Cassazione Penale, Sentenza n. 40293/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva riconosciuti responsabili di bancarotta fraudolenta (Muci: bancarotta documentale e distrattiva; Ingusci: concorso nella distrazione dell'immobile). I motivi principali del ricorso erano: (i) revoca dell'ammissione di testi della difesa e mancata acquisizione degli estratti conto bancari ai sensi dell'art. 507 c.p.p., che avrebbero dimostrato la destinazione lecita delle somme incassate; (ii) contestazione del ruolo di "amministratore di fatto" ascritto a Muci e della qualificazione come bancarotta fraudolenta (anziché semplice); (iii) contestazione della distrazione dell'immobile (sottolineando la trascrizione e la mancata effettiva sottrazione dall'attivo) e delle somme riscosse da terzi; (iv) censura dell'aggravante del "danno di rilevante entità" e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché della determinazione della pena base oltre il minimo edittale. Per Ingusci si aggiungeva la mancata prova della conoscenza della situazione debitoria della società e il ruolo marginale nella vicenda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha censurato la genericità delle doglianze difensive (in particolare la richiesta di prove testimoniali e documentali non specificamente dirette a provare fatti decisivi) e confermato che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la qualificazione di Muci quale amministratore di fatto sulla base di elementi convergenti (contatti commerciali gestiti dal Muci anche dopo le dimissioni formali, riscossione di crediti, immissione in possesso immediata dell'acquirente senza pagamento, rapporti con società riconducibili al Muci, notifica di atti giudiziari ecc.). La Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione della mancata acquisizione dei conti correnti (i giudici avevano accertato che non esistevano conti attivi al tempo) e ha condiviso la valutazione secondo cui la documentazione contabile e i bilanci non erano affidabili. Quanto alla distrazione dell'immobile, la Corte ha ritenuto provata la simulazione della vendita e la conseguente distrazione. Sono state dichiarate inammissibili o infondate le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti, essendo questioni di merito non sindacabili in questa sede. In sintesi: confermata la responsabilità penale dei ricorrenti e rigetto del ricorso in cassazione.
Norme richiamate
art. 507 cod. proc. pen.
Riferito alla facoltà del giudice di acquisire documenti bancari: la Corte valuta che la mancata acquisizione degli estratti conto non fosse decisiva dato che i giudici di merito avevano accertato l'assenza di conti attivi al tempo utile e la genericità della richiesta difensiva
art. 117 cod. pen.
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato (posizione di Ingusci come concorrente nella distrazione dell'immobile)
art. 223 legge fallimentare
Interpretata nella prospettiva che la responsabilità per reati fallimentari si fonda sulle funzioni concrete esercitate (non solo sulla qualifica formale), dunque l'amministratore di fatto può essere ritenuto autore di bancarotta fraudolenta
art. 217 legge fallimentare
Richiamato nella discussione sulla possibile derubricazione a bancarotta semplice: la Corte ha ritenuto che gli elementi dimostrassero la fraudolenza e il dolo, escludendo la mera negligenza
art. 2639 cod. civ.
Utilizzato per spiegare il principio secondo cui chi esercita in concreto i poteri tipici di un amministratore (amministratore di fatto) è equiparato, sul piano della responsabilità, all'amministratore formale
art. 133 cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il giudice del merito può valorizzare il fattore che ritiene preponderante e il giudizio sulle attenuanti è, entro certi limiti, insindacabile in Cassazione
art. 544 e art. 546 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione all'obbligo che la sentenza contenga una concisa esposizione dei motivi e alla legittimità della motivazione implicita quando esista un nesso logico tra quanto espresso e le conclusioni
Art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (giusto processo)
La Corte richiama la giurisprudenza della Corte EDU sul diritto a una motivazione adeguata, osservando che la motivazione implicita è compatibile con l'art. 6 se il nesso logico è presente e comprensibile
Massime di principio
- Il ricorrente che chiede l'ammissione di prove (documentali o testimoniali) deve indicare con specificità il fatto decisivo che intende provare: richieste generiche non sono decisive e possono essere ritenute inutili.
- L'amministratore di fatto può essere ritenuto penalmente responsabile alla stregua dell'amministratore formale: rileva l'esercizio concreto dei poteri e dei rapporti gestionali, non solo la titolarità formale.
- La mancata acquisizione di documenti bancari non è per sé motivo di illegittimità se i giudici di merito hanno motivato l'inutilità o l'impossibilità dell'acquisizione (es. assenza di conti attivi) e la difesa non ha specificato in che modo tali documenti avrebbero mutato il quadro probatorio.
- La valutazione sulla derubricazione del reato e sulle attenuanti è essenzialmente di merito: la Cassazione interviene solo in caso di vizi motivazionali specifici, non per una diversa valutazione dei fatti.
- La motivazione implicita è ammessa se esiste una chiara consequenzialità logica tra le argomentazioni espresse e le conclusioni: il silenzio su punti non decisivi non determina automaticamente nullità.
- Quando la distrazione di beni è formalizzata con atti (es. atto di compravendita simulato), la trascrizione non impedisce in astratto la configurabilità della distrazione se risultano elementi che dimostrano l'effetto traslativo e la simulazione.
- Le contestazioni sulla veridicità dei bilanci o sulla regolarità delle scritture contabili possono indebolire la tesi difensiva sulla destinazione lecita delle somme; l'assenza delle scritture rende più agevole la ricostruzione a carico dell'imputato.
- In sede d'appello e cassazione la difesa deve indicare con precisione quali elementi probatori sarebbero decisivi per modificare il risultato processuale; la mera prospettazione di alternative ricostruzioni fattuali è inadeguata.
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