Circolare numero 164 del 29-11-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti dell’art. 42-quater della legge n. 98/2013, che introduce il comma 14-ter all’art. 7-ter del d.l. n. 5/2009, salvaguardando ai fini pensionistici le certificazioni INAIL di esposizione all’amianto per lavoratori cessati per mobilità, titolari di prestazioni straordinarie dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria alla data del 22 giugno 2013. Vengono precisati i casi in cui i provvedimenti di revoca dell’INAIL sono privi di effetto, l’eccezione del dolo accertato con sentenza definitiva, la decorrenza non anteriore al 1° settembre 2013 e le conseguenze sull’indennità di mobilità in caso di sovrapposizione con la pensione.
Salvaguardia ai fini pensionistici delle certificazioni INAIL di esposizione all’amianto per determinati lavoratori in mobilità, in prestazioni straordinarie o in prosecuzione volontaria
Salvaguardia delle certificazioni INAIL per esposizione all’amianto
La circolare esamina l’effetto dell’art. 42-quater della legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha inserito nel d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge n. 33/2009, il comma 14-ter all’art. 7-ter. La nuova norma interviene in materia di benefici pensionistici collegati all’esposizione all’amianto, stabilendo la validità delle certificazioni INAIL e neutralizzando le revoche già adottate, per una platea ristretta di lavoratori individuata alla data del 22 giugno 2013.
Ambito soggettivo di applicazione
La salvaguardia riguarda i soggetti che, al 22 giugno 2013, risultino:
- cessati per mobilità;
- titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà;
- autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
La circolare precisa che la tutela opera solo per tali soggetti e solo ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico.
Validità delle certificazioni INAIL e inefficacia delle revoche
Per i destinatari indicati, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all’amianto rilasciati dall’INAIL ai fini del beneficio di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Sono invece privi di effetto i provvedimenti di revoca delle certificazioni emesse dall’INAIL.
Resta ferma, secondo quanto affermato nella circolare, la normativa generale in materia di riconoscimento del beneficio pensionistico da esposizione all’amianto e restano invariati gli adempimenti previsti a carico dell’Istituto assicuratore.
Esclusione in caso di dolo
La disposizione non si applica se la certificazione è stata conseguita con dolo dell’interessato, purché il dolo sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Si tratta dell’unica ipotesi espressamente richiamata dalla circolare in cui la salvaguardia viene meno.
Decorrenza del trattamento pensionistico
La decorrenza della pensione da liquidare in favore dei soggetti interessati non può essere anteriore al 1° settembre 2013, cioè al mese successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 98/2013. La circolare collega questa decorrenza alla nuova disciplina introdotta dalla legge di conversione del d.l. n. 69/2013.
Incidenza sull’indennità di mobilità
La circolare richiama l’art. 7, comma 3, della legge n. 223/1991 e l’art. 6, comma 7, della legge n. 236/1991, che disciplinano il rapporto tra indennità di mobilità e trattamenti pensionistici diretti. Qualora la pensione decorra durante il periodo di percezione dell’indennità di mobilità, si determina un’indebita percezione di quest’ultima e deve procedersi al recupero dell’eventuale indebito.
Oneri finanziari
Gli oneri derivanti dalla salvaguardia sono posti a carico dello Stato. La circolare non indica ulteriori modalità operative di copertura, limitandosi a ribadire l’imputazione della spesa all’erario.
Punti principali
Premessa normativa e modifiche legislative
La circolare richiama la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 98 del 9 agosto 2013, di conversione del d.l. n. 69/2013, e spiega che l’art. 42-quater ha inserito nell’art. 7-ter del d.l. n. 5/2009 il comma 14-ter. Tale disposizione stabilisce che, per la determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, restano validi ed efficaci i provvedimenti INAIL di certificazione di esposizione all’amianto rilasciati ai fini dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, per specifiche categorie di lavoratori alla data del 22 giugno 2013. I provvedimenti di revoca già adottati sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell’interessato accertato con sentenza definitiva.
Destinatari della salvaguardia
Sono destinatari della norma i soggetti che, alla data del 22 giugno 2013, risultino cessati per mobilità, titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà oppure autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. La circolare sottolinea che la tutela opera solo per questi soggetti individuati alla data di entrata in vigore del d.l. n. 69/2013.
Effetti sulle certificazioni INAIL di esposizione all’amianto
In applicazione del comma 14-ter, ai fini pensionistici non producono effetti i provvedimenti di revoca emessi dall’INAIL sulle certificazioni rilasciate ai soggetti rientranti nell’ambito applicativo della norma. Resta ferma, però, la normativa generale sul riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto e restano fermi gli adempimenti previsti a carico dell’INAIL dalle disposizioni vigenti.
Eccezione per dolo
La salvaguardia non opera quando la certificazione sia stata conseguita dall’interessato con dolo, purché tale dolo sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. La circolare richiama quindi una clausola di esclusione analoga a quella già prevista in precedenti interventi normativi.
Decorrenza delle pensioni
Per i soggetti destinatari della disciplina, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° settembre 2013, cioè al mese successivo all’entrata in vigore della legge n. 98/2013. La circolare collega tale decorrenza alla necessità di applicare correttamente la nuova salvaguardia nel calcolo del trattamento pensionistico.
Rapporto con l’indennità di mobilità ordinaria
La circolare richiama le regole di incompatibilità tra indennità di mobilità e trattamenti pensionistici diretti. Se, in applicazione della disciplina sulla salvaguardia e delle norme richiamate, la decorrenza della pensione cade nel periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, si determina una indebita percezione dell’indennità stessa e deve essere attivato il recupero dell’eventuale indebito.
Oneri finanziari
Gli oneri derivanti dalla salvaguardia sono posti a carico dello Stato. La circolare non introduce ulteriori dettagli quantitativi, ma ribadisce che il costo dell’intervento grava sull’erario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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