Circolare numero 169 del 10-12-2013
Si forniscono le istruzioni relative all’applicazione della convenzione, stipulata tra l’INPS e la F.L.A.I.C.A. UNITI (Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti Italiana), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola dei propri iscritti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 3 ottobre 2013 tra INPS e F.L.A.I.C.A. UNITI per la trattenuta e il versamento dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono indicati modalità di delega, effetti, revoca e rimborso, responsabilità delle parti, costo del servizio, durata della convenzione e termini per il rinnovo. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili con i conti da utilizzare per la rilevazione delle trattenute, del debito verso l’associazione e delle spese di esazione, oltre all’indicazione della sede dell’organizzazione sindacale.
Convenzione INPS-F.L.A.I.C.A. UNITI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-F.L.A.I.C.A. UNITI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare comunica la sottoscrizione, in data 3 ottobre 2013, della convenzione con F.L.A.I.C.A. UNITI per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono disciplinati i requisiti della delega, gli effetti della stessa, le modalità di gestione delle somme trattenute, la durata della convenzione e le istruzioni contabili per gli uffici INPS.
Ambito di applicazione e disciplina della delega
La delega prevista dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, contenuta nel modulo della domanda di prestazione, deve essere sottoscritta dal lavoratore interessato. Essa produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta e deve riportare il timbro dell’associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante. La delega si intende valida per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta; di conseguenza, l’INPS non prende in considerazione le deleghe trasmesse successivamente alla domanda di prestazione.
Nelle deleghe l’organizzazione deve essere indicata con la sigla F.L.A.I.C.A. UNITI.
Revoca, annullamento e restituzione delle somme
Nel caso in cui la prestazione sia revocata o annullata, l’organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già percepite a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Se non è possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, l’associazione deve provvedere al rimborso delle somme a semplice richiesta dell’INPS.
Qualora la trattenuta sindacale sia stata attribuita erroneamente a un’organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le organizzazioni interessate devono essere definiti direttamente tra le stesse.
Costi, oneri e responsabilità
Il costo del servizio è fissato in 0,74 euro per singola delega. Restano a carico della F.L.A.I.C.A. UNITI, oltre alle spese, tutti gli ulteriori oneri, compresi quelli fiscali, relativi alla convenzione.
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni soggette a ritenuta e l’organizzazione sindacale alla quale risultano iscritti.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013. L’eventuale richiesta di rinnovo annuale deve pervenire all’Istituto tramite lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, vale a dire almeno tre mesi prima della scadenza.
Obblighi informativi dell’INPS
L’INPS deve mettere a disposizione dell’associazione gli elenchi, suddivisi per Provincia e Comune, contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con l’indicazione dei dati anagrafici e dell’importo trattenuto.
Istruzioni operative e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei conseguenti versamenti sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25370: imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola di competenza della F.L.A.I.C.A. UNITI;
- GPA11370: rilevazione del debito verso la F.L.A.I.C.A. UNITI, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi sindacali, trattenuti sulle somme da versare all’associazione, devono essere imputati al conto esistente GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11370, devono essere eseguiti a favore dell’associazione con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione sul conto corrente che sarà indicato con successivo messaggio.
Sede dell’associazione
La sede della F.L.A.I.C.A. UNITI è indicata in Milano, viale Lombardia n. 20.
Punti principali
Ambito della convenzione e delega sindacale
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola a favore della F.L.A.I.C.A. UNITI. La delega prevista dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, inserita nel modulo di domanda della prestazione, deve essere sottoscritta dall’interessato e produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta. La delega deve inoltre recare il timbro dell’associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante.
Durata, validità e rinnovo
La delega si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e l’INPS non considera le deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013. L’associazione deve chiedere il rinnovo annuale con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, quindi almeno tre mesi prima della scadenza.
Revoca, annullamento e gestione delle somme
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Se non è possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, l’associazione si impegna a rimborsarle all’INPS a semplice richiesta. Se la trattenuta sindacale è stata attribuita erroneamente a un’organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le organizzazioni interessate sono regolati direttamente tra le stesse.
Importo del servizio e oneri a carico dell’associazione
Il costo del servizio è determinato in 0,74 euro per singola delega. Sono a carico della F.L.A.I.C.A. UNITI, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, connesso alla convenzione.
Obblighi informativi e limiti di responsabilità dell’INPS
L’INPS mette a disposizione dell’associazione elenchi suddivisi per Provincia e Comune con i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e l’organizzazione sindacale di appartenenza.
Istruzioni operative e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei versamenti alla F.L.A.I.C.A. UNITI sono istituiti i conti GPA25370, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA11370, per la rilevazione del debito verso l’associazione in contropartita del conto esistente GPA35042. Le spese di rimborso del servizio di esazione, trattenute sulle somme da versare all’associazione, vanno imputate al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11370, devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione sul conto corrente che sarà indicato con successivo messaggio.
Dati identificativi dell’associazione
Nelle deleghe l’organizzazione deve essere indicata con la sigla F.L.A.I.C.A. UNITI. La sede dell’associazione è a Milano, viale Lombardia n. 20.
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