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Sentenza

Sentenza n. 13027/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento del provvedimento della Questura di Roma notificato il 24.03.2023, con cui è stata respinta la domanda di parte ricorrente volta al rilascio del titolo di viaggio per stranieri;

Giustizia amministrativa202309103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Questura di Roma di rinnovo del titolo di viaggio per stranieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, ha impugnato il diniego di rinnovo del titolo di viaggio per stranieri, motivato dalla mancata dimostrazione dell'impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità turche, ai sensi dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007. L'amministrazione ha ritenuto non sussistenti fondate ragioni per non rivolgersi alle autorità consolari turche, poiché queste non sono assimilabili al territorio turco e non erano emersi rischi concreti o specifici. Il ricorrente aveva dichiarato di non volersi recare presso l'autorità diplomatica per generici «problemi politici» e ha dedotto violazione di legge e carenza di istruttoria, sostenendo inoltre che il timore di contattare l'ambasciata fosse giustificato da una precedente richiesta di estradizione relativa a una condanna per reati in materia di stupefacenti. La Corte d'Appello di Roma aveva tuttavia dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di estradizione, rilevando che le ricerche erano state revocate per decorrenza dei termini.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che l'impossibilità di «chiedere» il passaporto deve essere intesa in senso sostanziale e può ricomprendere anche l'ipotesi in cui sia verosimile il mancato rilascio o l'incontro di gravi difficoltà burocratiche. L'onere probatorio del beneficiario di protezione sussidiaria è attenuato, potendo l'inopportunità del contatto con le autorità del Paese d'origine derivare anche dalle ragioni poste a base della protezione internazionale. Nel caso concreto, però, il ricorrente non aveva documentato alcuna circostanza valida e specifica idonea a dimostrare che il contatto con le autorità consolari turche avrebbe reso impossibile o gravemente difficoltoso il conseguimento del passaporto. La mera dichiarazione di non volersi rivolgere all'autorità diplomatica per un generico «motivo politico» è stata ritenuta insufficiente. Anche la precedente vicenda estradizionale non è stata considerata idonea a fondare il timore prospettato, poiché le ricerche erano state revocate per decorrenza dei termini. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo e le spese di lite sono state compensate per la peculiarità e l'andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007

    Il titolo di viaggio per stranieri può essere rilasciato al beneficiario di protezione sussidiaria quando sussistano fondate ragioni che gli impediscano di chiedere il passaporto alle autorità consolari del Paese di cittadinanza; l'impossibilità va valutata in senso sostanziale, ma deve essere sostenuta da circostanze specifiche e valide.

  • art. 25 direttiva 2004/83/CE

    almeno in presenza di gravi ragioni umanitarie

    La disposizione costituisce il quadro europeo di riferimento per il rilascio di documenti di viaggio ai beneficiari di protezione sussidiaria impossibilitati a ottenere un passaporto nazionale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini del rilascio del titolo di viaggio al beneficiario di protezione sussidiaria, l'impossibilità di chiedere il passaporto alle autorità consolari del Paese di cittadinanza deve essere valutata in senso sostanziale: rilevano non solo i rischi per l'incolumità derivanti dal contatto o dal rientro nel Paese d'origine, ma anche la ragionevole previsione che il passaporto non venga rilasciato o che il rilascio incontri gravi difficoltà burocratiche.
  • L'onere probatorio del beneficiario di protezione sussidiaria in ordine alle fondate ragioni che impediscono il contatto con le autorità diplomatiche del Paese d'origine è attenuato, ma non è inesistente: occorrono comunque elementi concreti, specifici e verificabili, salvo che l'inopportunità del contatto emerga in modo diretto dalle ragioni poste a base della protezione internazionale.
  • La mera dichiarazione di non voler contattare l'autorità diplomatica del Paese d'origine per un generico motivo politico, priva di ulteriori allegazioni o documenti, non dimostra le fondate ragioni richieste per il rilascio del titolo di viaggio per stranieri.
  • Una precedente vicenda estradizionale non dimostra di per sé l'impossibilità o la grave difficoltà di ottenere il passaporto dalle autorità consolari, quando le ricerche siano state revocate per decorrenza dei termini e non siano documentati rischi concreti derivanti dal contatto con l'autorità diplomatica.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e speciale
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

Testo integrale

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