Cassazione Penale, Sentenza n. 24295/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva che il difensore non aveva potuto partecipare all'udienza dell'11/12/2020 mediante il deposito delle conclusioni scritte: sebbene le conclusioni fossero state inoltrate via PEC, queste non sarebbero poi risultate inserite nel fascicolo processuale e quindi non considerate dalla Corte
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: il difensore aveva regolarmente depositato le conclusioni tramite PEC, il ricorrente non ha specificato in cosa consisterebbe la mancata considerazione degli argomenti (motivo generico), le conclusioni allegate erano di fatto generiche e limitate a reiterare i motivi di appello già esaminati dalla Corte d'appello. Inoltre è stata richiamata la necessità, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., di dimostrare un interesse concreto all'osservanza della norma invocata per poter ottenere la declaratoria di nullità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 182 cod. proc. pen.
La norma è stata interpretata nel senso che, per ottenere la declaratoria di nullità, chi eccepisce deve dimostrare un interesse concreto all'osservanza della disposizione; nel caso di specie tale interesse e una violazione specifica non sono stati dimostrati, rendendo l'eccezione generica e inammissibile
Massime di principio
- Il deposito tramite PEC è valido se effettuato nei termini e secondo le modalità previste; l'eventuale mancata trascrizione nel fascicolo richiede una specifica prova e non può essere dedotta genericamente
- Le eccezioni di nullità devono essere specifiche e dimostrare un interesse concreto all'osservanza della norma invocata; eccezioni generiche che reiterano argomenti già valutati dalla corte sono inidonee
- Se le conclusioni scritte non apportano nuovi argomenti ma si limitano a ribadire i motivi già esaminati, la Corte può ritenere il rilievo privo di concretezza
- In caso di ricorso manifestamente infondato la Corte può dichiararne l'inammissibilità e irrogare condanne per spese e somme a favore della Cassa delle Ammende, commisurate al grado di colpa del ricorrente
- Nelle situazioni di emergenza (es. pandemia) le modalità telematiche sono comunque efficaci, ma la loro efficacia deve essere comprovata documentalmente in modo specifico per far valere eventuali violazioni procedurali
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