Cassazione Penale, Sentenza n. 40814/2025 del 19/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna a 6 mesi di arresto: (1) deduceva l'errata correlazione tra la contestazione e la sentenza, denunciando la violazione degli artt. 521, 522 e 604 c.p.p., perché in primo grado sarebbe stato valutato un reato diverso (art. 7 co. 15‑bis C.d.S. per parcheggiatore abusivo) rispetto alla contestazione originaria (violazione del divieto imposto dal Questore ai sensi dell'art. 10 co. 3 d.l. 20/02/2017 conv. in l. 48/2018, come modificato), con conseguente nullità della sentenza; (2) eccepiva la prescrizione del reato, essendo i fatti avvenuti il 22 gennaio 2020.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio di correlazione: la sentenza di merito, anche se aveva motivato sui profili della contravvenzione del codice della strada, conteneva comunque elementi che dimostravano che lo stesso fatto integrava la violazione del divieto del Questore (medesimo evento storico, non fatto nuovo o diverso), per cui non sussisteva trasformazione radicale dell'imputazione né pregiudizio della difesa. Sul secondo motivo ha dichiarato inammissibile la censura sulla prescrizione, richiamando la riforma della prescrizione (legge 27/9/2021 n. 134 e art. 161‑bis c.p.) e la disciplina applicabile ai reati commessi dal 10/1/2020 in poi. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali. Sentenza decisa il 24 settembre 2025.
Norme richiamate
d.l. 20 febbraio 2017, conv. in l. n. 48 del 2018, art. 10, co. 3
Norma richiamata quale base del divieto imposto dal Questore che il ricorrente avrebbe violato; la Corte ha ritenuto che la condotta accertata rientrasse nella fattispecie richiamata.
art. 21‑ter d.l. 4 ottobre 2018 n. 113
Modifica richiamata nella contestazione originaria (menzionata nel capo di imputazione) ma non oggetto di controversia giuridica sostanziale nella decisione di legittimità.
art. 7, co. 15‑bis Codice della Strada
Riferito alla contravvenzione per esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore; la Corte ha rilevato che, anche quando la motivazione ha fatto riferimento a tale contravvenzione, il fatto materiale rimaneva il medesimo e compatibile con la contestata violazione del divieto del Questore.
artt. 521, 522, 604 c.p.p.
Richiamati dal ricorrente per denunciare nullità e mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha interpretato tali disposizioni in senso restrittivo, ritenendo che l'assenza di correlazione sussista solo ove vi sia una trasformazione radicale della fattispecie che abbia creato concreto pregiudizio alla difesa.
art. 516 c.p.p.
Citato nella discussione sulla possibilità di estendere o mutare l'imputazione in giudizio; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile il divieto invocato dal ricorrente perché non si trattava di un reato 'nuovo' rispetto al medesimo fatto storico.
artt. 157 e ss. c.p.p.; art. 159 co. 2 c.p.; art. 161‑bis c.p.; legge 27/9/2021 n. 134 (Riforma Cartabia)
Richiamate in relazione alla disciplina della prescrizione applicabile ai reati commessi dal 10/1/2020: la Corte ha escluso la rilevanza della eccezione di prescrizione sollevata, richiamando la nuova disciplina che modifica il calcolo della prescrizione e introduce la disciplina dell'improcedibilità nei gradi successivi.
Massime di principio
- La correlazione tra imputazione e sentenza va valutata nel suo complesso: non è sufficiente un confronto puramente letterale; conta se l'imputato ha potuto concretamente difendersi rispetto al fatto storico contestato.
- Non costituisce fatto nuovo o diverso ciò che rimane lo stesso episodio storico anche se la qualificazione giuridica utilizzata dalla sentenza appare diversa, salvo che la nuova qualificazione comporti una trasformazione radicale degli elementi essenziali che abbia pregiudicato la difesa.
- Le censure sul difetto di motivazione devono dimostrare un reale pregiudizio per la difesa e non si risolvono automaticamente in nullità se la motivazione di merito, letta nel suo insieme, consente di comprendere l'oggetto del convincimento del giudice.
- Per i reati commessi dal 10/01/2020 va considerata la riforma della prescrizione (legge n. 134/2021 e art. 161‑bis c.p.): le regole di computo e le conseguenze processuali differiscono rispetto alla disciplina previgente, per cui le eccezioni di prescrizione richiedono attenta valutazione normativa e temporale.
- In sede di impugnazione la Corte d'appello può integrare o approfondire la motivazione purché non si giunga a trasformare l'imputazione in modo da violare il diritto di difesa; l'intervento motivazionale dell'appello è 'fisiologico' se risponde alle doglianze dell'appellante.
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