Cassazione Civile, Sentenza n. 23208/2016 del 15/11/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Il ricorrente agì contro il preteso debitore e la coniuge separata per ottenere, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la revoca di un atto di trasferimento immobiliare stipulato dal debitore in sede di separazione; in subordine domandò l’accertamento della simulazione. Il Tribunale di Verona rigettò la domanda per difetto di prova del rapporto obbligatorio dedotto. La Corte d’appello di Venezia dichiarò inammissibile l’appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. Il ricorrente impugnò in Cassazione la sentenza di primo grado con due motivi, esaminati congiuntamente: denunciò violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il Tribunale aveva applicato erroneamente le regole probatorie proprie della domanda di restituzione di un mutuo, benché fosse stata proposta un’azione revocatoria; denunciò inoltre errata interpretazione dell’art. 2901 c.c. quanto alla prova della ragione di credito. La deduzione del credito si fondava, tra l’altro, su due assegni bancari sottoscritti dal debitore, rispettivamente di Euro 1.500 e di Euro 5.000, e su una controversia relativa a Euro 47.000 consegnati con assegno circolare: il debitore aveva contestato che tale somma fosse un mutuo, sostenendo che si trattasse del compenso per prestazioni professionali. La Corte rilevò anche l’esistenza di un assegno bancario di pari importo emesso dal debitore a favore della coniuge, senza che ne risultasse chiarito il motivo.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, perché il giudice di primo grado aveva valutato la prova della ragione di credito secondo i criteri applicabili alla domanda di restituzione di un mutuo, mentre era stata proposta un’azione revocatoria ordinaria. Per quest’ultima è sufficiente una ragione di credito anche eventuale o litigiosa, purché non manifestamente pretestuosa; inoltre, gli assegni bancari emessi dal debitore costituiscono promesse di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c. e spostano sul debitore l’onere di provare l’inesistenza dell’obbligazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo esame secondo il principio enunciato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
in tema di azione revocatoria ordinaria l’art. 2901 c.c., accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali; pertanto, ai fini dell’accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, e rilevano a tal fine anche i crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazioni, purchè non manifestamente fondate
Per l’azione revocatoria ordinaria la ragione di credito è intesa in senso ampio: non occorre un credito certo, liquido ed esigibile, ed è sufficiente anche un credito eventuale, litigioso o contestato, purché la pretesa non sia manifestamente pretestuosa.
art. 1988 c.c.
deve quindi ritenersi sufficiente ragione di credito ai fini dell’esercizio dell’azione in questione quella dedotta del portatore di uno o più assegni bancari emessi dal debitore, costituendo detti titoli promesse di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., che invertono l’onere della prova a carico del debitore sull’inesistenza della relativa obbligazione
Gli assegni bancari emessi dal debitore costituiscono promesse di pagamento e sono sufficienti a integrare, ai fini dell’azione revocatoria, una ragione di credito; spetta al debitore provare l’inesistenza dell’obbligazione.
art. 2697 c.c.
deve quindi ritenersi sufficiente ragione di credito ai fini dell’esercizio dell’azione in questione quella dedotta del portatore di uno o più assegni bancari emessi dal debitore, costituendo detti titoli promesse di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., che invertono l’onere della prova a carico del debitore sull’inesistenza della relativa obbligazione
In presenza della promessa di pagamento incorporata nell’assegno, l’onere probatorio grava sul debitore, che deve dimostrare l’inesistenza dell’obbligazione sottostante.
art. 115 c.p.c.
La norma è richiamata quale parametro della censura, ma la Corte fonda la decisione sulla diversa nozione di credito rilevante nell’azione revocatoria e sulle regole di prova della promessa di pagamento.
art. 348-bis c.p.c.
La disposizione è menzionata per descrivere la declaratoria d’inammissibilità dell’appello, ma la Corte non ne sviluppa un’interpretazione.
art. 348-ter c.p.c.
La disposizione è menzionata per descrivere la declaratoria d’inammissibilità dell’appello, ma la Corte non ne sviluppa un’interpretazione.
art. 360 c.p.c.
La norma è indicata come base processuale dei motivi di ricorso, senza che la Corte ne fornisca un’interpretazione.
Massime di principio
- Nell’azione revocatoria ordinaria la ragione di credito è sufficiente anche se eventuale, litigiosa o contestata; non è necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile, purché la pretesa non risulti manifestamente pretestuosa.
- La verifica della ragione di credito ai fini dell’azione revocatoria non deve essere confusa con l’accertamento del credito e la conseguente condanna alla restituzione di somme: la funzione revocatoria è conservare la garanzia generica del patrimonio del debitore.
- L’assegno bancario emesso dal debitore costituisce promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c.; il portatore può invocarlo come ragione di credito per l’azione revocatoria e grava sul debitore la prova dell’inesistenza dell’obbligazione.
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