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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3627/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha, d'ufficio e mediante uno strumento qualificato come "correzione dell'errore materiale", modificato il dispositivo di una sentenza di patteggiamento irrevocabile (7/10/2016) inserendo la revoca di indennità/assegni/pensioni ai sensi dell'art. 2, comma 58, legge n. 92/2012. Il ricorrente deduceva violazione di legge: il giudice dell'esecuzione non poteva procedere d'ufficio con la correzione dell'errore materiale per integrare pene accessorie in una sentenza di patteggiamento già eseguita e interamente espiata; l'intervento avrebbe alterato l'accordo tra le parti.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che, una volta iniziata la fase esecutiva, la competenza correttiva sulla sentenza di cognizione spetta al giudice dell'esecuzione e non al giudice che ha emesso la sentenza; tuttavia quest'ultimo strumento (la correzione dell'errore materiale) è proprio del giudice che ha originariamente emesso l'atto e non può essere sostituito al procedimento di esecuzione. Il giudice dell'esecuzione può integrare statuizioni su pene accessorie solo con il procedimento di esecuzione previsto dagli artt. 666 e segg., e comunque esclusivamente su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore, e non d'ufficio. L'assenza di domanda di parte ha quindi reso invalida l'ordinanza impugnata, che è stata annullata.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 152 del 1991

    Richiamata come aggravante rilevante ai fini della qualificazione del reato per il quale era stato patteggiato; non è centrale per la decisione sulla procedura di correzione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma penale sostanziale che sanziona la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina); definisce il reato per cui è stata pronunciata la sentenza di patteggiamento.

  • art. 2, comma 58, legge n. 92 del 2012

    Prevede la revoca di indennità/assegni/pensioni in determinate ipotesi di condanna; il giudice dell'esecuzione aveva inserito tale statuizione nella sentenza già irrevocabile, ma la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tale misura in fase esecutiva debba avvenire nei modi e nelle forme del procedimento di esecuzione e su richiesta di parte.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Individua il modello procedurale (incidente/strumento) che il giudice dell'esecuzione deve utilizzare per intervenire sulla sentenza irrevocabile in ordine a completamento delle statuizioni di condanna; l'intervento è ammesso ma tramite il rito esecutivo e non mediante correzione d'ufficio dell'errore materiale.

  • art. 667, comma 4 cod. proc. pen.

    Prevede la facoltà, in taluni casi, per il giudice dell'esecuzione di provvedere in prima battuta senza formali adempimenti; tuttavia anche qui il procedimento resta ascrivibile alla fase esecutiva e presuppone la domanda di parte quando prevista.

  • art. 130 cod. proc. pen. (correzione dell'errore materiale)

    Regola la correzione di errori materiali da parte del giudice che ha emesso l'atto; la Corte precisa che tale strumento è proprio del giudice autore della decisione e, una volta iniziata la fase esecutiva, non può essere usato dal giudice dell'esecuzione per emendare una sentenza di cognizione irrevocabile, salvo che l'intervento rientri nel procedimento di esecuzione e sia su richiesta di parte.

Massime di principio

  • La correzione dell'errore materiale (art.130 c.p.p.) è strumento del giudice che ha emesso l'atto e non può essere utilizzata dal giudice dell'esecuzione per modificare d'ufficio una sentenza di cognizione già irrevocabile.
  • Una volta iniziata la fase esecutiva, eventuali integrazioni della sentenza (per esempio per pene accessorie obbligatorie e predeterminate) devono essere effettuate tramite il procedimento di esecuzione (art.666 e ss.) e, di regola, solo su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore.
  • Se si ritiene che in una sentenza irrevocabile manchino pene accessorie obbligatorie e determinabili, il rimedio è esperibile in esecuzione ma seguendo le forme procedurali previste; l'assenza della domanda di parte può rendere invalido l'intervento del giudice dell'esecuzione.
  • Nei casi di patteggiamento occorre verificare la compatibilità dell'applicazione di pene accessorie con l'accordo raggiunto: l'introduzione di nuove statuizioni che alterino l'accordo tra le parti può essere illegittima se non effettuata secondo le regole del procedimento esecutivo.
  • In pratica, chi intenda far inserire o contestare l'applicazione di pene accessorie su una sentenza irrevocabile deve utilizzare gli strumenti e le istanze previste per la fase esecutiva e non attendersi interventi d'ufficio del giudice dell'esecuzione mediante correzione materiale.

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