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Sentenza

Sentenza n. 8462/2026 - Roma, Sezione 3T

Giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 10473/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.11.2023

Giustizia amministrativa202509462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, relativa al pagamento del Bonus Carta del Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 10473/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 21 novembre 2023. Nel corso del giudizio ha rappresentato che il Ministero aveva accreditato il Bonus nel Portale Bonus Carta del Docente, conseguendo così il pagamento del credito. Non sono indicati ulteriori motivi di censura, essendo il giudizio diretto esclusivamente all'esecuzione della pronuncia del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'Amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente mediante il pagamento delle somme dovute, dopo l'instaurazione del giudizio. Ha precisato che tale declaratoria richiede una sopravvenienza integralmente satisfattiva, piena e irretrattabile, tale da non lasciare alcuna utilità residua alla pronuncia di merito. Ai fini delle spese, il Collegio ha svolto una valutazione virtuale della fondatezza della domanda e ha ritenuto che, in assenza del pagamento sopravvenuto, il ricorso sarebbe stato meritevole di accoglimento, poiché il credito è stato soddisfatto soltanto dopo la proposizione del giudizio. Le spese sono state parzialmente compensate, in considerazione dell'esecuzione spontanea della sentenza da parte dell'Amministrazione successivamente al ricorso; per la restante parte il Ministero è stato condannato, secondo il criterio della soccombenza virtuale, al pagamento di euro 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando un'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente, pienamente e irretrattabilmente la pretesa azionata, facendo venir meno qualsiasi utilità residua della pronuncia di merito.
  • Quando la materia del contendere cessa per soddisfacimento sopravvenuto della pretesa, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese processuali.
  • Se l'Amministrazione adempie alla prestazione dovuta soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la domanda deve essere considerata virtualmente fondata ai fini delle spese, con applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ferma la possibilità di una compensazione parziale in ragione dell'avvenuto adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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