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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1444

Regolamento delegato (UE) 2021/1444 della Commissione del 17 giugno 2021 che integra la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative ai punti di ricarica per autobus elettrici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra la direttiva 2014/94/UE definendo le norme tecniche da rispettare per garantire l’interoperabilità dei punti di ricarica per autobus elettrici. Individua i connettori e le interfacce da utilizzare per la ricarica AC, DC e per la ricarica conduttiva in modo 4, facendo riferimento a specifiche norme EN elaborate dal CEN e dal Cenelec. L’applicazione decorre dal 26 settembre 2023 e riguarda solo le installazioni successive a tale data, con esclusione della catenaria per filobus.

Norme tecniche minime per l’interoperabilità dei punti di ricarica destinati agli autobus elettrici.

Ambito di applicazione

Si applica ai punti di ricarica per autobus elettrici di cui all’allegato II, punto 1.6, della direttiva 2014/94/UE, limitatamente a quelli installati dopo il 26 settembre 2023. Stabilisce requisiti tecnici per i punti di ricarica in corrente alternata (AC), in corrente continua (DC) e per i dispositivi automatizzati di interfaccia di contatto per ricarica conduttiva in modo 4. Non si applica all’infrastruttura di ricarica per i fili aerei dei filobus (catenaria).

Regolamento delegato (UE) 2021/1444 - norme relative ai punti di ricarica per autobus elettrici

Il regolamento delegato integra la direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, precisando le specifiche tecniche necessarie per assicurare l’interoperabilità dei punti di ricarica per autobus elettrici. Il provvedimento recepisce il lavoro di normazione svolto dal CEN e dal Cenelec e si inserisce nel quadro delle politiche UE volte alla diffusione degli autobus a zero emissioni e alla standardizzazione delle infrastrutture di ricarica.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il principio, già enunciato dalla direttiva 2014/94/UE, secondo cui le specifiche tecniche per l’interoperabilità dei punti di ricarica dovrebbero essere fissate da norme europee o internazionali. Il regolamento nasce anche in connessione con la richiesta di normazione M/533 e con l’esigenza, evidenziata nei considerando, di favorire la piena interoperabilità tra veicoli e infrastrutture, la concorrenza tra soluzioni tecnologiche e la diffusione della ricarica intelligente, compresi i servizi vehicle-to-grid. È inoltre ricordato che la direttiva (UE) 2019/1161 prevede quote minime nazionali per l’acquisto di autobus a zero emissioni, rendendo essenziale un’infrastruttura di ricarica compatibile e uniforme.

Ambito di applicazione

L’atto si applica ai punti di ricarica per autobus elettrici disciplinati dall’allegato II, punto 1.6, della direttiva 2014/94/UE. La disciplina riguarda solo i punti di ricarica installati dopo il 26 settembre 2023, data a partire dalla quale il regolamento trova applicazione. Restano esclusi i sistemi di ricarica per i fili aerei dei filobus (catenaria).

Requisiti tecnici per l’interoperabilità

Per la ricarica in corrente alternata (AC), i punti di ricarica di potenza standard e di potenza elevata devono essere dotati almeno di connettori di tipo 2, secondo la norma EN 62196-2. Per la ricarica in corrente continua (DC), gli stessi punti devono essere dotati almeno di connettori del sistema di ricarica combinato "Combo 2", secondo la norma EN 62196-3.

Per la ricarica conduttiva in modo 4, il regolamento richiede che i dispositivi automatizzati di interfaccia di contatto per autobus elettrici siano conformi alla norma EN 61851-23-1 e muniti delle interfacce meccaniche ed elettriche definite dalla norma EN 50696. La previsione copre diverse configurazioni di dispositivi di connessione automatizzati (ACD), inclusi quelli montati sull’infrastruttura, sul tetto del veicolo, sotto il veicolo e le soluzioni con connessione laterale o superiore.

Decorrenza e carattere vincolante

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Specifiche tecniche per la ricarica AC

I punti di ricarica di potenza standard e di potenza elevata a corrente alternata (AC) per autobus elettrici devono essere muniti almeno di connettori del tipo 2, come descritti nella norma EN 62196-2.

Specifiche tecniche per la ricarica DC

I punti di ricarica di potenza standard e di potenza elevata a corrente continua (DC) per autobus elettrici devono essere muniti almeno di connettori del sistema di ricarica combinato "Combo 2", come descritti nella norma EN 62196-3.

Ricarica conduttiva in modo 4 e dispositivi automatizzati

I dispositivi automatizzati di interfaccia di contatto per autobus elettrici a ricarica conduttiva in modo 4, conformemente alla norma EN 61851-23-1, devono essere muniti di interfacce meccaniche ed elettriche definite nella norma EN 50696. La previsione riguarda gli ACD montati sull’infrastruttura (pantografo), sul tetto del veicolo, al di sotto del veicolo e le configurazioni con connessione al lato o al tetto del veicolo.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 26 settembre 2023 e solo ai punti di ricarica per autobus elettrici installati dopo tale data.

Esclusioni

Il regolamento non si applica all’infrastruttura di ricarica per i fili aerei dei filobus (catenaria).

Come è indicizzato

Materieinfrastrutture per combustibili alternativitrasportistandardizzazione tecnicamobilità sostenibile

Testo integrale

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