Sentenza n. 388/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell’interno 4 aprile 2024 (K10/-OMISSIS-), notificato in data 29 aprile 2024, con cui è stata respinta l’istanza presentata in data 22 luglio 2021 dalla ricorrente per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9 L. 05 febbraio 1992 n. 91; della presupposta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 e s.m.i. del 27.06.2023 prot. N. K10/-OMISSIS- (allegato 2) con cui il Ministero dell’Interno riportando precedenti penali del coniuge della istante (Paloka Sokol) prospettava un respingimento della domanda di concessione di cittadinanza italiana, e d’uopo concedendo termine di gg. 10 per trasmissioni di eventuali deduzioni e/o osservazioni anche corredate da documentazione; di qualsiasi altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale in rapporto eziologico con il decreto reiettivo in epigrafe come in appresso dedotti e illustrati, con ogni consequenziale effetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato sui plurimi precedenti penali del coniuge convivente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno che ha respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, nonché il presupposto preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché difetto e apparenza della motivazione, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe valutato le osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 9 l. 91/1992, dell'art. 27 Cost. e dell'art. 97 Cost., nonché difetto di istruttoria, carenza motivazionale, illogicità e ingiustizia manifesta. Ha evidenziato di essere incensurata, priva di segnalazioni di reato, stabilmente integrata nella comunità nazionale e di avere contribuito al recupero del coniuge, il quale aveva riportato plurime condanne per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, con pene dichiarate estinte dopo l'esito positivo della messa alla prova. Il Ministero ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato il diniego. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il provvedimento impugnato dava espressamente atto dell'esame delle osservazioni presentate dalla ricorrente; inoltre, tali osservazioni sono state considerate non dirimenti nel merito. Il secondo motivo è stato respinto in ragione dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione della meritevolezza e dell'integrazione dello straniero che chiede la cittadinanza per naturalizzazione. Il giudice ha ritenuto legittimo considerare, in un'ottica prognostica e preventiva, la condotta del coniuge convivente, quale componente del nucleo familiare, soprattutto in presenza di una pluralità di gravi reati in materia di stupefacenti, commessi in periodi diversi e distribuiti nell'arco temporale rilevante. La valutazione dei precedenti del coniuge non costituisce imputazione alla ricorrente della responsabilità penale altrui, ma apprezzamento amministrativo dell'integrazione del nucleo familiare e del possibile rischio per la collettività derivante dall'attribuzione dello status. La messa alla prova, l'estinzione della pena e l'evoluzione positiva della vicenda penale non determinano l'automatica eliminazione della rilevanza amministrativa dei fatti, i quali possono conservare un valore sintomatico in ragione della loro pluriqualificazione. Il TAR ha inoltre ritenuto che l'integrazione lavorativa, economica e sociale della ricorrente costituisca il normale prerequisito per il soggiorno regolare e non integri, di per sé, un merito speciale idoneo a superare gli elementi ostativi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9 l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica una valutazione discrezionale della meritevolezza dell'istante, dell'effettiva integrazione nella comunità nazionale e della coincidenza tra l'interesse del richiedente e quello pubblico all'ammissione nella comunità statale.
artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990
L'Amministrazione deve esaminare e considerare le osservazioni presentate dall'interessato in risposta al preavviso di rigetto; tale obbligo risulta assolto quando il provvedimento dà espressamente conto delle osservazioni e ne spiega la non decisività.
art. 97 Cost.
È richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, senza che il giudice ravvisi una loro violazione.
art. 27 Cost.
Il principio della personalità della responsabilità penale non impedisce che, nel procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza, siano considerati i precedenti penali di un familiare convivente, purché non siano imputati penalmente al richiedente ma valutati quali elementi del quadro familiare e prognostico.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Le plurime condotte di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti del coniuge sono state considerate fatti indicativi di una persistente inclinazione alla violazione delle regole dell'ordinamento e di un possibile deficit di integrazione del nucleo familiare.
art. 337 c.p.
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale, contestato al coniuge, concorre nel quadro complessivo degli elementi penalmente rilevanti valutati dall'Amministrazione.
artt. 19, comma 2, lett. c), e 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998
Il giudice li richiama per evidenziare gli effetti favorevoli che l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge potrebbe produrre sui familiari conviventi, tra cui l'inespellibilità e l'accesso al permesso per motivi familiari; tali conseguenze possono essere considerate nella valutazione preventiva dell'interesse della collettività.
artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La stabile occupazione, l'integrazione sociale e l'assenza di pericolosità sono considerate condizioni ordinarie del soggiorno regolare e non, da sole, meriti speciali ai fini della naturalizzazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento altamente discrezionale di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'Amministrazione deve formulare un giudizio complessivo e prognostico sull'effettiva integrazione dell'istante e sulla coincidenza tra l'interesse individuale e quello della collettività nazionale.
- Ai fini del giudizio di integrazione e meritevolezza, possono essere considerati anche i comportamenti penalmente rilevanti di familiari stretti conviventi, quando, per la loro gravità, pluralità, reiterazione e collocazione temporale, siano indicativi della situazione del nucleo familiare e di un possibile rischio per la collettività.
- La valutazione amministrativa dei precedenti penali di un familiare convivente non costituisce estensione al richiedente della responsabilità penale altrui, purché tali precedenti siano utilizzati esclusivamente come elementi oggettivi del giudizio amministrativo sull'integrazione familiare e sulla prognosi di inserimento nella comunità nazionale.
- L'estinzione della pena, l'esito positivo della messa alla prova o l'evoluzione favorevole della vicenda penale non eliminano automaticamente la rilevanza amministrativa e il valore sintomatico dei fatti, che possono essere valutati nella loro complessiva pluriqualificazione.
- L'obbligo di esaminare le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 è assolto quando il provvedimento dà conto del loro contenuto e illustra perché esse non risultano idonee a superare gli elementi ostativi individuati.
- La stabile occupazione, l'integrazione sociale e l'assenza di precedenti penali dell'istante costituiscono, di regola, condizioni ordinarie del soggiorno regolare e non integrano necessariamente un merito speciale idoneo a prevalere sugli elementi negativi emersi nel giudizio complessivo.
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