Sentenza n. 1348/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sospensione dei lavori edilizi ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di sospensione dei lavori, contestandone la legittimità e sostenendo, in particolare, la permanenza dell’interesse alla decisione anche dopo il decorso del termine di efficacia dell’atto. Il Comune ha eccepito, in via principale, la tardività del ricorso e, in via subordinata, il difetto di interesse, poiché l’ordinanza aveva già perso efficacia al momento della notificazione del ricorso. Il giudice ha qualificato l’atto come ordinanza cautelare di sospensione, distinta e autonoma rispetto al successivo eventuale ordine di demolizione o di rimessione in pristino.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per originario difetto di interesse. Il giudice ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché notificato entro sessanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza. Tuttavia, l’ordinanza di sospensione, avente natura cautelare e finalizzata a mantenere integra la situazione nelle more dell’adozione del provvedimento definitivo, produce effetti per un periodo massimo di quarantacinque giorni dall’adozione e notificazione, salvo che intervenga prima un provvedimento definitivo, quale l’ordine di demolizione. Poiché al momento della notificazione del ricorso tale termine era già decorso, l’atto non era più lesivo e mancava originariamente l’interesse concreto e attuale all’annullamento. Il giudice ha aggiunto che, anche qualora il ricorso fosse stato proposto prima della scadenza, la successiva perdita di efficacia avrebbe determinato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata ritenuta applicabile la possibilità prevista dall’art. 34, comma 2, c.p.a. di conservare l’interesse ai fini risarcitori, poiché tale disposizione presuppone un ricorso originariamente ammissibile. Il Comune, ove intenda disporre la rimessione in pristino, dovrà adottare un autonomo e successivo ordine di demolizione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
Ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori.
L’ordinanza di sospensione ha natura cautelare e temporanea; non costituisce presupposto di legittimità dell’ordine di demolizione e perde efficacia decorso il termine di quarantacinque giorni, salvo l’adozione anteriore di un provvedimento definitivo.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato quale disposizione concernente la successiva sequenza procedimentale e l’eventuale ordine di demolizione o rimessione in pristino, autonomo rispetto alla sospensione dei lavori.
art. 34, comma 2, c.p.a.
La conservazione dell’interesse alla decisione ai soli fini risarcitori presuppone che il ricorso fosse originariamente ammissibile; non può operare quando l’interesse mancava già al momento della proposizione del ricorso.
Massime di principio
- L’ordinanza di sospensione dei lavori prevista dall’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 è un provvedimento cautelare e temporaneo, diretto a impedire la prosecuzione dell’attività edilizia nelle more dell’adozione del distinto provvedimento definitivo.
- La sospensione dei lavori non costituisce presupposto di legittimità dell’ordine di demolizione; l’amministrazione può adottare l’ordine demolitorio anche in assenza di una previa sospensione o dopo la scadenza della sua efficacia.
- L’ordinanza di sospensione dei lavori perde efficacia decorso il termine di quarantacinque giorni dalla sua adozione e notificazione, salvo che sia intervenuto anteriormente un provvedimento definitivo, quale l’ordine di demolizione.
- Il ricorso contro un’ordinanza di sospensione già priva di efficacia al momento della sua proposizione è inammissibile per originario difetto di interesse; se invece l’interesse viene meno dopo la proposizione di un ricorso originariamente ammissibile, la conseguenza è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere durante il giudizio; l’ordinamento processuale non contempla un interesse sopravvenuto idoneo a rendere ammissibile ab origine un ricorso privo di interesse.
- L’art. 34, comma 2, c.p.a. non consente di conservare l’interesse ai fini risarcitori quando il ricorso è originariamente inammissibile, poiché la norma presuppone la possibilità di una valutazione, anche virtuale, della fondatezza della domanda di annullamento.
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