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Sentenza

Sentenza n. 304/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n.1307 del 21 giugno 2024;

Giustizia amministrativa202500151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza che aveva disposto la distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, che aveva assistito una parte privata nel giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Cosenza, ha agito per l'ottemperanza della sentenza civile n. 1307 del 21 giugno 2024, nella parte in cui il Ministero era stato condannato al pagamento delle spese processuali, distratte in favore del difensore antistatario, per l'importo di euro 515,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali del 15%, tenuto conto della compensazione della metà delle spese. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 27 giugno 2024, era passata in giudicato e, alla proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine di moratoria di centoventi giorni. Il Ministero non si è costituito e non ha adempiuto spontaneamente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo integrato l'inadempimento dell'amministrazione dopo la notifica della sentenza, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento competente del Ministero, con il compito di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. I compensi e le spese dell'eventuale attività commissariale sono stati posti a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendoli compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, mediante applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto, il TAR ne ha riconosciuto i presupposti per il mancato pagamento delle spese processuali dovute dall'amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    La regola, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con conseguente imputazione dei compensi commissariali all'amministrazione inadempiente e inclusione nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione che ha introdotto l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • L'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, avente a oggetto anche una condanna al pagamento di somme di denaro, può essere fatta valere mediante l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo dopo la notificazione della pronuncia e il decorso del termine di moratoria applicabile.
  • Accertati il giudicato, la notificazione della sentenza all'amministrazione e il perdurante inadempimento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, individuando termini e modalità dell'intervento sostitutivo.
  • La regola sull'assenza di compensi aggiuntivi per il commissario ad acta, prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 per le condanne derivanti dalla legge Pinto, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con imputazione delle spese all'amministrazione inadempiente e inclusione dei compensi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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