Cassazione Civile, Ordinanza n. 02188/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (comodatario)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione, su un terreno di proprietà del resistente, di un fabbricato di tre piani destinato a casa familiare, costruito dalla ricorrente e dal coniuge con spese da loro sostenute. La ricorrente aveva chiesto il rimborso delle spese e dell’incremento di valore arrecato al fondo. Il Tribunale aveva accolto la domanda applicando l’art. 1150 c.c., ma la Corte d’Appello aveva riformato la decisione, qualificando il rapporto come comodato ad uso familiare e negando sia l’applicazione dell’art. 936 c.c. sia il rimborso ex art. 1150 c.c., ritenendo che le opere fossero state liberamente volute dalla ricorrente nel proprio interesse e non necessarie e urgenti per la conservazione del bene. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1150 c.c. per l’esclusione immotivata di una situazione di compossesso e del possesso pieno e pacifico sull’immobile; 2) violazione degli artt. 1141, 1147 e 1150 c.c. per non avere la Corte territoriale esaminato la sua buona fede e per averla qualificata come semplice detentrice; 3) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per omesso esame della situazione fattuale che avrebbe dimostrato il possesso indisturbato; 4) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per avere la ricorrente allegato di aver esercitato corpus e animus possidendi mediante la costruzione del fabbricato a proprie spese e secondo i propri progetti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la qualificazione del rapporto come comodato ad uso familiare sulla sola base della concessione del terreno al figlio e al coniuge per la residenza familiare. Ha osservato che il comodato attribuisce un mero diritto personale di godimento e non è compatibile, per sua causa tipica, con la trasformazione del bene oggetto del rapporto; i rimborsi sono limitati alle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione della cosa. Poiché la qualificazione del rapporto adottata dalla Corte d’Appello era affetta da errori logico-giuridici, la sentenza è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che dovrà accertare se vi sia stata accession del fabbricato sul terreno altrui e se sia configurabile un compossesso. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 1150 c.c.
non è applicabile automaticamente al detentore; il tema del rimborso non può essere risolto senza corretta qualificazione del rapporto e del possesso
art. 936 c.c.
l’accessione non può essere esclusa in via apodittica; occorre verificare se il costruttore possa essere qualificato come terzo sul terreno altrui
art. 1804 c.c.
"egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa"
nel comodato il godimento della cosa è funzionale alla sua restituzione nello stato dovuto e non implica, di regola, trasformazione del bene
art. 1805 c.c.
"Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile"
l’uso difforme o prolungato rispetto al titolo comporta responsabilità contrattuale
art. 1808 c.c.
il comodante risponde solo delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione della cosa, non delle opere liberamente eseguite nel solo interesse del comodatario
art. 1141 c.c.
richiamato per la distinzione tra possesso e detenzione e per la possibile mutazione del rapporto di fatto
art. 1147 c.c.
richiamato in relazione alla buona fede del possessore
art. 112 c.p.c.
richiamato per il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia denunciato nei motivi
art. 115 c.p.c.
richiamato per la valutazione delle risultanze istruttorie
art. 116 c.p.c.
richiamato per il sindacato sulla valutazione delle prove
art. 360 c.p.c.
indica i vizi denunciati in cassazione, in particolare violazione di legge, nullità e omesso esame
Massime di principio
- Nel comodato il diritto del comodatario è un diritto personale di godimento, incompatibile con una automatica attribuzione al comodatario della qualità di costruttore su terreno altrui solo perché l’immobile è stato destinato a casa familiare.
- La qualificazione del rapporto negoziale deve essere coerente con la causa concreta del contratto: non può dirsi comodato ad uso familiare ciò che, nei fatti, comporta la realizzazione di nuove opere sul bene altrui senza verificare se e in che misura l’intervento ecceda la funzione tipica del comodato.
- Il rimborso delle spese nel comodato è limitato alle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione del bene; restano escluse le opere liberamente eseguite dal comodatario nel proprio esclusivo interesse.
- Prima di escludere l’applicazione dell’accessione o di negare la tutela prevista per il costruttore, il giudice deve accertare in modo puntuale la natura del rapporto di fatto e la reale attribuzione della costruzione, non potendo fondarsi su mere qualificazioni astratte.
- La distinzione tra possesso e detenzione e l’eventuale configurabilità del compossesso devono essere oggetto di specifico accertamento fattuale, specie quando il soggetto che ha eseguito l’opera deduca un potere di fatto corrispondente all’esercizio del possesso.
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