Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31222/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il giudice procedente e poi il GIP hanno respinto l'istanza ritenendo applicabile la presunzione prevista dall'art. 76, comma 4‑bis, D.P.R. 115/2002 (reddito ritenuto superiore ai limiti per i soggetti già condannati per reati di mafia/reati gravissimi). Galluzzi ha impugnato sostenendo violazione dell'art.76 (mancata valutazione di elementi idonei a superare la presunzione, come il periodo continuativo di detenzione dal febbraio 2016) e violazione dell'art.96, comma 3, D.P.R. 115/2002 (mancata acquisizione di elementi da Questore/DIA/Procura antimafia sulla situazione economica). Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso rilevando che il ricorrente non aveva assolto al suo onere di dimostrare, con elementi oggettivi, la non abbienza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata: il giudice aveva correttamente applicato la presunzione di cui all'art.76, comma 4‑bis, e il ricorrente non aveva prodotto documentazione idonea a confutare tale presunzione (la sola certificazione del periodo di detenzione dal febbraio 2016 è stata considerata insufficiente). La Corte ha inoltre ricordato il principio stabilito dalla Corte Costituzionale (sent. n.139/2010) secondo cui la presunzione deve ammettere prova contraria, ma che l'onere di provare la non abbienza grava sul richiedente e richiede allegazioni e documenti concreti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76, comma 4‑bis

    "Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 416 bis cod. pen., ... il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti"

    Introduce una presunzione che il reddito del condannato per reati gravi sia superiore ai limiti per il patrocinio a spese dello Stato; la Corte Costituzionale ha però imposto che la presunzione ammetta prova contraria, per cui l'onere probatorio ricade sul richiedente che deve fornire elementi concreti per confutarla.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 96, comma 3

    Prevede strumenti investigativi e modalità per acquisire informazioni sulla situazione economico‑patrimoniale del richiedente; il giudice può avvalersi di tali strumenti per verificare l'attendibilità delle allegazioni del beneficiario.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99

    Stabilisce che l'ordinanza che decide l'opposizione può essere impugnata in Cassazione solo per violazione di legge (comma 4): la Corte ha ribadito che l'impugnazione per mero vizio di motivazione è inammissibile salvo che il difetto di motivazione integri una violazione di legge.

  • Codice penale - art. 416‑bis

    Reato di associazione di tipo mafioso: la condanna definitiva per tale fattispecie rientra tra quelle per cui opera la presunzione di cui all'art. 76, comma 4‑bis del DPR 115/2002.

  • Codice penale - art. 629

    Norma penale richiamata nella vicenda come parte delle condanne del ricorrente (rilevanza ai fini della valutazione complessiva della sua posizione penalistica e reddituale).

  • Corte costituzionale - sentenza n. 139/2010

    Ha dichiarato incostituzionale la parte della norma che non ammetteva prova contraria, stabilendo che la presunzione deve consentire al soggetto di dimostrare la non abbienza; tuttavia la presunzione permane e l'onere di documentarne il superamento resta a carico del richiedente.

  • Codice civile - art. 2729

    Richiamato in giurisprudenza per giustificare l'uso di presunzioni semplici (attendibili in base alle massime di esperienza) per accertare redditi da attività illecite ai fini del patrocinio.

Massime di principio

  • Per i soggetti già condannati per reati gravi/mafia opera una presunzione che il loro reddito superi i limiti per il patrocinio a spese dello Stato; tuttavia la presunzione ammette prova contraria.
  • L'onere di dimostrare la non abbienza grava sul richiedente: sono richieste allegazioni e documenti concreti e idonei (non basta l'autocertificazione né la sola certificazione del periodo di detenzione).
  • Il giudice può e deve avvalersi degli strumenti di verifica previsti dalla legge (es. art.96 DPR 115/2002) per valutare la veridicità delle dichiarazioni reddituali e familiari.
  • I ricorsi avverso ordinanze ex art.99 DPR 115/2002 in Cassazione sono ammissibili solo per violazione di legge; un difetto motivazionale costituisce motivo di cassazione solo se integra una violazione di legge.
  • In pratica, per resistere alla presunzione è opportuno produrre documentazione bancaria, attestazioni sulla mancanza di beni/entrate, documenti fiscali, certificazioni ufficiali di detenzione combinate a prove dell'assenza di redditi leciti o illeciti; il ricorrente deve mostrare elementi oggettivi e non solo ricostruzioni generiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.