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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5727/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma, in appello, della condanna per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 relativo alla commercializzazione di derivati della cannabis ("cannabis light"). Il ricorrente deduce: (i) erronea applicazione/interpretazione della legge n. 242/2016 e degli artt. 73 e 26 del d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che la legge 242 avrebbe delimitato un ambito di liceità per la "cannabis light" e che la sentenza delle Sezioni Unite n. 30475/2019 sarebbe stata letta in modo da renderla ridondante rispetto all'art. 26 del T.U.; (ii) mancato accertamento dell'effettiva efficacia drogante della sostanza sequestrata; (iii) vizio relativo all'elemento psicologico: errore di diritto (o errore inevitabile) che escluderebbe il dolo; (iv) mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p., delle circostanze attenuanti generiche e della disapplicazione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione da parte dei giudici di merito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 30475/2019, affermando che la commercializzazione al pubblico di derivati della cannabis sativa L. (foglie, inflorescenze, olio, resina) integra il reato di cui all'art. 73 T.U. stupefacenti anche quando il contenuto di THC sia inferiore ai limiti della legge 242/2016, salvo che i prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante. Sul caso concreto la Corte d'appello aveva accertato, in fatto, che la sostanza sequestrata aveva principio attivo pari allo 0,6% e peso complessivo di 1.460 grammi, valutando tale quantità e le modalità di occultamento e gli strumenti per il frazionamento (bilancini, occultamento con polvere di caffè) come indizi dell'idoneità a produrre effetto drogante e della destinazione alla cessione: ciò ha legittimato la condanna. La Corte ha poi ritenuto infondate le censure relative all'errore di diritto/ignoranza inevitabile (l'incertezza interpretativa era stata diramata dalle Sezioni Unite già prima del fatto), al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve, alla causa di non punibilità ex art. 131-bis e alle attenuanti generiche; ha confermato altresì l'applicazione della recidiva sulla base dei precedenti specifici per reati contro il patrimonio e della continuità criminosa valutata dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti)

    art. 73; art. 26; art. 14

    L'art. 73 incrimina la commercializzazione di derivati della cannabis (foglie, inflorescenze, olio, resina) indipendentemente dalla percentuale di THC; l'art. 26 individua eccezioni di coltivazione per finalità industriali. La Corte interpreta il quadro in modo che la deroga per la coltivazione industriale non equivale a una licenza generale alla commercializzazione di derivati non previsti dalla legge 242/2016.

  • Legge 2 dicembre 2016, n. 242

    art. 1, art. 2 comma 2, art. 4 commi 5 e 7

    La legge promuove la coltivazione agroindustriale di varietà ammesse di cannabis sativa L. e individua tassativamente i prodotti ricavabili. La norma non modifica il T.U. stupefacenti; le categorie di prodotti autorizzati sono da considerarsi tassative e non autorizzano la commercializzazione di altri derivati.

  • Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 30475 del 30/5/2019 (PM/Castignani)

    Principio di diritto: la commercializzazione di derivati della cannabis sativa L. integra il reato di cui all'art. 73 T.U. stupefacenti anche se il contenuto di THC è inferiore ai limiti previsti dalla legge 242/2016, salvo che sia dimostrato che i derivati siano concretamente privi di efficacia drogante (principio di offensività).

  • Decreto MIPAAF 23 luglio 2020

    Riferimento citato dal ricorrente per sostenere la natura "officinale" della cannabis light; la Corte non ritiene che tale decreto modifichi la portata penale della commercializzazione di derivati non inclusi nella tassativa elencazione della legge 242/2016.

  • D.M. 11 aprile 2006

    Richiamato in giurisprudenza per il concetto di dose media singola; le Corti richiedono valutazione dell'idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante, non la sola percentuale di principio attivo.

Massime di principio

  • La commercializzazione di derivati della cannabis (foglie, inflorescenze, olio, resina) può costituire reato ai sensi dell'art. 73 T.U. stupefacenti anche se il THC è sotto i limiti indicati dalla legge sulla "cannabis light": rileva l'effettiva idoneità della sostanza a produrre effetto drogante (principio di offensività).
  • La legge n. 242/2016 disciplina e autorizza solo specifiche coltivazioni e prodotti derivati elencati tassativamente; tale disciplina non autorizza automaticamente la messa in commercio di altri derivati.
  • Per escludere la rilevanza penale è necessario dimostrare che i prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante: la mera indicazione di basso contenuto di THC non è sufficiente.
  • Elementi fattuali come quantità, modalità di occultamento, strumenti per il frazionamento e altre circostanze indicanti destinazione alla cessione sono decisivi per accertare il dolo e la destinazione a traffico.
  • L'errore di diritto o l'ignoranza della legge difficilmente escludono il dolo quando la materia è già stata chiarita da pronunce di legittimità anteriori al fatto; la tempestività della pronuncia chiarificatrice rispetto alla data del fatto rileva.
  • Le ipotesi di lieve entità, la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e le attenuanti richiedono una valutazione puntuale delle quantità effettive, del numero di dosi estraibili e degli indici di commercializzazione: tali elementi possono fare la differenza nella qualificazione della fattispecie.
  • L'applicazione della recidiva deve essere motivata in relazione alla tipologia e alla continuità dei precedenti: precedenti per reati coerenti con una condotta abituale di delinquere legittimano l'aggravazione.

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