Circolare numero 167 del 05-12-2013
1) Premessa 2) Termini per l’attuazione della norma 3) Associanti ammessi alla procedura di stabilizzazione 4) Atti di conciliazione e contributo straordinario 5) Effetti della stabilizzazione 6) Prime istruzioni operative
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la procedura introdotta dall’art. 7-bis del DL n. 76/2013 per trasformare gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro in lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Sono indicati i termini per stipulare i contratti collettivi, i soggetti ammessi, gli effetti della stabilizzazione sui rapporti pregressi, il contributo straordinario dovuto alla Gestione separata e le prime istruzioni operative per l’invio telematico della domanda e della documentazione all’INPS.
Stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro
Stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro
La circolare disciplina la procedura prevista dall’art. 7-bis del DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, finalizzata alla trasformazione degli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro in lavoratori subordinati a tempo indeterminato. L’intervento è pensato per favorire l’occupazione e produce effetti sia sul piano contributivo sia su quello degli effetti dei pregressi rapporti.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La procedura riguarda esclusivamente gli associati già iscritti alla Gestione separata in qualità di associati e, quindi, i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. Possono accedervi i datori di lavoro che avevano contratti di associazione in partecipazione in essere o cessati da non più di cinque anni alla data di entrata in vigore della norma. È ammessa anche l’adesione da parte di imprese destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi relativi alla qualificazione dei rapporti pregressi; in tal caso gli effetti dei provvedimenti restano sospesi sino alla verifica dell’INPS.
Contratti collettivi e assunzioni previste dalla norma
Per attuare la stabilizzazione, le aziende, anche tramite la propria associazione di categoria, devono aver stipulato nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013 specifici contratti collettivi con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Tali contratti devono prevedere l’assunzione, entro tre mesi dalla loro stipula, di soggetti che siano o siano stati parti di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche con formula di apprendistato. Le assunzioni possono beneficiare degli incentivi previsti dalla legislazione vigente, se ne ricorrono i relativi presupposti.
Atti di conciliazione e contributo straordinario
I lavoratori che aderiscono alla procedura devono sottoscrivere atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile, con riferimento a tutto ciò che attiene ai rapporti pregressi di associazione. L’efficacia degli atti è subordinata al versamento, da parte del datore di lavoro, di un contributo straordinario integrativo alla Gestione separata, destinato al miglioramento del trattamento previdenziale.
Misura e calcolo del contributo straordinario
Il contributo straordinario è pari al 5% della quota di contribuzione a carico di ciascun associato. Il calcolo deve essere effettuato sulla contribuzione dovuta per i compensi erogati negli ultimi sei mesi del periodo di vigenza del contratto oppure, se il contratto è durato meno di sei mesi, sull’intero periodo precedente l’inizio del rapporto subordinato. In caso di sospensione lavorativa, come la maternità obbligatoria, i sei mesi vanno individuati nel periodo antecedente l’inizio della sospensione. Non si considerano, invece, le somme riferite a periodi successivi alla stipula del contratto di lavoro subordinato. Il contributo è aggiuntivo rispetto alla contribuzione ordinaria e viene accreditato integralmente sulla posizione del lavoratore nella Gestione separata.
Versamento del contributo e modalità di compilazione
Gli associanti che intendono avvalersi della procedura devono effettuare un unico versamento, calcolato sommando le quote dovute per ciascun lavoratore. Il versamento va eseguito con causale C10, indicando nel campo "matricola INPS/ filiale/azienda" il codice 88888 seguito dal nome del Comune della sede legale dell’associante, fino a un massimo di 12 caratteri complessivi. Nel campo relativo al periodo di riferimento deve essere indicato 12|2013.
Effetti della stabilizzazione sui rapporti pregressi
L’esito positivo della verifica determina, con riferimento ai rapporti di associazione pregressi, l’estinzione degli illeciti in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche se connessi ad attività ispettive già svolte alla data di entrata in vigore della norma. Conseguentemente viene meno l’efficacia dei provvedimenti amministrativi fondati sulle contestazioni dei medesimi rapporti, anche quando vi sia stato un accertamento giudiziale non definitivo. L’estinzione riguarda inoltre le pretese contributive e assicurative, le sanzioni amministrative e civili connesse, nonché eventuali forme di tirocinio. La contribuzione prodotta dalla procedura viene accreditata con competenza 2013 ed è interamente utile ai fini pensionistici.
Adempimenti documentali e procedura telematica
I datori di lavoro interessati devono trasmettere alle sedi INPS competenti, entro il 31 gennaio 2014, il contratto collettivo, gli atti di conciliazione, i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo straordinario e la domanda di adesione alla stabilizzazione predisposta dall’Istituto. La presentazione della domanda e il deposito della documentazione relativa al contratto collettivo e al versamento devono avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite il programma "Stabilizzazione per associati" disponibile nel Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata.
La domanda può essere compilata direttamente dall’associante oppure da un intermediario munito di delega totale o di delega parziale riferita agli associati oggetto della procedura. Se la domanda è presentata dall’intermediario, questi deve anche compilare e sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità sul rispetto della L. 12/1979 prima della compilazione del modello.
Invio dei contratti di lavoro e degli atti di conciliazione
Con la domanda devono essere obbligatoriamente inviate in copia scannerizzata le copie dei contratti collettivi e l’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo straordinario. I contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e gli atti di conciliazione possono essere trasmessi, oltre che telematicamente, anche tramite raccomandata AR o consegna diretta in sede. In caso di invio non telematico, il frontespizio della nota di trasmissione deve riportare il numero di protocollo della domanda telematica a cui i documenti si riferiscono. Se l’invio avviene telematicamente, i documenti non possono essere trasmessi successivamente alla protocollazione della domanda. Con l’invio telematico, l’associante si assume la piena responsabilità circa l’autenticità della documentazione presentata.
Verifiche dell’INPS e comunicazioni finali
L’INPS è tenuto a verificare la correttezza degli adempimenti e la rispondenza della documentazione alla procedura. L’esito della verifica viene comunicato nel Cassetto Previdenziale e alle competenti Direzioni territoriali del lavoro, individuate in base alla sede legale dell’azienda. La circolare segnala inoltre che ulteriori istruzioni operative saranno fornite con successivo messaggio, in particolare sulla disponibilità del programma "Stabilizzazione per associati" e sulle relative modalità di utilizzo.
Punti principali
Finalità e ambito della procedura
La norma mira a favorire l’occupazione consentendo la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro in lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La procedura si applica solo ai soggetti già iscritti alla Gestione separata in qualità di associati e riguarda esclusivamente i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.
Termini e contenuto dei contratti collettivi
Le aziende, anche tramite la propria associazione di categoria, devono aver stipulato tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013 specifici contratti collettivi con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative. I contratti devono prevedere l’assunzione, entro tre mesi dalla stipula, di soggetti che siano o siano stati parti di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, con contratto subordinato a tempo indeterminato, anche in apprendistato, beneficiando degli incentivi previsti dalla normativa vigente se ne ricorrono i presupposti.
Soggetti ammessi e tutela nei confronti di provvedimenti pendenti
Possono accedere alla stabilizzazione i datori di lavoro che avevano contratti di associazione in partecipazione in essere o cessati da non più di cinque anni alla data di entrata in vigore della norma. Possono aderire anche le aziende destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi sulla qualificazione dei rapporti; tali effetti restano sospesi fino all’esito della verifica dell’INPS sulla correttezza degli adempimenti effettuati. Nei sei mesi successivi alle assunzioni il recesso è ammesso solo per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Atti di conciliazione e contributo straordinario
I lavoratori aderenti devono sottoscrivere atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure degli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile, con riferimento a tutto ciò che riguarda i rapporti pregressi di associazione. L’efficacia di tali atti è subordinata al versamento da parte del datore di lavoro di un contributo straordinario integrativo alla Gestione separata, destinato al miglioramento del trattamento previdenziale.
Calcolo del contributo straordinario
Il contributo straordinario è pari al 5% della quota di contribuzione a carico di ciascun associato. La base di calcolo è data dalla contribuzione dovuta sui compensi erogati negli ultimi sei mesi di vigenza del contratto oppure, se il contratto è durato meno di sei mesi, sull’intero periodo precedente l’inizio del rapporto subordinato. In caso di sospensione lavorativa, come la maternità obbligatoria, si considerano i sei mesi antecedenti la sospensione. Sono escluse dal calcolo le somme riferite a periodi successivi alla stipula del contratto di lavoro subordinato. Il contributo è aggiuntivo rispetto alla contribuzione dovuta e viene accreditato integralmente sulla posizione del lavoratore nella Gestione separata.
Versamento del contributo e modalità operative
Gli associanti devono effettuare il versamento sommando le quote dovute per ciascun lavoratore. Il pagamento va eseguito con causale C10, indicando nel campo "matricola INPS/ filiale/azienda" il codice 88888 seguito dal nome del Comune della sede legale dell’associante, fino a un massimo di 12 caratteri complessivi. Nel campo del periodo di riferimento va indicato 12|2013.
Effetti della stabilizzazione sui rapporti pregressi
L’esito positivo della verifica determina l’estinzione degli illeciti relativi ai pregressi rapporti di associazione in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche se connessi ad attività ispettiva già svolta alla data di entrata in vigore della norma. Viene meno anche l’efficacia dei provvedimenti amministrativi derivanti da contestazioni sui medesimi rapporti, pure quando vi sia stato un accertamento giudiziale non definitivo. L’estinzione comprende anche pretese contributive, assicurative, sanzioni amministrative e civili connesse, nonché eventuali forme di tirocinio. La contribuzione derivante dalla procedura è accreditata sulla posizione del lavoratore con competenza 2013 ed è interamente utile ai fini pensionistici.
Documentazione da presentare e istruzioni telematiche
I datori di lavoro interessati devono trasmettere alle sedi INPS competenti, entro il 31 gennaio 2014, contratto collettivo, atti di conciliazione, contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, attestazione del versamento del contributo straordinario e domanda di adesione predisposta dall’Istituto. La domanda e il deposito della documentazione di cui ai punti 1 e 4 avvengono esclusivamente in via telematica tramite il programma "Stabilizzazione per associati" nel Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata. La domanda può essere compilata dall’associante o da un intermediario con delega totale o parziale; in caso di invio da parte dell’intermediario è necessaria una dichiarazione di responsabilità sul rispetto della L. 12/1979. I contratti collettivi e l’attestazione del versamento devono essere inviati in copia scannerizzata; i contratti di lavoro e gli atti di conciliazione possono essere trasmessi telematicamente oppure per posta raccomandata AR o consegna diretta, con richiamo al numero di protocollo della domanda telematica. Se trasmessi telematicamente, questi documenti non possono essere inviati dopo la protocollazione della domanda. L’associante assume la responsabilità dell’autenticità della documentazione inviata.
Verifica INPS e comunicazioni agli uffici territoriali
L’INPS verifica la correttezza degli adempimenti e comunica l’esito, anche con riferimento all’effettività dell’assunzione, alle competenti Direzioni territoriali del lavoro in base alla sede legale dell’azienda. L’esito è reso disponibile anche nel Cassetto previdenziale. Con successivo messaggio saranno fornite ulteriori indicazioni operative sulla disponibilità del programma e sulle modalità di utilizzo.
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