Cassazione Civile, Sentenza n. 23397/2016 del 17/11/2016
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore contributivo)
La controversia
Un debitore aveva proposto opposizione all’esecuzione contro un’intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale notificata il 31 agosto 2001, per contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti INPS negli anni 1993, 1995, 1996 e 1998. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 28 ottobre 2009, aveva dichiarato tardiva l’opposizione, perché proposta oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999. La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 456/2014 depositata il 16 maggio 2014, aveva riformato la decisione, qualificando la domanda come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. fondata sulla prescrizione sopravvenuta e dichiarando prescritto il credito: l’intimazione era stata notificata il 27 maggio 2008, oltre cinque anni dopo la cartella, senza che risultassero atti interruttivi. L’INPS, senza contestare la qualificazione processuale della domanda, ha proposto un unico motivo di ricorso. Ha sostenuto che la mancata opposizione tempestiva alla cartella aveva reso intangibile la pretesa contributiva e che, di conseguenza, non fosse più soggetto a prescrizione quinquennale il diritto contributivo, ma soltanto l’azione esecutiva sul titolo ormai definitivo, assoggettata al termine ordinario decennale ai sensi degli artt. 2953 e 2946 c.c. Ha inoltre richiamato tale impostazione per ritenere non decorso il termine quando fu notificata l’intimazione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso dell’INPS e confermato la decisione della Corte d’appello. Hanno stabilito che la scadenza del termine perentorio per opporsi alla cartella rende il credito contributivo irretrattabile sul piano sostanziale, ma non trasforma la prescrizione quinquennale in quella decennale prevista dall’art. 2953 c.c.: la conversione presuppone un titolo giudiziale passato in giudicato, mentre la cartella è un atto amministrativo privo di tale efficacia. Il medesimo principio vale, in generale, per gli atti di riscossione mediante ruolo o coattiva relativi ai crediti degli enti previdenziali, alle entrate pubbliche e alle sanzioni amministrative. Poiché la cartella era stata notificata il 31 agosto 2001 e l’intimazione il 27 maggio 2008, senza atti interruttivi nel frattempo, la prescrizione quinquennale del credito contributivo era maturata. Nulla è stato disposto sulle spese di Cassazione, essendo i resistenti rimasti intimati. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte dell’INPS, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
art. 2953 c.c.
la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
La conversione della prescrizione breve in quella decennale prevista dall’art. 2953 c.c. opera soltanto in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. La mancata opposizione tempestiva a una cartella amministrativa rende irretrattabile il credito, ma non produce tale conversione.
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5
la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c..
Il decorso del termine perentorio per opporsi alla cartella preclude l’impugnazione e rende irretrattabile sul piano sostanziale il credito contributivo, ma non ne modifica il termine di prescrizione.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10
la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c..
Per i contributi previdenziali soggetti al termine quinquennale, la mancata opposizione alla cartella non converte tale termine in quello ordinario decennale; resta applicabile la disciplina prescrizionale prevista dalla legge, salvo un titolo giudiziale definitivo.
art. 2946 c.c.
Se, come si è detto, è pacifico che tale ratio sia quella di consentire una “rapida riscossione” del credito, l’allungamento immotivato del termine prescrizionale in favore dell’ente creditore si porrebbe, all’evidenza, in contrasto con tale ratio, oltre mettere il debitore in una situazione di perenne incertezza in una materia governata dal principio di legalità, cui per primi sono tenuti ad uniformarsi gli stessi Enti della riscossione e creditori.
Il termine ordinario decennale non può essere esteso ai crediti contributivi per il solo fatto che la cartella non sia stata opposta: un simile allungamento sarebbe incompatibile con la funzione del termine perentorio e con la permanenza del termine breve previsto per il credito.
art. 2948, n. 4, c.c.
In tali pronunce, infatti, il suddetto principio risulta affermato al fine di individuare il regime prescrizionale da applicare, in diritto sostanziale, ed escludere l’applicabilità al credito erariale per la riscossione dell’imposta a seguito di accertamento divenuto definitivo del termine di prescrizione quinquennale previsto – “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” – dall’art. 2948 c.c., n. 4, ovvero di termini decadenziali ancora più brevi (come, ad esempio, quello stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57).
La disposizione è richiamata per distinguere il regime sostanziale quinquennale relativo ai pagamenti periodici dal regime prescrizionale applicabile ai crediti erariali esaminati; non fonda la conversione prevista dall’art. 2953 c.c.
art. 2935 c.c.
In tali pronunce, infatti, il suddetto principio risulta affermato al fine di individuare il regime prescrizionale da applicare, in diritto sostanziale, ed escludere l’applicabilità al credito erariale per la riscossione dell’imposta a seguito di accertamento divenuto definitivo del termine di prescrizione quinquennale previsto – “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” – dall’art. 2948 c.c., n. 4, ovvero di termini decadenziali ancora più brevi (come, ad esempio, quello stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57).
La sentenza richiama l’art. 2935 c.c. nel riferire la decorrenza della prescrizione del credito erariale al momento in cui il credito diviene esigibile; tale richiamo riguarda la decorrenza sostanziale e non la conversione ex art. 2953 c.c.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57
In tali pronunce, infatti, il suddetto principio risulta affermato al fine di individuare il regime prescrizionale da applicare, in diritto sostanziale, ed escludere l’applicabilità al credito erariale per la riscossione dell’imposta a seguito di accertamento divenuto definitivo del termine di prescrizione quinquennale previsto – “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” – dall’art. 2948 c.c., n. 4, ovvero di termini decadenziali ancora più brevi (come, ad esempio, quello stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57).
Il termine è menzionato come esempio di termine decadenziale in materia tributaria e viene distinto dal regime di prescrizione e dalla conversione disciplinata dall’art. 2953 c.c.
art. 2940 c.c.
Pertanto, dopo lo spirare di tale termine, l’Ente di previdenza non solo non può procedere all’azione coattiva rivolta al recupero delle omissioni, ma è tenuto a restituire d’ufficio il pagamento del debito prescritto effettuato anche spontaneamente, in deroga alla disposizione contenuta nell’art. 2940 c.c., secondo cui: “Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”.
La disciplina speciale della prescrizione contributiva, per il carattere inderogabile descritto dalla Corte, esclude la regola generale che impedisce la ripetizione del pagamento spontaneo di un debito prescritto.
art. 615 c.p.c.
l’opposizione all’esecuzione, proponibile senza limiti di tempo ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
La Corte d’appello ha qualificato come opposizione all’esecuzione la domanda fondata sulla prescrizione sopravvenuta alla notifica del titolo; l’INPS non ha contestato tale qualificazione e la Cassazione non ne ha fatto oggetto della propria statuizione di principio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Istituto ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- La mancata opposizione entro il termine perentorio a un atto amministrativo di riscossione mediante ruolo o coattiva rende il credito irretrattabile sul piano sostanziale, ma non attribuisce all’atto efficacia di giudicato.
- La conversione della prescrizione breve in quella decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c. presuppone un titolo giudiziale divenuto definitivo; non consegue alla sola definitività amministrativa di una cartella o di altro atto di riscossione non opposto.
- Il principio vale per gli atti di riscossione coattiva dei crediti previdenziali, delle entrate statali tributarie ed extratributarie, dei crediti degli enti territoriali e delle sanzioni amministrative: scaduto il termine per opporsi, continua ad applicarsi l’eventuale termine prescrizionale sostanziale più breve, salvo che sopravvenga un titolo giudiziale definitivo.
- La perentorietà del termine di opposizione, diretta a rendere non contestabile il credito e a consentirne la rapida riscossione, non giustifica un allungamento della prescrizione a favore dell’ente creditore.
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