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Sentenza

Sentenza n. 5761/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza al giudicato formatosi con sentenza n.4178/2024, pubblicata il 04/06/2024, nella causa iscritta al r.g. n. 10615/2023 del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro, attestato di conformità del 29/11/2024, notificata il 29/11/2024 al MIUR, passata in cosa giudicata.

Giustizia amministrativa202501900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4178 del 4 giugno 2024, quanto agli interessi legali sulle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato che aveva condannato il Ministero a pagarle euro 2.520,50 per differenze retributive relative al periodo 16 gennaio 2014-31 ottobre 2020, oltre agli interessi legali dalla maturazione dei crediti. Dopo la prima sentenza di ottemperanza del TAR n. 5805 del 1° agosto 2025, che aveva ordinato l'esecuzione entro trenta giorni e nominato un commissario ad acta in caso d'inerzia, la ricorrente ha chiesto l'intervento sostitutivo e, con istanza del 9 gennaio 2026, la penalità di mora, sostenendone la funzione coercitiva e la possibilità di richiederla quando l'inadempimento si manifesti dopo il primo ordine giudiziale. Dopo aver ricevuto accrediti nel giugno 2026, ha dedotto che, in assenza di un prospetto analitico, non era possibile verificare i conteggi e l'integrale pagamento degli interessi; ha quindi insistito per la produzione della documentazione contabile e per il pagamento degli accessori. Il Ministero aveva prodotto documenti relativi alla ricostruzione della carriera e alle procedure di pagamento, ma non elementi ritenuti sufficienti a provare l'estinzione dell'obbligazione. È stata inoltre sottoposta al contraddittorio la possibile inammissibilità della domanda di penalità, perché proposta solo con istanza successiva alla sentenza che aveva definito il ricorso originario.

La decisione

La domanda esecutiva è stata accolta parzialmente: il giudicato comprende non solo la sorte capitale di euro 2.520,50, ma anche gli interessi legali dalla maturazione dei crediti. Gli accrediti riferiti dalla ricorrente e la documentazione ministeriale non dimostrano l'integrale pagamento degli interessi, poiché manca una specificazione delle somme e dei conteggi; spetta all'Amministrazione debitrice provare l'effettivo adempimento della specifica obbligazione. Il Ministero deve quindi, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza se anteriore, liquidare e pagare gli interessi ancora dovuti, calcolati dalla maturazione dei singoli crediti fino al rispettivo effettivo soddisfacimento ai tassi legali dei periodi pertinenti, detraendo quanto già eventualmente pagato per lo stesso titolo, e depositare il prospetto analitico e la documentazione comprovante il pagamento. In caso d'inadempimento provvederà il commissario ad acta già nominato; non è stata disposta la sua sostituzione. La domanda di penalità di mora è stata dichiarata inammissibile: essendo stata formulata soltanto con l'istanza del 9 gennaio 2026, dopo la definizione del ricorso originario, non poteva introdurre nella fase attuativa un nuovo capo di condanna. La sua funzione coercitiva non ne elimina l'autonomia processuale né l'esigenza di una rituale domanda. L'inammissibilità riguarda la modalità di proposizione in questo giudizio e non esclude in generale l'impiego della penalità nei giudizi di ottemperanza relativi a obbligazioni pecuniarie. Spese della fase integralmente compensate, ferme quelle stabilite nella precedente sentenza di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L’articolo 114, comma 4, lettera e), c.p.a. subordina l’applicazione della misura a una richiesta di parte e attribuisce alla relativa statuizione efficacia di titolo esecutivo.

    La penalità di mora richiede una domanda di parte e dà luogo a una distinta statuizione pecuniaria con efficacia di titolo esecutivo; non consegue automaticamente all'ordine di ottemperanza.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Con il medesimo provvedimento veniva sottoposta al contraddittorio delle parti, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità della richiesta di penalità di mora, formulata successivamente al ricorso introduttivo.

    Il testo dà conto della sottoposizione al contraddittorio della questione rilevata d'ufficio; non formula una regola interpretativa ulteriore sull'articolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza l'adempimento del giudicato comprende gli accessori espressamente riconosciuti dal titolo, oltre alla sorte capitale; il giudice dell'ottemperanza può ordinare la liquidazione e il pagamento delle somme accessorie ancora dovute, senza riconoscere crediti ulteriori né duplicare importi già corrisposti.
  • Quando il debitore è un'amministrazione, grava su di essa l'onere di provare l'effettivo adempimento della specifica obbligazione azionata. Atti preparatori della liquidazione o documenti relativi a pagamenti con causale diversa non dimostrano, da soli, l'estinzione del credito, se non consentono di verificare somme e causali corrisposte.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: occorre una rituale domanda di parte, poiché la misura introduce una distinta obbligazione pecuniaria e una statuizione di condanna.
  • La domanda di penalità di mora proposta solo dopo la sentenza che ha definito il ricorso originario non può essere introdotta con una mera istanza nella successiva fase attuativa, perché ciò amplierebbe la pronuncia con un nuovo capo di condanna.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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