Cassazione Civile, Ordinanza n. 05002/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per imposte dirette e indirette relative all'anno d'imposta 2005, notificato anche al ricorrente nella asserita qualità di amministratore di fatto della società. I giudici di merito avevano ritenuto dimostrato l'esercizio di fatto dell'amministrazione societaria da parte del contribuente, valorizzando anche una precedente sentenza tra le stesse parti e il fatto che gli utili sociali risultassero versati su un conto corrente a lui intestato. Il ricorrente ha proposto cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la notifica dell'atto impositivo nei suoi confronti era illegittima perché egli non era né amministratore di fatto né legale rappresentante; 2) violazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 145 c.p.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, deducendo l'inesistenza della notifica perché l'atto sarebbe stato spedito e ricevuto a mezzo posta in un Comune diverso da quello del domicilio fiscale della società; 3) ulteriore omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione all'asserita inefficacia della notifica dell'atto impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente difettasse di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., perché l'avviso di accertamento era rivolto alla società e la sua notifica al ricorrente era avvenuta solo nella supposta qualità di amministratore di fatto; di conseguenza, egli era estraneo alla situazione giuridica accertata dall'atto impositivo. La Corte ha inoltre osservato che, anche a voler ritenere nulla o inesistente la notificazione al ricorrente, la questione era priva di rilevanza poiché l'atto era stato notificato anche al legale rappresentante della società e la società aveva comunque impugnato l'atto, dimostrando di averne piena conoscenza. È stata quindi ribadita la continuità con il principio secondo cui l'amministratore di fatto non è legittimato a impugnare l'avviso di accertamento rivolto alla società, poiché la rappresentanza legale spetta agli amministratori nominati secondo legge e, ai fini tributari, l'amministrazione di fatto rileva solo ove non sia determinabile secondo la legge civile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e, come di rito, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche la prospettazione di un risultato utile concreto e giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
i motivi di ricorso erano articolati come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma sono stati ritenuti inammissibili per carenza di interesse.
art. 62 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini tributari, spetta a chi ha la loro amministrazione di fatto solo ove non sia determinabile secondo la legge civile.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dai motivi di ricorso in tema di notificazione degli atti tributari.
art. 145 c.p.c.
richiamato dai motivi di ricorso in tema di notificazione alle persone giuridiche.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L'amministratore di fatto non è legittimato a impugnare un avviso di accertamento emesso nei confronti della società, quando l'atto riguarda obbligazioni tributarie riferite esclusivamente alla società e non alla persona fisica.
- Ai fini dell'interesse ad agire, non è sufficiente la mera astratta prospettazione di possibili effetti pregiudizievoli futuri: occorre dimostrare un'utilità concreta e attuale, direttamente collegata alla rimozione dell'atto impugnato.
- La dedotta invalidità della notificazione dell'avviso può risultare irrilevante se l'atto sia stato comunque portato a conoscenza del soggetto passivo mediante rituale notifica al legale rappresentante e se risulti che la società abbia impugnato l'atto, dimostrando piena conoscenza del contenuto.
- Nel sistema tributario, la rilevanza dell'amministrazione di fatto opera in via residuale rispetto alla rappresentanza legale risultante secondo la legge civile e dalle iscrizioni o documentazioni pubbliche.
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