Cassazione Penale, Ordinanza n. 10766/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. Il primo motivo denunciava violazione di legge, con riferimento agli artt. 191 e 195 c.p.p., in relazione alle dichiarazioni rese da un teste di polizia giudiziaria, ma la censura riproponeva sostanzialmente argomenti già svolti in appello e già disattesi dal giudice di merito. Il secondo motivo contestava la motivazione di responsabilità, deducendone l'illogicità sulla base di una diversa lettura degli elementi processuali, di una diversa ricostruzione dei fatti e di un diverso giudizio di attendibilità delle prove. Il terzo motivo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo la particolare tenuità del fatto; anche tale doglianza era, secondo la Corte, reiterativa e comunque infondata perché il giudice di merito aveva escluso la tenuità in ragione del numero e della tipologia dei beni acquistati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico perché meramente riproduttivo di censure già formulate in appello; il secondo motivo non consentito perché mirava a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità; il terzo motivo manifestamente infondato, poiché la motivazione di merito aveva congruamente escluso la particolare tenuità del fatto considerando il numero e la tipologia dei beni acquistati. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 191 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria; la Corte non entra nel merito della questione perché reputa il motivo aspecifico, reiterativo e quindi non deducibile.
art. 195 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per censurare la prova dichiarativa proveniente dal teste di polizia giudiziaria; la censura è dichiarata non specifica in quanto ripetitiva di doglianze già rigettate in appello.
art. 131-bis c.p.
La Corte ribadisce che la particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito sia congrua e non illogica, come nel caso di specie, in ragione del numero e della tipologia dei beni acquistati.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione del materiale probatorio a quella del giudice di merito né procedere a una nuova ricostruzione dei fatti o a un diverso giudizio di attendibilità delle prove.
- È inammissibile il motivo che, sotto l'apparente deduzione di vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa dal giudice di merito quando la motivazione dia conto, in modo congruo e non manifestamente illogico, delle concrete modalità del fatto e della sua gravità complessiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10640/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10641/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10643/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10647/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10650/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10651/2026 del 20/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →