Cassazione Civile, Sentenza n. 23817/2016 del 23/11/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio impositore)
La controversia
La controversia riguardava una cartella esattoriale relativa ai contributi di bonifica per gli anni d’imposta 2003-2004, riferiti a terreni della contribuente situati nel comprensorio consortile. La Commissione tributaria provinciale di Cosenza aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale di Catanzaro aveva respinto l’appello del Consorzio. La CTR aveva ritenuto la cartella priva di motivazione e, nel merito, aveva giudicato non provati dal Consorzio sia gli interventi di manutenzione sia il beneficio diretto e specifico arrecato ai fondi, esigendo anche la dimostrazione dell’incremento di valore. Aveva inoltre respinto la richiesta di CTU, ritenendola generica e inidonea a supplire all’onere probatorio della parte. Il Consorzio ha proposto sette motivi: 1) contraddittorietà tra le due rationes decidendi, relative alla motivazione della cartella e all’insussistenza dei presupposti della contribuzione; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe rilevato d’ufficio il difetto di motivazione della cartella; 3) violazione di legge per mancata applicazione dell’inversione dell’onere della prova conseguente alla trascrizione del perimetro di contribuenza e alla deliberazione regionale che determinava i contributi; 4) nullità della sentenza e del procedimento per non aver attribuito a tali atti la loro portata probatoria; 5) insufficiente motivazione sull’applicabilità della disciplina dell’onere probatorio e sull’irrilevanza degli atti; 6) nullità per il mancato espletamento della CTU, dedotta come mezzo necessario ad accertare il beneficio; 7) insufficiente motivazione sul diniego della CTU.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: la contraddizione era solo apparente, poiché la decisione di merito sull’insussistenza degli elementi della fattispecie impositiva assorbiva la questione formale della motivazione della cartella; inoltre, una volta contestata la pretesa, l’Amministrazione deve provare gli elementi costitutivi del credito tributario. Ha rigettato anche il secondo motivo, escludendo l’extrapetizione. Ha accolto congiuntamente i motivi dal terzo al quinto: una volta inclusi i terreni nel perimetro di contribuenza e valutati nel piano di classifica, opera la presunzione di vantaggio fondiario; in assenza di specifica contestazione della legittimità o del contenuto di tali atti, incombeva sulla contribuente l’onere della prova contraria, non sul Consorzio quello di dimostrare nuovamente il beneficio specifico. La CTR aveva quindi erroneamente addossato al Consorzio la prova del vantaggio nonostante l’incontestata inclusione dell’immobile nel perimetro e la deliberazione regionale sulla misura degli oneri. I motivi sesto e settimo sulla CTU sono rimasti assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 860 c.c.
La mancata allegazione da parte del contribuente della propria estraneità al perimetro consortile, con il conseguente mancato esame dei due atti invocati ed indicati dal Consorzio ricorrente (ossia: il Perimetro di contribuenza ed il Piano di classifica), ha comportato la mancata specifica contestazione in ordine alla presunzione di vantaggio fondiario (di cui all’art. 860 c.c. e al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10) del contribuente, il quale, conseguentemente onerato della prova contraria (Cass. sez. un. n. 26009 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9099 del 2012; Cass. sez. trib. 4671 del 2012), diversamente da quanto postulato dalla CTR (la quale ha erroneamente ritenuto che, nonostante l’incontestata inserzione dell’immobile nel Perimetro di contribuenza e nonostante l’incontestata Deliberazione regionale che stabiliva la misura degli oneri consortili, spettasse al Consorzio dimostrare che l’immobile riceveva dalle opere di bonifica un vantaggio specifico) comporta un palese vizio di violazione di legge nella sentenza impugnata – con i conseguenti profili motivazionali, qui esaminati congiuntamente per comodità espositiva e per il loro inestricabile intreccio – che impone l’accoglimento delle censure riunite, con la conseguente cassazione della decisione.
L’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nel piano di classifica fanno presumere il vantaggio fondiario; se il contribuente non contesta specificamente la legittimità o il contenuto degli atti, spetta a lui fornire la prova contraria.
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10
La mancata allegazione da parte del contribuente della propria estraneità al perimetro consortile, con il conseguente mancato esame dei due atti invocati ed indicati dal Consorzio ricorrente (ossia: il Perimetro di contribuenza ed il Piano di classifica), ha comportato la mancata specifica contestazione in ordine alla presunzione di vantaggio fondiario (di cui all’art. 860 c.c. e al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10) del contribuente, il quale, conseguentemente onerato della prova contraria (Cass. sez. un. n. 26009 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9099 del 2012; Cass. sez. trib. 4671 del 2012), diversamente da quanto postulato dalla CTR (la quale ha erroneamente ritenuto che, nonostante l’incontestata inserzione dell’immobile nel Perimetro di contribuenza e nonostante l’incontestata Deliberazione regionale che stabiliva la misura degli oneri consortili, spettasse al Consorzio dimostrare che l’immobile riceveva dalle opere di bonifica un vantaggio specifico) comporta un palese vizio di violazione di legge nella sentenza impugnata – con i conseguenti profili motivazionali, qui esaminati congiuntamente per comodità espositiva e per il loro inestricabile intreccio – che impone l’accoglimento delle censure riunite, con la conseguente cassazione della decisione.
La norma è applicata dalla Corte quale fondamento della presunzione di vantaggio fondiario connessa alla contribuenza consortile; in difetto di contestazione specifica degli atti di perimetrazione e classifica, il contribuente deve provare l’assenza del beneficio.
art. 112 c.p.c.
Del pari è infondato il secondo mezzo che denuncia una extrapetizione, in quanto il giudice tributario ha svolto la sua indagine sugli elementi della fattispecie tributaria concludendo per la prima apparente spiegazione (la pretesa mancanza della motivazione della cartella) che, sotto tale profilo, è già stata respinta per le ragioni anzidette.
Non ricorre extrapetizione quando il giudice tributario esamina gli elementi della fattispecie impositiva e la censura formale relativa alla motivazione della cartella risulta soltanto una spiegazione apparente della decisione, superata dalla statuizione sul merito.
art. 360 c.p.c., n. 3
La mancata allegazione da parte del contribuente della propria estraneità al perimetro consortile, con il conseguente mancato esame dei due atti invocati ed indicati dal Consorzio ricorrente (ossia: il Perimetro di contribuenza ed il Piano di classifica), ha comportato la mancata specifica contestazione in ordine alla presunzione di vantaggio fondiario (di cui all’art. 860 c.c. e al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10) del contribuente, il quale, conseguentemente onerato della prova contraria (Cass. sez. un. n. 26009 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9099 del 2012; Cass. sez. trib. 4671 del 2012), diversamente da quanto postulato dalla CTR (la quale ha erroneamente ritenuto che, nonostante l’incontestata inserzione dell’immobile nel Perimetro di contribuenza e nonostante l’incontestata Deliberazione regionale che stabiliva la misura degli oneri consortili, spettasse al Consorzio dimostrare che l’immobile riceveva dalle opere di bonifica un vantaggio specifico) comporta un palese vizio di violazione di legge nella sentenza impugnata – con i conseguenti profili motivazionali, qui esaminati congiuntamente per comodità espositiva e per il loro inestricabile intreccio – che impone l’accoglimento delle censure riunite, con la conseguente cassazione della decisione.
La decisione riconosce un errore di diritto nella ripartizione dell’onere probatorio: una volta presunta la sussistenza del vantaggio sulla base degli atti consortili non specificamente contestati, la prova contraria grava sul contribuente.
art. 360 c.p.c., n. 4
Del pari è infondato il secondo mezzo che denuncia una extrapetizione, in quanto il giudice tributario ha svolto la sua indagine sugli elementi della fattispecie tributaria concludendo per la prima apparente spiegazione (la pretesa mancanza della motivazione della cartella) che, sotto tale profilo, è già stata respinta per le ragioni anzidette.
La Corte esclude la violazione processuale denunciata come extrapetizione, poiché la CTR ha svolto l’indagine sugli elementi della fattispecie tributaria senza decidere oltre la domanda.
art. 360 c.p.c., n. 5
La mancata allegazione da parte del contribuente della propria estraneità al perimetro consortile, con il conseguente mancato esame dei due atti invocati ed indicati dal Consorzio ricorrente (ossia: il Perimetro di contribuenza ed il Piano di classifica), ha comportato la mancata specifica contestazione in ordine alla presunzione di vantaggio fondiario (di cui all’art. 860 c.c. e al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10) del contribuente, il quale, conseguentemente onerato della prova contraria (Cass. sez. un. n. 26009 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9099 del 2012; Cass. sez. trib. 4671 del 2012), diversamente da quanto postulato dalla CTR (la quale ha erroneamente ritenuto che, nonostante l’incontestata inserzione dell’immobile nel Perimetro di contribuenza e nonostante l’incontestata Deliberazione regionale che stabiliva la misura degli oneri consortili, spettasse al Consorzio dimostrare che l’immobile riceveva dalle opere di bonifica un vantaggio specifico) comporta un palese vizio di violazione di legge nella sentenza impugnata – con i conseguenti profili motivazionali, qui esaminati congiuntamente per comodità espositiva e per il loro inestricabile intreccio – che impone l’accoglimento delle censure riunite, con la conseguente cassazione della decisione.
La Corte ha esaminato congiuntamente le censure di violazione di legge e i profili motivazionali connessi alla ripartizione dell’onere probatorio; l’accoglimento discende dall’errore della CTR nel non applicare la presunzione e la conseguente prova contraria.
Massime di principio
- In tema di contributi di bonifica, l’inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nel piano di classifica comportano la presunzione del vantaggio fondiario derivante dalle opere consortili.
- Quando il contribuente intende disconoscere il debito contributivo, deve contestare specificamente la legittimità o il contenuto del provvedimento di perimetrazione o del piano di classifica; in mancanza di tale contestazione, non grava ulteriormente sul consorzio l’onere di provare il beneficio, mentre il contribuente è onerato della prova contraria.
- La censura formale concernente la motivazione della cartella non impedisce al giudice di ricostruire e decidere nel merito il rapporto tributario sottostante; nell’impugnazione, l’ente impositore deve comunque provare gli elementi costitutivi del credito tributario, salvo che operi una presunzione di vantaggio derivante dagli atti consortili non specificamente contestati.
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