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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5046/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la decisione che ha rifiutato la consegna richiesta con mandato di arresto europeo emesso il 13/12/2024 per l'esecuzione di una pena definitiva di 6 anni per associazione per delinquere e truffa. La ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la condanna era stata pronunciata in contumacia e l'imputata non avrebbe avuto conoscenza del processo; 2) la fattispecie contestata nel mandato non rientrerebbe nell'ipotesi di reato prevista dall'art. 416 cod. pen.; 3) mancata acquisizione della sentenza straniera ai fini del riconoscimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente, per i processi svoltisi in assenza dell'imputato, la presenza nel mandato di arresto di almeno una delle condizioni previste dal comma 1-bis dell'art. 6 legge n.69/2005; nel caso concreto il mandato conteneva l'indicazione prevista dalla lett. d) (notifica personale dopo la consegna e informazione sul diritto a un nuovo processo o impugnazione e relativi termini). La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la questione relativa alla mancata motivazione della Corte distrettuale perché non sollevata specificamente nel gravame e comunque incontestabile in Cassazione per richiedere attività istruttoria. Sulla doppia punibilità, la Cassazione ha confermato che non è necessaria la corrispondenza formale del titolo di reato tra ordinamenti, ma che il fatto descritto debba essere punibile in termini naturalistico-strutturali da entrambi gli ordinamenti: il mandato descriveva una serie di truffe commesse in gruppo con ripartizione di compiti, idonea a configurare associazione per delinquere secondo i criteri italiani. Ha ritenuto infondata anche la richiesta di acquisizione della sentenza straniera, non necessaria dato che il mandato forniva descrizione fattuale adeguata. La ricorrente è stata condannata alle spese del grado ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • legge n.69 del 2005, art. 6 (comma 2 e comma 1-bis)

    comma 2; comma 1-bis, lett. d)

    Per i mandati emessi per esecuzione di sentenze definitive rese in contumacia, è sufficiente che il mandato contenga anche una sola delle condizioni del comma 1-bis. La presenza della lett. d) (notifica personale dopo la consegna e informazione sul diritto a nuovo processo/impugnazione e termini) è stata ritenuta sufficiente.

  • legge n.69 del 2005, art. 7

    art. 7 (riferimento alla condizione di doppia punibilità)

    La verifica della doppia punibilità richiede l'accertamento che la fattispecie, nella sua descrizione naturalistico-strutturale, sia punibile anche dall'ordinamento italiano; non è necessaria la corrispondenza formale del titolo di reato.

  • legge n.69 del 2005, art. 8

    art. 8 (consegna obbligatoria)

    Nei casi di consegna obbligatoria, la descrizione fattuale nel mandato deve essere concreta e non meramente formale, al fine di consentire il controllo della compatibilità con l'ordinamento italiano.

  • art. 416 cod. pen.

    art. 416 (associazione per delinquere)

    La Corte ha ritenuto che dalla descrizione fattuale riportata nel mandato emergesse un'organizzazione di più persone con ripartizione di compiti, idonea a integrare la fattispecie associativa ai sensi dell'art. 416 cod. pen.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616 (condanna alle spese in Cassazione)

    Applicato per condannare la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Stoimenovsky, Porta, Lorenzon)

    Sez. 6, n.11598 del 13/3/2007 Stoimenovsky; Sez. 6, n.24771 del 18/6/2007 Porta; Sez. F, n.36844 del 27/8/2019 Lorenzon

    Confermano il principio che non è necessaria identica corrispondenza normativa tra ordinamenti ma la punibilità della fattispecie in termini concreti; inoltre richiedono che la descrizione dei fatti nel mandato sia naturalistico-strutturale e non meramente astratta.

Massime di principio

  • Se il mandato di arresto europeo riguarda una condanna definitiva pronunciata in contumacia, è sufficiente che il mandato contenga almeno una delle condizioni previste dal comma 1-bis dell'art. 6 legge 69/2005 (ad es. lett. d) relativa a notifica post-consegna e diritto a nuovo processo/impugnazione).
  • Per valutare la doppia punibilità non serve che il reato straniero abbia esattamente lo stesso "titolo" o tutti gli elementi formali della fattispecie italiana; è necessario che la descrizione fattuale (naturalistica e strutturale) sia tale da configurare un fatto punibile anche dal diritto italiano.
  • La mera prospettazione astratta del reato da parte dello Stato di emissione non è sufficiente: il mandato deve descrivere concretamente i fatti in modo che l'autorità richiesta possa verificare la compatibilità con l'ordinamento italiano.
  • La richiesta di acquisizione della sentenza straniera non è sempre necessaria: se il mandato fornisce una descrizione fattuale adeguata, l'autorità italiana può basare il controllo su tale descrizione senza acquisire il provvedimento straniero.
  • In Cassazione non possono essere sollevate per la prima volta questioni che richiedono istruttoria o che non sono state specificamente dedotte nei precedenti gradi (limite alla prima emersione di doglianze non specifiche).
  • Per contestare con successo la consegna o il riconoscimento in casi simili, è strategico dimostrare concretamente che gli elementi fattuali indicati nel mandato non sono punibili in Italia o che mancano condizioni specifiche richieste dalla legge nazionale per i casi di condanna in contumacia.

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