Cassazione Penale, Sentenza n. 25961/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Torino, della condanna per il delitto di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per mancato deposito della cauzione. Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, documentando l'assoluta indigenza dell'imputato al momento dell'inottemperanza e un grave deficit cognitivo sopravvenuto che avrebbe reso impossibile il versamento della cauzione di 1.000 euro, invocando l'assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che il fatto non costituisce reato. La Corte ha ritenuto che, sulla base della documentazione (perdita del lavoro avvenuta circa tre anni prima dell'imposizione della cauzione, documentazione medica di grave deficit cognitivo e iscrizione nelle liste occupazionali per persone disabili dal 2017), lo stato di indigenza dell'imputato non poteva essere considerato colposamente determinato e che, quindi, mancava l'elemento soggettivo richiesto per la responsabilità prevista dall'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma che sanziona l'inosservanza dell'obbligo di deposito della cauzione connessa alle misure di prevenzione personali; la Corte afferma che tale contravvenzione richiede almeno la colpa e non configura responsabilità oggettiva se la mancanza di disponibilità economiche non è preordinata o colposamente determinata.
art. 31, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Prevede l'obbligo di versamento della cauzione quale misura connessa alla prevenzione personale; la giurisprudenza richiede che il giudice accerti la reale condizione economica dell'imputato al momento dell'inottemperanza, valutando la documentazione prodotta.
art. 42 cod. pen.
Principio generale sulla responsabilità soggettiva nel diritto penale: la colpa è richiesta anche per le contravvenzioni previste dalla disciplina sulle misure di prevenzione; la mancanza di disponibilità economiche non colposamente determinata esclude la responsabilità.
Corte costituzionale, sentenza n. 218 del 1998
Ha affermato che la mancanza di disponibilità economiche non preordinata o non colposamente determinata comporta l'esenzione da responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di cauzione, confermando l'esigenza del requisito soggettivo.
Massime di principio
- L'impossibilità economica di versare una cauzione imposta come misura di prevenzione può escludere la responsabilità penale se tale impossibilità non è stata colposamente determinata dall'interessato.
- Il giudice penale ha il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato al momento dell'inottemperanza; l'onere di allegazione spetta all'imputato, ma la valutazione deve essere concreta e documentale.
- La presenza di una sopravvenuta infermità o grave deficit cognitivo, debitamente documentata e anteriore o concomitante all'inottemperanza, è elemento idoneo a escludere la colpevolezza.
- La temporalità degli eventi è cruciale: se la perdita della capacità di provvedere è avvenuta prima dell'imposizione della cauzione e non per colpa del soggetto, non sussiste il reato.
- Se, alla luce degli elementi probatori, non può essere ritenuta la colposità nella produzione dell'indigenza, la condotta non integra l'illecito previsto dall'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 e la decisione va annullata senza rinvio.
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