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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37145/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rovagnati S.p.A. ha chiesto, in qualità di terzo, la restituzione di supporti informatici (n.2 DVD e una pen drive) sequestrati il 21/12/2020, sostenendo che contenevano files di sua proprietà non colpiti da confisca. Il G.I.P. aveva rigettato la richiesta ritenendo che i supporti fossero mere copie confluite in un procedimento civile parallelo e che su quel materiale fosse stata disposta la confisca e la distruzione; inoltre l'ordine di distruzione era stato eseguito. Rovagnati ha impugnato per cassazione denunciando: errata individuazione dei beni oggetto della distruzione, violazione delle norme sul dissequestro e sulla restituzione (artt. 262, 263, 666, 676 c.p.p.), illegittima esecuzione della distruzione che avrebbe leso diritti di difesa e proprietà, mancata valutazione di misure meno lesive (accesso protetto sotto supervisione tecnica) e carenza di motivazione. Ha anche prospettato la rimessione alle Sezioni Unite sulla impugnabilità per cassazione del rigetto dell'istanza di restituzione proposta dal terzo dopo l'esercizio dell'azione penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Pur chiarendo, come principio interpretativo, che quando la richiesta di restituzione è proposta dopo la deliberazione della sentenza di applicazione della pena ma prima della sua irrevocabilità il giudice che procede è funzionalmente competente a decidere e che il provvedimento di rigetto è impugnabile per cassazione, nel caso concreto i supporti oggetto della domanda risultavano già definitivamente distrutti in esecuzione di statuizioni di confisca riferite ad altri reperti. La Corte ha ritenuto che l'annullamento dell'ordinanza impugnata non poteva determinare un risultato pratico utile per la ricorrente; le affermazioni tardive circa la possibile recuperabilità dei dati sono state considerate ipotetiche e introdotte in ritardo. Pertanto il ricorso è inammissibile. Per la peculiare fattispecie non è stata disposta condanna alle spese o sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 263 cod. proc. pen.

    Disciplina l'opposizione e le modalità di restituzione; la Corte afferma che, nel caso di istanza proposta dopo la deliberazione della sentenza di applicazione della pena e prima della irrevocabilità, il giudice che procede è competente a decidere nel contraddittorio con le modalità previste dall'art. 263, comma 5

  • art. 262 cod. proc. pen.

    Norme sul sequestro; la Corte richiama il principio secondo cui, in assenza di misura ablatoria, le cose sottoposte a sequestro devono essere restituite a chi ne abbia diritto, ma evidenzia la distinzione tra sequestro probatorio e sequestro preventivo e i diversi rimedi

  • art. 240, comma 2, n. 1.bis (richiamato in sentenza)

    Richiamata nella parte fattuale come norma che avrebbe statuito la confisca obbligatoria sulle cose indicate in sentenza; la Corte verifica che i beni richiesti dalla terza parte non risultavano inclusi nella confisca disposta per altri reperti

  • art. 615-ter cod. pen.

    Delitto in relazione al quale alcuni reperti (diversi da quelli richiesti dalla ricorrente) erano stati ritenuti corpo del reato e oggetto di sequestro preventivo e confisca

  • art. 623 cod. pen.

    Delitto contestato all'imputato con riferimento alla sottrazione di dati; parte della vicenda fattuale si svolge in relazione a tale imputazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sulle motivazioni di cassazione; la Corte conferma la ricorribilità per cassazione del rigetto dell'istanza quando il terzo abbia un interesse concreto, ma nel caso concreto l'interesse mancava

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alla competenza del tribunale per il riesame in altri contesti di impugnazione del sequestro; la Corte distingue i rimedi previsti per il sequestro probatorio

  • art. 554 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel delineare che le procedure urgenti previste per altri atti non sono applicabili al sequestro probatorio; evidenzia la specificità del regime giuridico

Massime di principio

  • Se la richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio è proposta dopo la deliberazione della sentenza di applicazione della pena ma prima della sua irrevocabilità, il giudice che procede è funzionalmente competente a decidere e il provvedimento di rigetto è impugnabile per cassazione.
  • Per essere ammissibile un ricorso di legittimità proposto da un terzo è necessario che sussista un interesse concreto e attuale: se i beni sono stati già distrutti in esecuzione delle statuizioni, l'impugnazione perde efficacia pratico-utile e può risultare inammissibile per carenza di interesse.
  • Nelle istanze di restituzione è fondamentale individuare chiaramente il petitum (specificare quali supporti e se si tratta di copie o originali) e fornire elementi immediatamente utili sulla possibilità tecnica di recupero dei dati; deduzioni generiche o introdotte tardivamente sono inefficaci.
  • Va sempre distintamente valutata la differenza tra sequestro probatorio e sequestro preventivo: i rimedi e le competenze procedurali non sono sovrapponibili e la qualificazione incide sui percorsi impugnatori possibili.
  • Se esiste il rischio che l'accesso ai supporti possa ledere segreti di terzi o di concorrenti, il giudice può considerare misure di accesso protetto (contraddittorio, perito, supervisione tecnica) piuttosto che la mera consegna, ma la proposta deve essere tempestiva e dettagliata.
  • Quando la distruzione dei reperti è stata effettuata, le questioni relative alla irreversibilità e alla recuperabilità dei dati vanno prospettate e valutate preferibilmente nell'ambito del giudice dell'esecuzione, che ha competenza sulle questioni esecutive e sui rimedi consequenziali.

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