Cassazione Civile, Sentenza n. 23816/2016 del 23/11/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a contributi consortili per gli anni d’imposta 2003-2004, riferiti a terreni situati nel comprensorio di bonifica. La contribuente aveva impugnato la cartella e la Commissione tributaria provinciale di Cosenza aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale di Catanzaro aveva respinto l’appello del Consorzio. La CTR aveva ritenuto la cartella priva di motivazione e, comunque, non provati dal Consorzio né gli interventi di manutenzione, anche per la mancata produzione della documentazione prevista dalla L.R. n. 11 del 2003, né il beneficio diretto e specifico arrecato ai fondi, anche sotto il profilo dell’incremento di valore. Aveva inoltre respinto la richiesta di CTU, giudicandola generica e non sostitutiva dell’onere probatorio del Consorzio. Il Consorzio ha proposto otto motivi: 1) contraddittorietà tra la statuizione sulla carenza di motivazione della cartella e quella sull’insussistenza dei presupposti del contributo; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR rilevato un difetto di motivazione non dedotto dalla contribuente; 3) vizio motivazionale e travisamento dei fatti in relazione alla motivazione della cartella; 4) violazione di legge per avere la CTR omesso di attribuire rilievo all’inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza e alla deliberazione regionale sulla misura dei contributi, da cui il Consorzio faceva discendere l’inversione dell’onere della prova; 5) nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle regole probatorie e del giusto processo, in relazione agli stessi atti; 6) vizio motivazionale per il mancato esame di tali atti e della loro efficacia probatoria; 7) nullità per il rigetto della richiesta di CTU, dedotta come mezzo necessario per accertare il beneficio; 8) vizio motivazionale sul rigetto della CTU.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi tre motivi: la contraddizione tra le due rationes era soltanto apparente, perché la decisione di merito sull’assenza dei presupposti del contributo assorbiva la questione formale della motivazione della cartella; non vi era extrapetizione, poiché il giudice tributario doveva esaminare il rapporto sottostante alla cartella; né risultava il dedotto travisamento dei fatti. Ha accolto congiuntamente i motivi dal quarto al sesto. In presenza dell’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e della sua valutazione nel piano di classifica, opera la presunzione del vantaggio fondiario; spetta quindi al contribuente che intenda contestare il debito formulare una contestazione specifica sulla legittimità o sul contenuto degli atti, e, in mancanza, fornire la prova contraria. Nel caso concreto la contribuente non aveva specificamente contestato la propria inclusione nel perimetro né gli atti invocati dal Consorzio, mentre la CTR aveva erroneamente posto a carico di quest’ultimo la prova del beneficio specifico. I motivi settimo e ottavo sulla CTU sono rimasti assorbiti. La Corte ha accolto il ricorso nei sensi indicati, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
art. 860 c.c.
La mancata allegazione da parte del contribuente della propria estraneità al perimetro consortile, con il conseguente mancato esame dei due atti invocati ed indicati dal Consorzio ricorrente (ossia: il Perimetro di contribuenza ed il Piano di classifica), ha comportato la mancata specifica contestazione in ordine alla presunzione di vantaggio fondiario (di cui all’art. 860 c.c. e al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10) del contribuente, il quale, conseguentemente onerato della prova contraria (Cass. sez. un. n. 26009 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9099 del 2012; Cass. sez. trib. 4671 del 2012), diversamente da quanto postulato dalla CTR (la quale ha erroneamente ritenuto che, nonostante l’incontestata inserzione dell’immobile nel Perimetro di contribuenza e nonostante l’incontestata Deliberazione regionale che stabiliva la misura degli oneri consortili, spettasse al Consorzio dimostrare che l’immobile riceveva dalle opere di bonifica un vantaggio specifico) comporta un palese vizio di violazione di legge nella sentenza impugnata – con i conseguenti profili motivazionali, qui esaminati congiuntamente per comodità espositiva e per il loro inestricabile intreccio – che impone l’accoglimento delle censure riunite, con la conseguente cassazione della decisione.
L’inclusione dell’immobile nel perimetro consortile, unitamente alla sua valutazione nel piano di classifica, fonda la presunzione di un vantaggio fondiario. Se il contribuente non contesta specificamente la legittimità o il contenuto degli atti, è onerato della prova contraria; non incombe al Consorzio dimostrare nuovamente lo specifico beneficio.
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10
La mancata allegazione da parte del contribuente della propria estraneità al perimetro consortile, con il conseguente mancato esame dei due atti invocati ed indicati dal Consorzio ricorrente (ossia: il Perimetro di contribuenza ed il Piano di classifica), ha comportato la mancata specifica contestazione in ordine alla presunzione di vantaggio fondiario (di cui all’art. 860 c.c. e al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10) del contribuente, il quale, conseguentemente onerato della prova contraria (Cass. sez. un. n. 26009 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9099 del 2012; Cass. sez. trib. 4671 del 2012), diversamente da quanto postulato dalla CTR (la quale ha erroneamente ritenuto che, nonostante l’incontestata inserzione dell’immobile nel Perimetro di contribuenza e nonostante l’incontestata Deliberazione regionale che stabiliva la misura degli oneri consortili, spettasse al Consorzio dimostrare che l’immobile riceveva dalle opere di bonifica un vantaggio specifico) comporta un palese vizio di violazione di legge nella sentenza impugnata – con i conseguenti profili motivazionali, qui esaminati congiuntamente per comodità espositiva e per il loro inestricabile intreccio – che impone l’accoglimento delle censure riunite, con la conseguente cassazione della decisione.
La disposizione è richiamata quale fondamento della presunzione di vantaggio fondiario derivante dall’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e dalla sua valutazione nel piano di classifica, con conseguente onere del contribuente di contestare specificamente gli atti e, se del caso, provare l’assenza del beneficio.
art. 112 c.p.c.
Infatti, nella specie difetta sia la pretesa extrapetizione da parte del giudice tributario, il quale dovendo accentrare la sua indagine sul rapporto sottostante alla cartella ha ritenuto – come si è visto erroneamente – di non ravvisare la motivazione che, invece, è stata riportata in superficie e su di essa si è ampiamente diffuso, così neppure travisando i fatti ed individuando, invece, esattamente il rapporto d’imposta oggetto delle contestazioni reciproche fra le parti (contribuente e Consorzio di bonifica).
Non integra ultrapetizione l’esame del rapporto tributario sottostante alla cartella da parte del giudice chiamato a decidere sulla pretesa impositiva, anche quando la motivazione della cartella sia stata contestata o valutata nel giudizio.
art. 360 c.p.c., n. 5
La contraddittorietà tra le due rationes decidendi individuate nella sentenza del giudice di appello è solo apparente essendo evidente che la seconda (riguardante l’insussistenza degli elementi della fattispecie impositiva) prevale ed assorbe anche la prima: non solo per la complessità e per l’estensione della motivazione ma anche perchè – nonostante il vizio formale della cartella – il giudice dell’appello ha potuto ben ricostruire il rapporto tributario sottostante e su di esso si è pronunciato con ampia e diffusa argomentazione.
La coesistenza di una statuizione formale sulla cartella e di una decisione sul merito della pretesa non determina contraddittorietà quando la seconda ratio, adeguatamente argomentata, prevale e assorbe la prima.
art. 360 c.p.c., n. 3
La mancata allegazione da parte del contribuente della propria estraneità al perimetro consortile, con il conseguente mancato esame dei due atti invocati ed indicati dal Consorzio ricorrente (ossia: il Perimetro di contribuenza ed il Piano di classifica), ha comportato la mancata specifica contestazione in ordine alla presunzione di vantaggio fondiario (di cui all’art. 860 c.c. e al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10) del contribuente, il quale, conseguentemente onerato della prova contraria (Cass. sez. un. n. 26009 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9099 del 2012; Cass. sez. trib. 4671 del 2012), diversamente da quanto postulato dalla CTR (la quale ha erroneamente ritenuto che, nonostante l’incontestata inserzione dell’immobile nel Perimetro di contribuenza e nonostante l’incontestata Deliberazione regionale che stabiliva la misura degli oneri consortili, spettasse al Consorzio dimostrare che l’immobile riceveva dalle opere di bonifica un vantaggio specifico) comporta un palese vizio di violazione di legge nella sentenza impugnata – con i conseguenti profili motivazionali, qui esaminati congiuntamente per comodità espositiva e per il loro inestricabile intreccio – che impone l’accoglimento delle censure riunite, con la conseguente cassazione della decisione.
La violazione di legge ricorre quando, a fronte dell’inclusione dell’immobile nel perimetro e della sua valutazione nel piano di classifica, il giudice pone comunque sul Consorzio l’onere di provare il beneficio specifico senza considerare la presunzione di vantaggio e l’onere di contestazione e prova contraria del contribuente.
Massime di principio
- In materia di contributi di bonifica, l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione in un piano di classifica approvato comportano la presunzione del vantaggio fondiario, sia per opere di bonifica sia per opere di difesa idraulica.
- Il contribuente che intende disconoscere il debito contributivo deve contestare specificamente la legittimità o il contenuto del perimetro di contribuenza o del piano di classifica; in assenza di tale contestazione, è tenuto a fornire la prova contraria rispetto alla presunzione di vantaggio fondiario.
- Quando il rapporto tributario sottostante alla cartella è stato ricostruito e deciso nel merito, la motivazione della cartella non impedisce al giudice di esaminare gli elementi costitutivi della pretesa, né la trattazione di tali elementi integra di per sé extrapetizione.
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