Circolare numero 172 del 11-12-2013
Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di Fondo Coasco tramite il mod. F24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 25 luglio 2013 tra INPS e le associazioni firmatarie del CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi destinati al finanziamento del Fondo Coasco. Vengono indicati il codice causale "PULI", le modalità di compilazione dell’F24 e del flusso UniEmens, le comunicazioni a carico delle associazioni verso i datori di lavoro, nonché la disciplina dei costi del servizio, della fatturazione, delle responsabilità e della durata triennale della convenzione.
Convenzione INPS-Confedilizia e OO.SS. per la riscossione dei contributi del Fondo Coasco
Convenzione INPS per la riscossione dei contributi del Fondo Coasco
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 25 luglio 2013 tra INPS e le associazioni CONFEDILIZIA, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL per la riscossione dei contributi destinati al finanziamento del Fondo Coasco. L’accordo riguarda i contributi previsti dal CCNL del 12 novembre 2012 per i dipendenti da proprietari di fabbricati e disciplina le modalità di versamento, gli adempimenti informativi, i costi del servizio e gli aspetti di rendicontazione.
Finalità dell’accordo e funzione del Fondo
Il Fondo Coasco è istituito dal CCNL richiamato ed è incaricato di riscuotere il contributo di assistenza contrattuale di cui all’articolo 6 del contratto collettivo. Le somme sono destinate al funzionamento degli strumenti contrattuali previsti dal Titolo II del CCNL, che svolgono attività a vantaggio dei lavoratori appartenenti alla categoria degli addetti alla pulizia e/o manutenzione degli immobili, degli spazi di pertinenza e della conduzione di impianti.
Modalità di versamento tramite modello F24
Il versamento dei contributi avviene con modello F24, utilizzando il codice causale "PULI" assegnato dall’Agenzia delle Entrate su richiesta dell’INPS. I datori di lavoro devono indicare tale causale nella sezione INPS, nel campo "causale contributo", esclusivamente in corrispondenza del campo "importi a debito versati", distinguendola dai versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.
Nella stessa sezione dell’F24 devono essere indicati:
- il codice della sede INPS competente nel campo "codice sede";
- la matricola INPS dell’azienda nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda";
- il periodo di riferimento, nella colonna "da mm/aaaa", con mese e anno di competenza nel formato MM/AAAA;
- la colonna "a mm/aaaa" non deve essere compilata.
Comunicazioni alle aziende e trattamento dei dati
Le associazioni firmatarie hanno l’obbligo di comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità operative per l’attuazione del versamento. Devono inoltre informare gli stessi che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per le finalità istituzionali dell’Istituto e per quelle previste dalla convenzione, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Destinazione degli importi e rapporti tra le parti
Le somme indicate dai datori di lavoro sul modello F24 sono riversate direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente del Fondo Coasco. L’INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva dei contributi né svolge interventi diretti o di controllo sulle aziende in relazione ai versamenti. È altresì esclusa ogni responsabilità dell’Istituto per l’applicazione della convenzione, sia verso i datori di lavoro sia verso terzi.
I rapporti conseguenti all’attuazione dell’accordo, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate alle imprese, devono essere instaurati direttamente tra Fondo Coasco e datori di lavoro interessati.
Costi del servizio e rimborso delle spese
Le associazioni firmatarie devono corrispondere le spese sostenute per l’espletamento del servizio oggetto della convenzione. Il costo complessivo del servizio di riscossione dei contributi e della fornitura dei dati elementari è determinato in euro 0,16 per ciascuna operazione, di cui:
- euro 0,05 soggetti a IVA per l’attività svolta da SISPI;
- euro 0,11 IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. 633/72 per l’attività svolta dall’Istituto.
È inoltre dovuto all’Istituto il rimborso del costo, anch’esso IVA esente ai sensi della medesima disposizione, delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi.
Pagamento, fatturazione e gestione contabile
Il pagamento degli importi dovuti dalle associazioni deve avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto indicato in convenzione. I costi da rimborsare sono fatturati dall’Istituto per la parte esente IVA e dalla società SISPI per la quota soggetta a IVA.
La fatturazione e la contabilizzazione dei pagamenti sono effettuate dalla Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali; pertanto, non sono previsti adempimenti a carico delle sedi territoriali.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. L’eventuale richiesta di rinnovo da parte delle associazioni deve essere inviata all’INPS mediante lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Indicazioni operative per il flusso UniEmens
I datori di lavoro interessati devono compilare il flusso UniEmens valorizzando l’elemento previsto con il valore "PULI" e indicando, in corrispondenza dell’elemento dedicato, l’importo individuale del versamento effettuato con il modello F24. L’attributo dell’elemento deve riportare il mese di competenza del versamento in formato "AAAA-MM".
Sede legale del Fondo
La sede legale del Fondo Coasco è indicata in Roma, Corso Trieste 10.
Punti principali
Finalità della convenzione e Fondo Coasco
Le associazioni CONFEDILIZIA, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL affidano all’INPS il servizio di riscossione dei contributi destinati al finanziamento del Fondo Coasco. Il Fondo è previsto dal CCNL del 12 novembre 2012 per i dipendenti da proprietari di fabbricati e serve a riscuotere il contributo di assistenza contrattuale ex articolo 6 del CCNL, destinandolo al funzionamento degli strumenti contrattuali del Titolo II.
Versamento tramite modello F24 e codice causale PULI
Il contributo va versato tramite modello F24 utilizzando il codice causale "PULI", attribuito dall’Agenzia delle Entrate su richiesta dell’INPS. I datori di lavoro devono indicare la causale nella sezione INPS, esclusivamente nel campo "importi a debito versati", separandola dai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.
Compilazione dell’F24: dati da indicare
Nella sezione INPS dell’F24 devono essere riportati: il codice sede INPS competente nel campo "codice sede"; la matricola INPS dell’azienda nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda"; il periodo di riferimento nel formato MM/AAAA solo nella colonna "da mm/aaaa", lasciando non valorizzata la colonna "a mm/aaaa".
Informativa ai datori di lavoro e trattamento dei dati
Le associazioni firmatarie devono comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità operative per l’attuazione del versamento e informarli che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per le finalità istituzionali e per quelle previste dalla convenzione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Destinazione delle somme versate
Gli importi indicati nel modello F24 a titolo di contributo per il Fondo Coasco sono riversati direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente del Fondo Coasco.
Esclusione di obblighi e responsabilità dell’INPS
Per l’INPS è escluso qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi e qualsiasi intervento diretto o di controllo verso le aziende in relazione ai versamenti. È inoltre esclusa ogni responsabilità dell’Istituto per l’applicazione della convenzione, sia nei confronti dei datori di lavoro sia verso terzi. Gli eventuali rapporti, inclusa la restituzione delle somme versate, devono essere gestiti direttamente tra Fondo Coasco e datori di lavoro interessati.
Costi del servizio e modalità di rimborso
Le associazioni devono corrispondere le spese per il servizio di riscossione e per la fornitura dei dati elementari. Il costo è determinato in euro 0,16 per ciascuna operazione, di cui euro 0,05 soggetti a IVA per l’attività svolta da SISPI ed euro 0,11 IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. 633/72 per l’attività svolta dall’Istituto. È inoltre dovuto il rimborso del costo, IVA esente, delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione.
Pagamento, fatturazione e competenze interne
Le somme dovute dalle associazioni sono pagate mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto indicato in convenzione. La fatturazione della quota esente IVA compete all’Istituto, mentre la quota soggetta a IVA è fatturata da SISPI. Fatturazione e contabilizzazione sono gestite dalla Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali, senza adempimenti a carico delle sedi.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione del 25 luglio 2013. L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata dalle associazioni all’INPS con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Sede legale del Fondo e compilazione UniEmens
La sede legale del Fondo Coasco è in Roma, Corso Trieste 10. Ai fini del flusso UniEmens, i datori di lavoro interessati devono valorizzare l’elemento previsto indicando il valore "PULI" e l’importo individuale del versamento effettuato con F24; l’attributo del relativo elemento deve riportare il mese di competenza del versamento in formato AAAA-MM.
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