Sentenza n. 368/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sospensione della sentenza n. 2060/2025, resa dal TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, pubblicata il 17 settembre 2025 e notificata nella medesima giornata, con cui è stato accolto in parte il ricorso proposto per l’annullamento dei seguenti provvedimenti: 1) esito della prova orale del ricorrente pubblicato in data 20 marzo 2025; 2) verbale della Commissione giudicatrice del concorso pubblico del 19 marzo 2025, recante la valutazione della prova orale del ricorrente; 3) verbale del 3 aprile 2025, con cui è stata stilata la graduatoria di merito definitiva per l’assunzione di n. 6 istruttori di vigilanza; 4) determinazione dirigenziale n. 199 del 15 aprile 2025 di approvazione dei suddetti verbali e della graduatoria finale; 5) eventuali contratti di lavoro individuali stipulati con altri candidati in graduatoria e/o ogni ulteriore atto, provvedimento o documento comune inteso adottato dall’Amministrazione in esecuzione della stessa; 6) qualsiasi altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché ignoto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia-Palermo che aveva accolto in parte il ricorso contro l'esito della prova orale, i verbali della commissione, la graduatoria e gli atti di approvazione della selezione per sei istruttori di vigilanza
Esito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo: violazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a. e difetto di contraddittorio per mancata notifica a un controinteressato effettivo; violazione dell'art. 40 c.p.a. per mancata impugnazione del bando, nella parte in cui rimetteva la valutazione della prova orale alla commissione e non prevedeva specifici indicatori o griglie; infondatezza della censura relativa allo svolgimento arbitrario della prova orale, sostenendo che la commissione aveva predeterminato i quesiti, ne aveva previsto l'estrazione a sorte e aveva svolto la prova in aula aperta al pubblico. L'appellato ha chiesto la conferma della sentenza, ribadendo l'assenza di criteri, griglie valutative, modalità di assegnazione del punteggio e motivazione del voto numerico. Il CGARS ha ritenuto prioritario il motivo concernente l'assenza di prova dell'utilità concreta del ricorso: il candidato, risultato non idoneo con 20/40 alla prova orale, non aveva contestato l'ammissione dei vincitori né i punteggi da questi conseguiti e non aveva fornito elementi prognostici sulla probabilità di conseguire l'utilità finale in caso di riedizione del potere. Quanto allo svolgimento della prova, dagli atti risultava la predisposizione preventiva dei quesiti e la loro estrazione a sorte, mentre non erano stati indicati concreti indici di arbitrarietà. Sono state inoltre prospettate questioni sulla valutazione dei titoli e sulla sufficienza del voto numerico, ma il giudice le ha ritenute non decisive.
La decisione
L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il CGARS ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per carenza di interesse concreto e attuale, applicando la prova di resistenza: il candidato non idoneo alla prova orale non aveva dimostrato che l'eventuale riedizione della procedura avrebbe potuto condurre alla sua assunzione o comunque a un risultato utile, né aveva contestato la posizione dei vincitori. Il Collegio ha inoltre rilevato che la prova orale si era svolta secondo le modalità previste dall'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, con quesiti predeterminati ed estratti a sorte, e che non erano emersi macroscopici errori, manifesta illogicità o irragionevolezza nella valutazione tecnica della commissione. È stato richiamato anche il principio secondo cui, una volta fallita la prova orale, gli eventuali vizi della valutazione dei titoli sono irrilevanti se non possono modificare la condizione di escluso. Le ulteriori eccezioni sono state assorbite. Le spese del doppio grado sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il Comune ha dedotto il difetto di contraddittorio per mancata notifica a un controinteressato effettivo; la questione è stata assorbita dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado.
art. 40 c.p.a.
Il Comune ha dedotto la mancata impugnazione del bando, ritenendo che le censure riguardassero anche la clausola sulla valutazione della prova orale; la questione è stata assorbita.
art. 12 d.P.R. n. 487/1994
le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
La disposizione disciplina la predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione e la predisposizione ed estrazione a sorte dei quesiti della prova orale. Nel caso concreto il Collegio ha ritenuto dimostrato il rispetto delle modalità procedurali e non provata alcuna arbitrarietà.
art. 9 del bando di concorso
La clausola prevedeva l'attribuzione del voto numerico alla prova orale ed è stata ritenuta non specificamente impugnata.
art. 7 del bando di concorso
La disposizione riguardava i criteri di valutazione dei titoli; gli eventuali vizi relativi ai titoli sono stati ritenuti privi di utilità per il candidato che non aveva superato la prova orale.
Massime di principio
- Nel giudizio contro gli atti di una procedura concorsuale, il ricorrente deve dimostrare il collegamento tra l'interesse strumentale alla riedizione della procedura e l'utilità finale perseguita, fornendo elementi prognostici idonei a sostenere la probabilità di conseguire il risultato utile; in mancanza, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale.
- Quando un candidato non supera una prova orale e non contesta l'ammissione dei vincitori né i punteggi da questi conseguiti, gli eventuali vizi relativi alla valutazione dei titoli non sono utilmente deducibili se l'annullamento degli atti sui titoli non potrebbe modificare la sua condizione di escluso.
- La prova orale concorsuale rispetta le garanzie procedurali previste dall'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 quando la commissione predetermina i quesiti per le materie d'esame e li sottopone ai candidati mediante estrazione a sorte, salvo la concreta dimostrazione di arbitrarietà o di altri vizi nello svolgimento della prova.
- L'attribuzione di un punteggio numerico può essere sufficiente a motivare la valutazione di una prova concorsuale quando consenta un'ampia graduazione del giudizio; la valutazione tecnica della commissione è sindacabile soltanto in presenza di macroscopici errori di fatto, manifesta illogicità o irragionevolezza.
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