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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23430/2016 del 17/11/2016

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La società e il socio accomandatario illimitatamente responsabile, entrambi dichiarati falliti su istanza della creditrice, hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile il loro reclamo contro la dichiarazione di fallimento, perché proposto oltre trenta giorni dalla notifica della sentenza presso il domicilio eletto dalla società presso il difensore della fase prefallimentare. Con i primi due motivi hanno sostenuto che la sentenza avrebbe dovuto essere notificata anche al socio dichiarato fallito e che il termine breve per reclamare decorresse, per ciascun soggetto, dalla rispettiva notifica. Con il terzo motivo hanno censurato il diniego di rimessione in termini, adducendo la grave omissione del difensore, che non aveva valutato la possibilità di proporre reclamo. Con il quarto motivo hanno contestato la sussistenza delle soglie di fallibilità previste dall’art. 1 l.fall., richiamando la documentazione in atti.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. I primi due motivi sono infondati: per la società il termine di trenta giorni decorre dalla notifica della sentenza presso il domicilio eletto nella fase prefallimentare, e la tardività rende inammissibile il reclamo, indipendentemente dalla notifica o comunicazione agli altri partecipanti al processo. Per il socio illimitatamente responsabile, in linea generale il termine breve decorre dalla notifica integrale della sentenza a lui diretta; tuttavia, quando il socio dichiarato fallito è anche legale rappresentante della società, la notifica ricevuta in tale veste assicura la piena conoscenza della decisione anche quanto al fallimento personale e fa decorrere il termine breve anche nei suoi confronti. Il terzo motivo è infondato: l’errore o l’inerzia del difensore nell’esecuzione del mandato non costituisce un impedimento esterno al processo idoneo a fondare la rimessione in termini, potendo rilevare ai fini di un’azione di responsabilità contro il professionista. Il quarto motivo è inammissibile, perché il giudicato sulla dichiarazione di fallimento preclude l’esame dei presupposti di fallibilità. La Corte ha condannato i ricorrenti, in solido, a rifondere alla controricorrente le spese, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 17 e 18 l.fall.

    Quanto al ricorso del socio accomandatario illimitatamente responsabile, ritiene il Collegio che il cd. termine breve per proporre il reclamo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 l.fall., decorra anche per il socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito, soltanto a partire dalla notifica nei suoi confronti della sentenza integrale, palesandosi all’evidenza anche per il socio le medesime esigenze di tutela del diritto di difesa, che giustificano la previsione ex lege di un tale onere nei confronti del “debitore”; ferma restando poi, in mancanza di notifica a cura della cancelleria o del creditore istante, l’applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c., comma 1.

    Il termine breve per reclamare la dichiarazione di fallimento decorre per il socio illimitatamente responsabile dalla notifica a lui della sentenza integrale; se manca la notifica, si applica il termine lungo. Se il socio è anche legale rappresentante della società, la notifica ricevuta dalla società può valere, secondo la precisazione della Corte nel caso concreto, a far decorrere il termine anche per il fallimento personale.

  • art. 17, comma 1, l.fall.

    Va precisato, anzitutto, che il ricorso proposto dalla società fallita è manifestamente infondato, non potendosi dubitare che il decorso del termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di fallimento, avvenuta ai sensi dell’art. 17, comma 1, l.fall. nel domicilio eletto presso il difensore della fase prefallimentare, rende inammissibile il reclamo tardivamente proposto, a prescindere dalla circostanza che la sentenza medesima sia stata o meno notificata (ovvero anche solo comunicata) alle altre parti del processo, non trattandosi di prescrizioni imposte a pena di nullità del provvedimento (già così Cass. 7 marzo 1963, n. 554).

    Per la società dichiarata fallita, la notifica della sentenza nel domicilio eletto presso il difensore della fase prefallimentare fa decorrere il termine di trenta giorni per reclamare; l’omessa notifica o comunicazione agli altri partecipanti al processo non impedisce la decorrenza né determina la nullità della sentenza.

  • art. 153 c.p.c.

    Questa Corte ha già stabilito che la rimessione in termini, oggi disciplinata dall’art. 153 c.p.c., non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell’infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacchè attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell’art. 83 c.p.c., che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un’azione di responsabilità promossa contro quest’ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte dichiarata contumace, o, addirittura, comportare la revoca, in grado d’appello, di tale dichiarazione (Cass. 4 marzo 2011, n. 5260).

    La negligenza o infedeltà del difensore nell’eseguire il mandato non giustifica la rimessione in termini, perché riguarda il rapporto interno tra parte e professionista e può fondare, eventualmente, un’azione di responsabilità, ma non restituisce alla parte la possibilità di compiere un’attività processuale ormai preclusa.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Quanto al ricorso del socio accomandatario illimitatamente responsabile, ritiene il Collegio che il cd. termine breve per proporre il reclamo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 l.fall., decorra anche per il socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito, soltanto a partire dalla notifica nei suoi confronti della sentenza integrale, palesandosi all’evidenza anche per il socio le medesime esigenze di tutela del diritto di difesa, che giustificano la previsione ex lege di un tale onere nei confronti del “debitore”; ferma restando poi, in mancanza di notifica a cura della cancelleria o del creditore istante, l’applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c., comma 1.

    In mancanza della notifica della sentenza al socio dichiarato fallito, il termine per l’impugnazione è quello lungo previsto dall’art. 327, comma 1, c.p.c.

  • art. 1 l.fall.

    Il quarto motivo è inammissibile, restando precluso dall’intervenuto giudicato sulla dichiarazione di fallimento l’esame nel merito dei presupposti di fallibilità della società ricorrente.

    Una volta formatosi il giudicato sulla dichiarazione di fallimento, non è più possibile esaminare nel merito, in sede di successiva impugnazione, la sussistenza dei presupposti di fallibilità.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono parimenti infondati, anche se la motivazione del provvedimento impugnato esige una correzione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

    La Corte può correggere la motivazione del provvedimento impugnato senza cassarlo quando la decisione è corretta nel dispositivo, pur essendo necessaria una diversa giustificazione.

  • art. 83 c.p.c.

    Questa Corte ha già stabilito che la rimessione in termini, oggi disciplinata dall’art. 153 c.p.c., non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell’infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacchè attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell’art. 83 c.p.c., che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un’azione di responsabilità promossa contro quest’ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte dichiarata contumace, o, addirittura, comportare la revoca, in grado d’appello, di tale dichiarazione (Cass. 4 marzo 2011, n. 5260).

    Il rapporto di mandato difensivo tra parte e professionista è distinto dal processo; le disfunzioni nell’esecuzione del mandato non producono effetti restitutori sul termine processuale e possono rilevare sul piano della responsabilità del difensore.

Massime di principio

  • Per la società dichiarata fallita, il termine breve per reclamare decorre dalla notifica della sentenza presso il domicilio eletto per la fase prefallimentare; l’omessa notifica o comunicazione alle altre parti del processo non impedisce tale decorrenza, se la legge non commina per essa la nullità del provvedimento.
  • Il socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito deve ricevere la notifica integrale della sentenza affinché decorra nei suoi confronti il termine breve per reclamare. Se, però, è anche legale rappresentante della società, la notifica della sentenza ricevuta in tale veste assicura la conoscenza della decisione anche rispetto al suo fallimento personale e fa decorrere il termine breve anche per lui.
  • L’inerzia o l’infedeltà del difensore nell’esecuzione del mandato non costituisce causa di rimessione in termini, poiché attiene al rapporto tra parte e professionista; può eventualmente fondare un’azione di responsabilità, ma non rimuove le preclusioni processuali.
  • Il giudicato sulla dichiarazione di fallimento preclude l’esame successivo nel merito dei presupposti di fallibilità.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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