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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2266/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. denunciando cinque presunti errori di fatto della Corte di legittimità: 1) errore sul luogo di abbandono dell'arma (in base alle dichiarazioni dei collaboratori e ai risultati peritali); 2) errore sull'orario di prelievo del veicolo usato nel delitto, alla luce degli esiti peritali; 3) errata affermazione della presenza del ricorrente nella Mercedes Vaneo nelle fasi preparatorie, non riscontrata dalle captazioni; 4) errata ricostruzione della presenza del ricorrente a bordo della Mercedes Vaneo al momento del passaggio del killer in W Polo; 5) nullità per presunta rinuncia alla partecipazione all'udienza del 10/04/2019 (si sostiene che non vi fu rinuncia, ma opposizione alla traduzione per videocollegamento senza avviso al difensore), con violazione del diritto di difesa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. sia destinato esclusivamente alla correzione di errori "percettivi" evidenti della Corte di Cassazione e non possa essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni di merito o errori di giudizio. I motivi proposti sono stati considerati tentativo di riesame del merito e di rivalutazione delle prove, non riconducibili a un errore percettivo immediatamente rilevabile; l'ultimo motivo (nullità relativa alla udienza) era proponibile con il ricorso ordinario e non con quello straordinario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Alle parti civili non è stata riconosciuta alcuna spettanza né legittimazione nel giudizio straordinario.

Norme richiamate

  • art. 625‑bis cod. proc. pen. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto)

    Il rimedio è strettamente limitato alla correzione di errori percettivi della Corte di Cassazione, ossia svisti o equivoci che abbiano condizionato la decisione in modo evidente e determinante; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di merito o per introdurre un ulteriore grado di sindacato sui fatti.

  • art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità)

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; se l'inammissibilità dipende da profili di colpa nel ricorso, può essere disposta anche la condanna alla somma da versare nella cassa delle ammende.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. (sui limiti della motivazione nella sentenza della Corte di Cassazione)

    Nella sentenza di Cassazione i motivi di ricorso sono enunciati nei limiti strettamente indispensabili: l'assenza della riproduzione analitica di ogni argomento non implica che tale argomento non sia stato considerato; ciò limita la possibilità di dedurre che la Corte abbia omesso di esaminare censure non riprodotte testualmente.

  • art. 606 cod. proc. pen. (motivi di impugnazione per il ricorso per cassazione)

    Alcune censure di merito dedotte risultano, secondo la Corte, non ricomprese nemmeno nei motivi ammessi per il ricorso ordinario; il ricorso straordinario non può supplire a questa limitazione.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. è ammesso solo per errori percettivi evidenti della Corte di Cassazione (svisti o equivoci nella lettura degli atti) che abbiano determinato la decisione; deduzioni che mirano a rinnovare la valutazione delle prove sono inammissibili.
  • Le contestazioni di merito (riapprezzamento di prove dichiarative o peritali, ricostruzioni fattuali) vanno proposte con i rimedi ordinari; non possono essere trasformate in presunti "errori di fatto" utilizzando il ricorso straordinario.
  • Perché il giudice accerti l'errore percettivo è necessario che sia immediatamente e oggettivamente rilevabile dagli atti processuali e che la sua correzione avrebbe indotto una decisione diversa; mere incongruenze o contraddizioni non sono sufficienti.
  • L'omesso esame di un motivo in sentenza può giustificare il rimedio straordinario solo se si tratta di una vera e propria svista materiale tale da dimostrare che il motivo non è stato letto; mancanze argomentative non rilevano.
  • La parte civile non ha legittimazione a proporre il ricorso straordinario ex art. 625‑bis: lo strumento è riservato esclusivamente al condannato (imputato).
  • L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente può comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende; è quindi rischioso utilizzare il rimedio in modo estensivo e non conforme ai suoi limiti.

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