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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24836/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione del diniego di rimborso dell'IRPEF relativa agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, chiesto da due contribuenti colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il riconoscimento del diritto al rimborso nella misura del 90%, ritenendo che la sopravvenuta disciplina introdotta dall'art. 16-octies del D.L. 91/2017, conv. in L. 123/2017, non incidesse sul diritto alla restituzione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 18, 19 e 21 del D.Lgs. 546/1992 e nullità del giudizio per omessa indicazione delle somme ripetibili nell'istanza di rimborso; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del D.L. 91/2017, sostenendo che il diritto al rimborso sarebbe comunque soggetto al limite delle risorse stanziate dalla norma sopravvenuta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché nuovo, non risultando dedotto nei gradi di merito, e comunque privo di autosufficienza, non essendo stato trascritto né allegato il contenuto dell'istanza di rimborso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la disciplina sopravvenuta limita solo la fase esecutiva/ottemperanza dei rimborsi e non incide sul titolo del diritto alla ripetizione; inoltre, in mancanza di disposizioni transitorie, essa opera solo per i procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore. Nessuna statuizione sulle spese, perché i contribuenti intimati non si sono costituiti.

Norme richiamate

  • artt. 18, 19 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La censura sull'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di indicazione del quantum non può essere esaminata in cassazione se non risulta proposta nei gradi di merito ed è priva di autosufficienza per mancata trascrizione o allegazione dell'istanza di rimborso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è stato formalmente incanalato come denuncia di nullità processuale, ma è stato dichiarato inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il secondo motivo è stato scrutinato come denuncia di violazione di legge sostanziale ed è stato respinto perché la norma sopravvenuta non incide sul diritto sostanziale al rimborso già riconosciuto.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Costituisce la base legislativa del diritto al rimborso dell'IRPEF in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990.

  • art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123

    La norma sopravvenuta, che prevede il rimborso nei limiti delle risorse stanziate, opera solo sulla fase esecutiva o di ottemperanza e, per assenza di disciplina transitoria, solo per i procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato definito in camera di consiglio con il rito accelerato previsto per la trattazione in sede di proposta del relatore.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono esaminabili censure nuove, ossia non dedotte nei precedenti gradi di merito, quando si tratta di questioni non rilevabili d'ufficio.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: chi deduce un vizio fondato sul contenuto di un atto processuale deve trascriverne o allegarne il testo rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Una norma sopravvenuta che limiti i rimborsi entro uno stanziamento di bilancio non incide, di regola, sul titolo sostanziale del diritto già accertato, ma solo sulle modalità di esecuzione o di ottemperanza del rimborso.
  • In mancanza di una disciplina transitoria espressa, la legge sopravvenuta che introduca un diverso procedimento amministrativo di rimborso si applica solo ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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