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Sentenza

Sentenza del 19/01/2024 n. 2074 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente impugnava cartella di pagamento n. (Omissis), ruolo 2009/3139, esecutiva dall'11/08/2009, per Euro 489,00 relativa alla TARSU per gli anni 2005 e 2009. Il ricorso per cassazione proposto sulla base di sette motivi verteva sul rigetto delle impugnative di primo e secondo grado contro la pretesa fiscale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, è intervenuta la norma di cui all'art. 4 d.l. 119/2018, conv. in legge 136/2018, che dispone l'annullamento automatico, fino a Euro 1.000, dei debiti affidati agli agenti della riscossione nel periodo 10/01/2000-31/12/2010. La cartella dedotta in giudizio rientrava nello stralcio per natura, importo e periodo; perciò la pretesa è venuta meno. La Corte ha compensato integralmente le spese di giudizio e ha precisato che l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato (art.13, comma 1‑quater, DPR n.115/2002, come modificato) non si applica all'ipotesi di estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l. 119/2018 conv. in legge 136/2018

    "i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili"

    Norma di stralcio ex lege che annulla automaticamente le posizioni debitorie fino a Euro 1.000 riferite al periodo 2000-2010; applicabile anche alle cartelle già affidate e pendenti in giudizio, determinando l'estinzione della controversia se la partita rientra nei requisiti di importo, natura e periodo.

  • art. 13, comma 1‑quater, DPR n.115/2002 (come modificato dalla legge n.228/2012, comma 17)

    Prevede l'obbligo, a carico del soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non si applichi nei casi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo norma sanzionatoria di stretta interpretazione destinata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)

    La Corte richiama precedenti (cfr. Cass. n.12959/2019; Cass. 18 luglio 2018, n.19071; Cass. 12 novembre 2015, n.23175) secondo cui lo stralcio opera automaticamente e che le misure sanzionatorie sul contributo unificato non sono applicabili in caso di estinzione del giudizio; inoltre viene confermata la compensazione delle spese in analoghe ipotesi.

Massime di principio

  • Se la cartella di pagamento riguarda debiti affidati alla riscossione tra il 10/01/2000 e il 31/12/2010 e l'importo residuo, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, è fino a Euro 1.000, la posizione è soggetta allo stralcio ex lege previsto dall'art.4 d.l.119/2018 conv. in legge 136/2018 e la pretesa viene meno.
  • In presenza dello stralcio legislativo, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere e le spese possono essere compensate; non si configura una 'vittoria' processuale ordinaria ma l'effetto pratico (cancellazione del debito) è favorevole al contribuente.
  • La disposizione sul contributo unificato aggiuntivo (art.13 DPR 115/2002, comma 1‑quater) non si applica quando il giudizio si estingue per venir meno della pretesa a seguito di stralcio legislativo; non è invece automaticamente esclusa quando il ricorso venga rigettato nel merito.
  • Anche se la parte resistente non si difende, l'efficacia dello stralcio è automatica; è comunque opportuno chiedere formalmente la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
  • Prima di avviare o proseguire impugnazioni, verificare sempre: (a) data di affidamento alla riscossione; (b) importo residuo comprensivo di sanzioni e interessi; (c) eventuali pagamenti parziali o altri carichi non coperti dallo stralcio; se requisiti sussistono, chiedere l'estinzione del procedimento e l'adeguamento delle posizioni presso l'agente della riscossione.

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