Cassazione Civile, Ordinanza n. 17425/2025 del 28/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, poi superato in appello, del diritto di un docente in possesso di laurea in ingegneria elettronica e di 24 CFU in discipline psico-antropo-pedagogiche a essere inserito nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Fermo. La Corte d'appello aveva ritenuto che il possesso congiunto di laurea e 24 CFU fosse equiparabile all'abilitazione all'insegnamento e quindi sufficiente per l'inserimento in II fascia, richiamando l'art. 1, comma 110, l. n. 107/2015 e gli artt. 25 e 17 d.lgs. n. 59/2017, nonché gli artt. 5 e 6 del D.M. n. 131/2007. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 d.lgs. n. 59/2017, della l. n. 124/1999, del D.M. n. 249/2010 e del D.M. n. 384/2017, sostenendo che laurea, CFU e altri requisiti formativi o professionali non bastano a integrare l'abilitazione, che si consegue solo al termine di specifici percorsi selettivi, e che il possesso dei requisiti di accesso ai percorsi non equivale al titolo abilitante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato la sentenza d'appello e, ritenendo la causa definibile senza ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del docente. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese dell'intero processo. La Corte ha aderito all'orientamento già espresso in Cass. n. 7084/2024, secondo cui nella II fascia delle graduatorie possono essere inseriti solo i docenti abilitati, mentre chi possiede soltanto laurea e 24 CFU va collocato nella III fascia.
Norme richiamate
art. 1, comma 110, L. n. 107/2015
Richiamato dalla sentenza di merito come base del preteso valore abilitante dei 24 CFU insieme al titolo di laurea, ma la Cassazione non ne riconosce tale effetto equiparativo.
artt. 25 e 17 D.Lgs. n. 59/2017
Sono richiamati dalla Corte d'appello per sostenere l'equiparazione tra laurea + 24 CFU e abilitazione; la Cassazione esclude che tali requisiti integrino di per sé l'abilitazione all'insegnamento.
artt. 5 e 6 D.M. 13 giugno 2007, n. 131
La Cassazione richiama l'interpretazione secondo cui nella II fascia delle graduatorie vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione.
art. 5 D.Lgs. n. 59/2017
La Corte afferma che, nel testo vigente al 1° gennaio 2019 e fino alla modifica del d.l. n. 36/2022 conv. in l. n. 79/2022, il possesso congiunto di laurea e 24 CFU non equivale ad abilitazione e comporta l'inserimento nella III fascia.
L. n. 124/1999
Richiamata nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza ulteriore sviluppo nel testo.
D.M. n. 249/2010
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza ulteriore sviluppo nel testo.
D.M. n. 384/2017
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza ulteriore sviluppo nel testo.
D.L. n. 36/2022 conv. con modif. nella L. n. 79/2022
Indicato come intervento successivo che ha modificato il quadro normativo vigente, ma la decisione applica il testo previgente.
Massime di principio
- Nelle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee, la II fascia è riservata ai soli aspiranti in possesso di abilitazione all'insegnamento.
- Il possesso congiunto di laurea e 24 CFU non è, di per sé, equiparabile all'abilitazione, quando la normativa vigente richieda il completamento di un percorso selettivo abilitante.
- I requisiti di accesso a un percorso formativo o concorsuale non coincidono con il conseguimento del titolo abilitante che ne costituisce l'esito.
- Quando la controversia sia definibile sulla base del solo dato normativo, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio.
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