Cassazione Penale, Sentenza n. 43359/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il decreto di sequestro probatorio adottato nei confronti di Guarino. Il ricorrente deduceva: 1) mancanza del fumus per i reati contestati (art. 483 e 640 c.p.), sostenendo che il registro ex art.128 T.U.L.P.S. riporta correttamente il venditore (ALD Automotive) e che lo spazio per l'acquirente non era compilato perché non reperito, quindi non vi sarebbe falso ideologico né truffa; l'uso personale dell'auto sarebbe lecito e l'iscrizione nel registro non inciderebbe sull'esenzione del bollo; inoltre censurava omessa considerazione delle deduzioni difensive; 2) le evidenze a carico sarebbero state fondate su dichiarazioni rese dallo stesso Guarino prima che l'escussione fosse interrotta, quindi inutilizzabili ai sensi dell'art.63 c.1 c.p.p.; 3) reiterata censura di omessa motivazione e insussistenza del fumus.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Sottolinea che, ai fini del ricorso per cassazione ex art.325 c.1 c.p.p., rientrano nella nozione di "violazione di legge" solo la totale assenza di motivazione o motivazione meramente apparente; la contraddittorietà o illogicità manifesta devono essere dedotte con il motivo autonomo di cui all'art.606 lett. e). Il Tribunale territoriale aveva motivato che l'annotazione nel registro ex art.128 T.U.L.P.S. era stata utilizzata da Guarino per far apparire l'auto come destinata alla vendita e ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse, pur essendone fatto uso personale. L'omessa specifica risposta ad alcune deduzioni difensive non è censurabile se il rigetto risulta dalla struttura argomentativa complessiva della decisione. Quanto all'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato, il motivo è aspecifico perché non indica quali atti sarebbero viziati e non dimostra che la loro esclusione avrebbe inciso sul complessivo compendio indiziario: residuano, infatti, riscontri documentali e dichiarazioni di terzi (es. dipendente Renato Marruccelli) che confermano l'uso personale dell'auto e l'assenza dell'esposizione in vendita. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e Guarino è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende per profili di colpa nell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte ricorda che il motivo di ricorso fondato su "violazione di legge" può riguardare soltanto la totale assenza di motivazione o la motivazione meramente apparente; contraddittorietà o illogicità manifesta non rientrano in questa nozione e devono essere dedotte con il motivo specifico di cui alla lett. e).
art. 63, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata quale disciplina dell'inutilizzabilità di determinate dichiarazioni; la Corte osserva che, sebbene alcune dichiarazioni rese dall'indagato possano essere inutilizzabili, il ricorrente doveva specificare quali atti erano affetti dal vizio e dimostrarne la decisività ai fini del compendio probatorio.
art. 128 T.U.L.P.S.
L'iscrizione nel registro può essere valutata come indice sull'effettiva destinazione del veicolo; nel caso concreto il Tribunale l'ha ritenuta utilizzata per creare l'apparenza di cessione del bene e giustificare l'esenzione fiscale, pur essendo l'auto in uso personale.
art. 483 c.p. (falso) e art. 640 c.p. (truffa)
I reati contestati sono stati ritenuti supportati dal fumus sulla base della documentazione, dell'annotazione nel registro e delle dichiarazioni di terzi che indicavano l'uso personale del veicolo non destinato alla vendita.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: l'impugnazione a questa sede è ammessa per specifiche fattispecie di vizio, tra cui la violazione di legge nei termini riconosciuti dalla giurisprudenza.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento conseguente all'inammissibilità del ricorso e per la comminazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Richiamati come base per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; norme procedurali che autorizzano forme speciali di trattazione degli atti.
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari reali la sindacabilità è limitata: si impugna per violazione di legge o per vizi motivazionali assoluti (assenza totale di motivazione o motivazione meramente apparente); la contraddittorietà manifesta richiede il motivo specifico previsto dall'art.606 lett. e).
- Se si censura l'inutilizzabilità di elementi di prova, il ricorso deve indicare chiaramente gli atti viziati e dimostrare come l'espunzione di tali elementi inciderebbe sulla "prova di resistenza"; motivi generici o aspecifici portano all'inammissibilità.
- L'omessa risposta puntuale a singole deduzioni difensive non è automaticamente vizio se il rigetto emerge dalla logica complessiva della decisione: conta la completezza e la coerenza dell'itinerario argomentativo nella sua globalità.
- Annotazioni formali (es. registro ex art.128 T.U.L.P.S.) possono assumere rilievo indiziario se, nel contesto fattuale, sono compatibili con una finalità simulata (es. far apparire la cessione per ottenere agevolazioni fiscali) e pertanto contribuire a formare il fumus del reato.
- Le sanzioni per ricorsi inammissibili possono comprendere spese e somme alla Cassa delle ammende quando ricorrano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: formulare impugnazioni fondate su censure non consentite può risultare oneroso.
- Nel presentare ricorsi di legittimità è essenziale costruire motivi ammessi dalla normativa (specificare norme violata, atti viziati, incidenza sul complesso probatorio) e non limitarsi a doglianze di natura valutativa o meramente critica.
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