. 444 c.p.p.

    Sentenza di patteggiamento intervenuta dopo il ricorso che ha determinato la condanna e la conseguente perdita di efficacia della misura, motivo della sopravvenuta carenza di interesse

  • Giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite)

    Richiamata la regola secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse, determinata da causa non imputabile al ricorrente, esclude l'obbligo di condanna al pagamento delle spese processuali o di somme alla Cassa per le ammende

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione o la sopravvenuta perdita di interesse fa dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; in tali ipotesi il processo termina senza pronunce sul merito dell'impugnazione.
  • Se la perdita di interesse è dovuta a causa non imputabile al ricorrente (es. sentenza intervenuta che elimina l'efficacia della misura), la declaratoria di inammissibilità non comporta condanna al pagamento delle spese o di somme alla Cassa per le ammende.
  • Quando si contesta la sussistenza di esigenze cautelari è necessario chiedere e documentare una valutazione individualizzata per ciascun indagato: tuttavia, se l'impugnazione viene rinunciata o perde oggetto, il giudice non entra nel merito di tale valutazione.
  • La sopravvenuta sentenza di patteggiamento o altre vicende processuali sopravvenute possono rendere privo di contenuto l'interesse all'impugnazione delle misure cautelari; in tali casi conviene valutare la tempestiva rinuncia per evitare oneri procedurali inutili.
  • Nelle contestazioni di misure sostitutive (es. obbligo di presentazione) è utile mantenere documentazione sul rispetto delle prescrizioni e sollecitare un esame individuale delle esigenze cautelari se si intende proseguire nell'impugnazione.

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