Cassazione Penale, Sentenza n. 13739/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto dichiarazione di ricusazione nei confronti del giudice del Giudice di Pace, Dott.ssa Maria Frunzio, sostenendo che, già dalla prima udienza del 24/05/2018 e in successive udienze, il giudice avrebbe manifestato convinzioni preventive circa la colpevolezza degli imputati, violando il principio di terzietà e imparzialità. La dichiarazione è stata presentata nel marzo 2021; i ricorrenti hanno lamentato l'omessa valutazione della richiesta da parte della Corte d'appello e hanno chiesto ammissione di prova testimoniale per dimostrare le espressioni del giudice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rilevato che, sebbene la Corte di Appello abbia errato sul punto relativo all'attestazione di deposito (la mancata attestazione non è di per sé causa di inammissibilità), rimangono valide le altre ragioni d'inammissibilità: (1) tardività della dichiarazione di ricusazione, attestando che la causa di ricusazione sarebbe sorta durante udienze datate fino all'11/07/2019 e dunque doveva essere proposta tempestivamente (prima della chiusura dell'udienza in cui la causa era sorta); (2) mancata allegazione degli atti o della precisa indicazione degli atti del procedimento dai quali dedurre l'anticipazione di giudizio, requisito formale essenziale per l'ammissibilità. La Corte ha applicato la rigorosa disciplina formale sulle modalità e termini della dichiarazione di ricusazione, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma di €3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 38 cod. proc. pen.
Regola termini e modalità della dichiarazione di ricusazione: la Corte conferma che la ricusazione deve essere proposta tempestivamente (entro i termini previsti e, se la causa è sorta in udienza, prima della chiusura della stessa) e che l'atto deve indicare i motivi; la giurisprudenza richiede anche l'allegazione o la precisa indicazione degli atti fondanti la causa di ricusazione.
art. 41, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione che non rispetti i requisiti di forma e termine previsti dall'art. 38; la Corte ha applicato la sanzione di inammissibilità per la mancata allegazione degli atti necessari.
art. 491 cod. proc. pen.
Richiamato da art.38 come termine di riferimento: la ricusazione deve comunque rispettare i termini processuali stabiliti per il giudizio; la Corte ha evidenziato che la disciplina temporale è rilevante per valutare tempestività.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente l'irrogazione di ammende: la Corte ha disposto l'applicazione della sanzione pecuniaria di €3.000 a ciascun ricorrente, ritenendo non sussistere assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione va proposta tempestivamente: se la causa di ricusazione sorge in udienza deve essere sollevata prima della chiusura di quella udienza; il termine di tre giorni opera in ipotesi particolari e non può essere invocato per ritardi lunghi e ingiustificati.
- La forma è essenziale: la ricusazione deve indicare i motivi in modo preciso e, se i motivi si fondano su atti del procedimento, questi atti vanno allegati o devono essere specificamente individuati nell'atto di ricusazione, altrimenti la dichiarazione è inammissibile.
- La mancata attestazione dell'avvenuto deposito presso la cancelleria del giudice ricusato non costituisce di per sé motivo di inammissibilità: la Corte può e deve verificare d'ufficio lo scambio di informazioni tra uffici giudiziari.
- Se le circostanze fondate sulla ricusazione sono dimostrabili solo con testimonianze, ciò non esonera dall'onere di ammettere l'atto di ricusazione con i relativi elementi indicativi: l'eventuale raccolta di prova testimoniale deve essere richiesta ma non sostituisce la necessità di una adeguata indicazione degli atti fondanti.
- Rischi processuali: l'inammissibilità della ricusazione può comportare condanne alle spese e l'applicazione di ammende; perciò è strategico presentare la ricusazione tempestivamente, con allegati/indicazioni precise e, se possibile, la prova del deposito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13675/2022 del 11/04/2022
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13676/2022 del 11/04/2022
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13678/2022 del 11/04/2022
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13679/2022 del 11/04/2022
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13680/2022 del 11/04/2022
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13681/2022 del 11/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →