Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26604/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa dell'ente previdenziale di ottenere dal professionista il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2011 alla gestione separata. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente l'obbligo contributivo, ma aveva dichiarato prescritto il credito per decorso del termine quinquennale, individuando la decorrenza della prescrizione dalla scadenza del termine di versamento. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della normativa sulla gestione separata e della disciplina della sospensione della prescrizione, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituirebbe condotta dolosa di occultamento del debito contributivo e impedirebbe il decorso della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. L'Istituto ha inoltre affermato di avere già dedotto tale circostanza nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la questione della sospensione della prescrizione, pur essendo rilevabile d'ufficio in quanto questione di diritto, presuppone che i fatti costitutivi della sospensione risultino legittimamente acquisiti e provati nel processo. Nel caso concreto, la sentenza impugnata non affrontava la sospensione della prescrizione e dagli atti non risultava la produzione della dichiarazione dei redditi del professionista; inoltre, il ricorso non riportava né localizzava processualmente il documento. La Corte ha anche osservato che la tesi dell'INPS postulava un automatismo tra omissione del quadro RR e occultamento doloso del debito, automatismo escluso dalla giurisprudenza richiamata. L'INPS è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    viene invocato come parametro del motivo di ricorso per cassazione, ma il motivo è ritenuto inammissibile.

  • artt. 26-31 della legge 335/1995

    sono richiamati come disciplina dei contributi dovuti alla gestione separata.

  • art. 2, comma 26, legge n. 335/1995

    individua la gestione separata alla quale il professionista è stato ritenuto obbligato all'iscrizione.

  • art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla legge n. 111 del 2011

    richiamato dall'Istituto a sostegno della pretesa contributiva.

  • art. 21, comma 8, l. n. 247/2010

    richiamato dall'Istituto nel fondamento normativo della censura.

  • art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. dalla l. n. 326/2003

    richiamato dall'Istituto nel fondamento normativo della censura.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione.

  • art. 2941 n. 8 c.c.

    invocato per sostenere la sospensione della prescrizione in caso di occultamento doloso del debito.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    applicato per dichiarare i presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nel tema dell'onere probatorio dei fatti impeditivi o estintivi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione della sospensione della prescrizione come questione di diritto non esonera la parte dall'onere di allegare e localizzare nel ricorso i fatti e i documenti su cui la sospensione si fonda.
  • Il potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio fatti impeditivi o estintivi presuppone che tali fatti siano già legittimamente acquisiti al processo e provati; non può supplire alla mancanza di allegazione o produzione documentale della parte interessata.
  • Non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione di un quadro dichiarativo e l'occultamento doloso del debito contributivo: l'occultamento è un accertamento di fatto che richiede verifica concreta delle circostanze del caso.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e contenere tutti gli elementi necessari a consentire la valutazione della censura senza rinvio ad atti esterni del processo di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.