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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22648/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Giannusa aveva chiesto la rideterminazione della pena unica complessiva per il reato continuato già riconosciuto con ordinanza irrevocabile del G.u.p. del Tribunale di Palermo (21/10/2022). Il ricorso denunciava vizio di motivazione ai sensi dell'art. 666, commi 2 e 3, c.p.p., sostenendo che il Giudice dell'esecuzione non avesse motivato specificamente la declaratoria di "non luogo a provvedere" e non avesse spiegato perché non avesse applicato ai suoi confronti i criteri utilizzati da altra sentenza (G.u.p. 4/11/2024) per determinare la pena dei concorrenti nella sua stessa posizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente escluso la possibilità di riesaminare una decisione irrevocabile salvo che non emergano nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche (non presenti nel caso). La Corte ha inoltre statuito che la censura, che di fatto era un riesame del merito già deciso, poteva essere proposta solo con ricorso per Cassazione e che, sul piano procedurale, non era necessaria la fissazione di udienza essendo l'istanza manifestamente infondata (art. 666, comma 2, c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Riferimento all'unificazione delle violazioni ai fini della determinazione della pena; il ricorrente invocava l'applicazione dei criteri di un'altra sentenza che aveva effettuato analoga unificazione, ma la Corte ha ritenuto che ciò non costituisse motivo nuovo per rimettere in discussione una decisione irrevocabile.

  • art. 666, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

    Regole sull'istanza di revisione/ricontestazione in sede esecutiva e sulla modalità di trattazione: il giudice può decidere de plano quando l'istanza è manifestamente infondata (comma 2) e, se necessario, fissare udienza (comma 3). Nel caso specifico la Corte ha ritenuto corretta la decisione di non fissare udienza e di decidere de plano per manifesta infondatezza.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in combinato disposto con l'art. 666 per la trattazione dell'istanza; la Corte ha ritenuto che non fosse obbligatoria la fissazione dell'udienza quando l'istanza è manifestamente infondata.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Giustificazione del potere di condannare il ricorrente al versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato, salvo che non sussista colpa nella proposizione del ricorso; la Corte, non rilevando elementi che escludessero la colpa, ha imposto la somma di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • In sede esecutiva il giudice non può riesaminare decisioni ormai divenute irrevocabili salvo che siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche; la mera richiesta di applicare criteri diversi già disponibili non integra di per sé novità.
  • Le censure che impugnano il merito di una decisione irrevocabile dovrebbero essere proposte con ricorso per Cassazione; l'esecuzione non è il luogo per un nuovo esame del merito se non emergono novità rilevanti.
  • Quando un'istanza esecutiva è manifestamente infondata il giudice può decidere de plano senza fissare udienza (art. 666, comma 2, c.p.p.); la mancata fissazione dell'udienza non costituisce vizio se la decisione è fondata sulla manifesta infondatezza.
  • Presentare ricorsi manifestamente infondati comporta il rischio di essere condannati alle spese processuali e al versamento di somme alla Cassa delle ammende; è necessario valutare cautamente la sussistenza di nuovi elementi prima di proporre istanze esecutive volte a rivedere decisioni irrevocabili.
  • Differenze di trattamento sanzionatorio tra coimputati, da sole, non sono automaticamente idonee a determinare la revisione in sede esecutiva di una pena già irrevocabile, a meno che non emergano fatti o questioni di diritto nuovi e specifici.

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