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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23630/2016 del 21/11/2016

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La società poi fallita, titolare di un conto corrente, aveva emesso a proprio favore cinque assegni non trasferibili. La sua dipendente A.M., munita secondo la banca di un ampio mandato ad operare sul conto, incassò i titoli; dichiarò di avere poi consegnato le somme alla società e produsse ricevute. La Curatela convenne la banca per ottenere la restituzione delle somme, sostenendo che i prelievi erano avvenuti in violazione del R.D. n. 1766 del 1933, art. 43. La banca resistette allegando la delega all'incasso e chiamò in causa la dipendente per essere manlevata in caso di condanna. Il Tribunale di Napoli ritenne la delega astrattamente idonea a legittimare il pagamento, ma non opponibile al Fallimento perché priva di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.; condannò quindi la banca alla restituzione e rigettò le altre domande. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 4183/2010 depositata il 16 dicembre 2010, rigettò l'appello principale della banca e quello incidentale della Curatela: ritenne insufficiente la prova presuntiva dell'anteriorità della delega e dichiarò inammissibile la domanda subordinata di manleva perché non sostenuta da specifici motivi d'appello. In Cassazione la banca propose tre motivi: 1) contestò la valutazione sulla mancanza di data certa della delega e denunciò violazione degli artt. 2704 c.c. e 112, 115 e 116 c.p.c., oltre a vizio motivazionale; 2) sostenne che l'art. 2704 c.c. non fosse applicabile perché la Curatela, nell'azione restitutoria, non era terza rispetto al rapporto; 3) censurò il rigetto della domanda di rivalsa contro la delegata, deducendo violazione degli artt. 106 e 342 c.p.c. e vizio di motivazione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenuto pregiudiziale, assorbendo il primo e il terzo. Ha stabilito che il curatore che agisce per la restituzione di somme asseritamente pagate indebitamente prima del fallimento esercita un'azione già appartenente al patrimonio del fallito e non agisce come terzo in sostituzione dei creditori. Di conseguenza, il convenuto può opporre alla Curatela le eccezioni e le prove documentali che avrebbe potuto opporre all'imprenditore, senza i limiti di efficacia probatoria dell'art. 2704 c.c. La Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    Ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può a questo legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questo provenienti (quali, come nel caso di specie, la scrittura privata di delega all’incasso, prodotta in giudizio dalla Antoveneta), senza i limiti di cui all’art. 2704 c.c..

    I limiti dell'art. 2704 c.c. sulla data della scrittura privata non si applicano quando il curatore esercita un'azione che apparteneva al fallito e si pone nella sua stessa posizione sostanziale e processuale. Il convenuto può quindi opporre al curatore anche le scritture provenienti dal fallito alle stesse condizioni in cui avrebbe potuto opporle a quest'ultimo.

Massime di principio

  • Il curatore fallimentare che agisce per la restituzione di una somma asseritamente pagata indebitamente prima dell'apertura della procedura esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito, che questi avrebbe potuto esercitare quando era in bonis; non agisce, in tale giudizio, in sostituzione dei creditori per ricostruire il patrimonio originario.
  • Quando il curatore esercita un'azione già spettante al fallito e assume la medesima posizione sostanziale e processuale, il terzo convenuto può opporgli tutte le eccezioni e le prove documentali che avrebbe potuto opporre al fallito, senza che operino i limiti dell'art. 2704 c.c. sulla data certa della scrittura privata.
  • L'applicabilità dell'art. 2704 c.c. nei confronti del curatore dipende dalla qualità in cui questi agisce: la norma trova applicazione quando il curatore opera come terzo, mentre non si applica quando esercita un'azione appartenente al patrimonio del fallito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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