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Sentenza

Sentenza n. 15119/2026 - Roma, Sezione 1

per la declaratoria di nullità o per l’annullamento ​quanto al ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura in seduta plenaria del 30 aprile 2025, con la quale è stata deliberata, a seguito di riesame, la nomina del Dott. -OMISSIS- a Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il -OMISSIS-(magistrato uscente -OMISSIS-, vacanza -OMISSIS-gennaio 2023, Fasc. n. -OMISSIS-); - dei verbali delle riunioni del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ove, in sede di riesame, si è discusso del conferimento dell’incarico di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il -OMISSIS-(Fasc. n. -OMISSIS-), ivi incluso il resoconto sommario della seduta del 30 aprile 2025; - di tutti i verbali delle riunioni tenute dalla Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura e della proposta formulata al Plenum per il conferimento, in sede di riesame, del predetto incarico; - del D.M. di nomina del Dott. -OMISSIS- a Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale -OMISSIS- ancorché non conosciuto; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; .quanto al ricorso incidentale, nei soli limiti dell’interesse: - della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura in seduta plenaria del 30 aprile 2025, con la quale è stata deliberata, a seguito di riesame, la nomina del Dott. -OMISSIS- a Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il -OMISSIS-(magistrato uscente -OMISSIS-, vacanza del 24.01.2023, Fasc. n. -OMISSIS-), nella parte in cui, in relazione all’indicatore di cui all’art. 15, lett. b), T.U., ha operato un giudizio di sostanziale equivalenza tra i due candidati/aspiranti; nonché ove necessario, per quanto di interesse, e nelle sole parti in cui operano un giudizio di sostanziale equivalenza tra i due candidati/aspiranti: - dei verbali delle riunioni del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura relativi al conferimento dell’incarico di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale -OMISSIS- - del D.M. di nomina del Dott. -OMISSIS- a Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il -OMISSIS-del 7 maggio 2025 pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15 giugno 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale​.

Giustizia amministrativa202508107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del CSM del 30 aprile 2025, adottata in riesame, di nomina del controinteressato a Procuratore aggiunto della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (organo di autogoverno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la rinnovata delibera del CSM deducendone, in via principale, la nullità per violazione o elusione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR, che aveva annullato la nomina per difetto di istruttoria e motivazione e aveva censurato, in sede di ricorso incidentale, l’utilizzo della maggiore anzianità come criterio autonomo di prevalenza. In subordine ha dedotto l’annullabilità per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 160/2006, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e delle disposizioni del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, nonché per carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Le censure riguardavano: la valutazione delle esperienze professionali e degli indicatori generali; il parametro attitudinale specifico relativo alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario; l’attribuzione di rilievo alla maggiore durata dell’esperienza requirente ordinaria del controinteressato rispetto all’esperienza, in parte specializzata minorile, della ricorrente; il giudizio di sostanziale equivalenza quanto alle esperienze di collaborazione gestionale; e la comparazione delle esperienze ordinamentali dei due candidati. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale, contestando il giudizio di sostanziale equivalenza relativamente all’indicatore di cui all’art. 15, lett. b), del Testo Unico.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale, compensando integralmente le spese. Ha anzitutto escluso la nullità per violazione o elusione del giudicato: la precedente sentenza aveva annullato la delibera per difetto di istruttoria e motivazione, lasciando al CSM ampi margini di discrezionalità nel rinnovato esercizio del potere. La nuova delibera, pur non satisfattiva per la ricorrente, ha colmato il deficit motivazionale e si è collocata negli spazi valutativi lasciati aperti dalla sentenza; le relative censure dovevano quindi essere esaminate come motivi ordinari di annullamento. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che il CSM avesse tracciato un profilo completo della ricorrente, esaminando le principali attività svolte, le materie trattate, i gruppi di lavoro, i fenomeni criminali oggetto delle indagini, le esperienze di collaborazione gestionale e gli indicatori generali. Quanto all’art. 15, lett. a), ha giudicato ragionevole valorizzare la maggiore esperienza del controinteressato nelle funzioni requirenti ordinarie, più direttamente attinenti al posto di Procuratore aggiunto presso un tribunale ordinario, distinguendola dall’esperienza prevalentemente specializzata nel settore minorile della ricorrente. Tale valutazione non costituiva un uso surrettizio della sola anzianità, ma una comparazione qualitativa e quantitativa delle esperienze, effettuata considerando la specificità del posto da ricoprire. Quanto all’art. 15, lett. b), ha ritenuto non irragionevole il giudizio di sostanziale equivalenza tra le esperienze di collaborazione gestionale di fatto dei due candidati; tale giudizio di merito, logicamente motivato, non poteva essere sostituito da un diverso apprezzamento giudiziale. Analogamente, è stata ritenuta non abnorme la valutazione degli indicatori generali, con prevalenza attribuita alle più recenti e significative esperienze ordinamentali del candidato prescelto. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile perché, una volta respinto il ricorso principale, il controinteressato aveva conservato il bene della vita conseguito e non aveva più alcuna utilità concreta nella decisione della propria impugnazione incidentale.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    L’atto discrezionale adottato dall'amministrazione dopo l'annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento illegittimo può considerarsi adottato in violazione o elusione del giudicato ed è, quindi, nullo ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. b), c.p.a., quando è adottato in contrasto con le prescrizioni conformative della sentenza; diversamente, qualora i vizi ineriscano esclusivamente allo spazio valutativo rimesso dalla pronuncia di annullamento all’autorità amministrativa nel riesercizio della sua funzione, si configureranno vizi di legittimità censurabili per mezzo dell’ordinario giudizio di legittimità.

    La nullità per violazione o elusione del giudicato ricorre solo quando il nuovo atto contrasta con le prescrizioni conformative della sentenza; se invece la contestazione riguarda nuove valutazioni compiute nell’ambito dello spazio discrezionale lasciato all’amministrazione, il vizio è di annullabilità e deve essere fatto valere con l’ordinario giudizio di legittimità.

  • art. 15, lett. a), del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria

    L'articolo 15 richiama infatti, per gli uffici requirenti, “le esperienze maturate negli uffici giudiziari”, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire (penale, civile, lavoro) e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi (valutati in base agli elementi di cui all’art. 8 e considerata anche la durata quale criterio di validazione).

    Nella comparazione per il conferimento di un incarico requirente, il CSM può valorizzare la maggiore esperienza maturata nel settore specifico cui appartiene l’ufficio da ricoprire, considerando qualità, quantità, risultati e durata dell’attività; la durata non opera necessariamente come anzianità astratta, ma può validare il valore e la stabilità dell’esperienza.

  • art. 26 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria

    La delibera in esame non appare, quindi, conforme all’art. 26 del Testo Unico e alle coordinate tracciate dalla giurisprudenza sopra citata, che – come detto – richiedono una valutazione analitica (seppur anche sintetica) dei profili di ciascuno dei candidati.

    Il giudizio comparativo del CSM deve contenere una valutazione analitica, anche se sintetica, dei profili di ciascun candidato e deve consentire di verificare che le principali risultanze istruttorie e le esperienze professionali rilevanti siano state effettivamente considerate.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    In particolare, essa lamenta una errata attribuzione di rilevanza al mero dato temporale, oltre che la contraddittorietà interna della motivazione nella parte in cui si valorizzerebbe il dato quantitativo dei 14 anni di esercizio delle funzioni requirenti intestato al controinteressato.

    La motivazione del provvedimento comparativo deve rendere comprensibili le ragioni della preferenza accordata a un candidato; tuttavia, quando il CSM espone in modo coerente il confronto tra le esperienze e la loro attinenza al posto da conferire, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.

  • art. 24 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria

    È ampiamente noto, tuttavia, che l’anzianità non rileva quale autonomo parametro di valutazione ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali (se non in via residuale in caso di equivalenza dei profili professionali dei candidati) e che la durata della positiva esperienza professionale viene in rilievo quale criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito, dei quali attesta la costanza e la persistenza e, perciò, lo specifico valore (cfr. art. 24 del Testo Unico).

    L’anzianità di servizio non costituisce, di regola, un autonomo criterio di prevalenza; la durata dell’esperienza positiva può però essere considerata come elemento di validazione delle attitudini e del merito, purché inserita nella valutazione concreta e complessiva del percorso professionale.

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    Stante l’infondatezza del gravame principale, non residua invero alcuna utilità, per il magistrato prescelto, alla decisione della relativa questione.

    Il ricorso incidentale del controinteressato, proposto in dipendenza dell’interesse derivante dal ricorso principale, diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il ricorso principale è respinto e il controinteressato conserva il bene della vita attribuitogli.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di annullamento per difetto di motivazione impone la riedizione del potere senza predeterminare l’esito della comparazione, l’amministrazione conserva un ampio spazio discrezionale; il nuovo provvedimento è nullo per violazione o elusione del giudicato solo se contrasta con le prescrizioni conformative della sentenza, mentre le contestazioni sulle nuove valutazioni rientrano nell’ordinario giudizio di annullamento.
  • Nel conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, il CSM deve valutare analiticamente, anche in forma sintetica, i profili professionali dei candidati e motivare le ragioni della prevalenza, così da rendere verificabile l’effettiva considerazione delle esperienze rilevanti e dei risultati conseguiti.
  • Per gli incarichi requirenti, è legittimo valorizzare l’esperienza maturata nel settore specifico dell’ufficio da ricoprire, distinguendo tra funzioni requirenti ordinarie e funzioni specialistiche quando tale distinzione sia coerente con le esigenze funzionali del posto; la durata dell’esperienza può essere considerata come elemento di validazione del merito, ma non come anzianità astratta e autonoma.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del CSM in ordine alla comparazione dei candidati quando la valutazione di merito sia adeguatamente istruita, motivata, coerente e non manifestamente illogica o abnorme.
  • Il ricorso incidentale del controinteressato, il cui interesse dipende dall’accoglimento del ricorso principale, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il ricorso principale è respinto e il controinteressato mantiene il bene della vita conseguito.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichiInvalidità del provvedimentoGiudizio di ottemperanzaMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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