Circolare numero 166 del 05-12-2013
Individuazione delle aree geografiche di cui all’art. 54, c. 1, lett. e) del Decreto Legislativo. n. 276/2003, relativamente agli anni 2009 – 2012. Benefici contributivi per i contratti di assunzione stipulati in tale quadriennio: disposizioni normative e operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il decreto interministeriale 10 aprile 2013 che individua le aree geografiche rilevanti per le agevolazioni contributive sui contratti di inserimento stipulati con donne nel periodo 2009-2012. Vengono chiariti i requisiti soggettivi delle lavoratrici, il perimetro territoriale per accedere alle misure superiori al 25%, le condizioni del Regolamento CE n. 800/2008 e le modalità per recuperi o restituzioni contributive tramite UniEmens. Sono inoltre fornite istruzioni per i datori di lavoro, inclusi i casi di rapporti in essere, cessati o oggetto di contenzioso.
Agevolazioni contributive per i contratti di inserimento femminili e indicazioni operative UniEmens
Agevolazioni contributive per i contratti di inserimento femminili
La circolare fornisce le istruzioni applicative del decreto interministeriale 10 aprile 2013 in materia di contratti di inserimento stipulati con donne, con riferimento alle assunzioni effettuate tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2012. L’obiettivo è chiarire quando spettino le agevolazioni contributive, in quale misura possano essere riconosciute e con quali adempimenti i datori di lavoro debbano regolarizzare le posizioni già trattate.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama la disciplina originaria del D.Lgs. 276/2003 sul contratto di inserimento e ricorda che gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 sono stati abrogati dalla L. 92/2012, che tuttavia ha salvato l’applicazione delle disposizioni per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012. In questo contesto, il decreto interministeriale 10 aprile 2013 individua le aree geografiche rilevanti ai fini dell’accesso ai benefici contributivi connessi alle assunzioni di donne.
Requisito soggettivo della lavoratrice
Dal 14 maggio 2011, la sola residenza nell’area geografica non è sufficiente: la donna deve essere anche priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La circolare precisa che tale espressione va intesa in senso sostanziale e non formale: non rileva la regolarità contributiva del rapporto, bensì la sua durata o remunerazione. Pertanto:
- non si considerano i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi;
- si considerano non utili anche le attività autonome o parasubordinate con redditi annui inferiori ai limiti esenti da imposizione;
- i riferimenti quantitativi richiamati sono pari a 4.800 euro per il lavoro autonomo e 8.000 euro per co.co.co. e altre prestazioni assimilate.
Il requisito va verificato nei sei mesi antecedenti la data di assunzione e prescinde dallo stato di disoccupazione e dall’eventuale iscrizione al centro per l’impiego.
Aree geografiche e misura delle agevolazioni
Il decreto individua, per ciascun anno 2009-2012, le Regioni nelle quali sono applicabili incentivi superiori al 25%. L’accesso a tali benefici richiede che il territorio presenti, in base ai dati ISTAT sulla forza lavoro media, uno dei due presupposti previsti dalla legge:
- tasso di occupazione femminile inferiore di almeno 20 punti percentuali rispetto a quello maschile;
- tasso di disoccupazione femminile superiore di 10 punti percentuali rispetto a quello maschile.
La circolare sottolinea inoltre che, per le misure superiori al 25%, non basta la residenza della lavoratrice: le prestazioni lavorative devono essere svolte nei territori individuati dal decreto.
Condizioni per gli incentivi superiori al 25%
L’accesso agli incentivi oltre la misura generalizzata del 25% è subordinato anche al rispetto del Regolamento CE n. 800/2008. Le condizioni richiamate sono tre:
- intensità lorda dell’aiuto non superiore al 50% dei costi ammissibili, elevabile al 75% in caso di assunzione di soggetti disabili;
- incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento, oppure, in mancanza di incremento, copertura di posti vacanti per cause specifiche diverse dalla riduzione del personale;
- durata del contratto non inferiore a 12 mesi, fermo restando che la cessazione anticipata per giusta causa non esclude il beneficio.
Regime della misura del 25%
La circolare ribadisce che la misura del 25% resta applicabile su tutto il territorio nazionale e che non integra aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria. Al contrario, le misure più elevate restano circoscritte alle aree indicate nel decreto del 10 aprile 2013 e sono subordinate alle condizioni appena richiamate. Ai fini del beneficio, è decisiva la data di assunzione.
Adempimenti del datore di lavoro e verifiche dell’INPS
Per attestare il requisito della lavoratrice, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione di responsabilità della stessa. L’INPS conserva il potere di verificare il requisito in sede di controlli ordinari e a campione. Le strutture territoriali devono applicare tali criteri anche agli accertamenti futuri e al contenzioso amministrativo e giudiziario non ancora definito.
Modalità operative UniEmens
La circolare fornisce indicazioni operative per i datori di lavoro che utilizzano UniEmens, escludendo il settore dello spettacolo e dello sport professionistico, per i quali sono rinviate successive istruzioni. Per i rapporti ancora in corso, dalla denuncia relativa a "dicembre 2013" e fino alla scadenza del contratto, devono essere usati i codici tipo contribuzione già in uso, coerentemente con la misura spettante in base alla natura dell’azienda e alla localizzazione geografica.
Per i periodi antecedenti dicembre 2013, sono previste le seguenti regolarizzazioni:
- chi non ha fruito di alcuna agevolazione o ne ha fruito in misura inferiore può recuperare il beneficio con il codice "L997";
- chi ha fruito di agevolazioni in eccesso deve restituire le somme con il codice "M109";
- per i lavoratori non più in forza occorre un flusso individuale con gli stessi codici e con l’indicazione del codice "NFOR";
- per le aziende cessate o sospese prima di gennaio 2010 si utilizzano i modelli DM10 Vig.; per quelle cessate dopo gennaio 2010 si usa la procedura di regolarizzazione UniEmens/vig.
Termini e contenzioso
Le operazioni di recupero o restituzione devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, senza applicazione di oneri accessori. Per il contenzioso amministrativo pendente, le sedi competenti devono procedere in autotutela secondo le indicazioni fornite, e i ricorsi ancora presso la Direzione centrale Entrate devono essere trasmessi alle strutture periferiche tramite le Direzioni regionali.
Sintesi delle aree interessate per le misure oltre il 25%
La circolare riporta, per gli anni 2009-2012, le Regioni ammesse alle misure superiori al 25% con alcune limitazioni specifiche:
- 2009: Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna;
- 2010: Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna;
- 2011: Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia;
- 2012: Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia.
Per il Lazio, l’operatività è limitata alle specifiche zone indicate dalla normativa richiamata; per la Sardegna, la rilevanza per alcune misure è limitata alle assunzioni intervenute negli anni 2009 e 2010.
Tabella delle agevolazioni per categoria di datore di lavoro
La circolare riporta anche le diverse misure di contribuzione a carico del datore in funzione della natura del datore e dell’ubicazione territoriale. In sintesi:
- datori non imprenditori: 25% nel Centro-Nord, 50% nelle aree del Mezzogiorno indicate;
- imprese: 25% nel Centro-Nord, 10% nelle aree agevolate del Mezzogiorno;
- imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti: 40% in Veneto, 10% nelle altre aree agevolate;
- imprese artigiane: 10% nelle aree indicate.
La circolare precisa che, per le misure agevolate superiori al 25%, resta necessario il pieno rispetto delle condizioni oggettive del Regolamento CE n. 800/2008; in caso contrario, opera soltanto la riduzione generalizzata del 25%.
Punti principali
Quadro normativo e ambito temporale
La circolare prende avvio dalla pubblicazione del decreto interministeriale 10 aprile 2013 e ricorda che gli articoli 54-59 del D.Lgs. 276/2003 sono stati abrogati dalla L. 92/2012, con salvezza degli effetti per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012. Le indicazioni riguardano quindi i contratti di inserimento stipulati nel periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2012, con particolare attenzione alle assunzioni di donne rientranti nella lett. e) dell’art. 54.
Requisito della donna priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
Dal 14 maggio 2011, per accedere al contratto di inserimento e alle agevolazioni, non basta la residenza nell’area geografica prevista: è necessario che la lavoratrice sia priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La nozione è letta in chiave sostanziale e riguarda l’assenza, negli ultimi sei mesi, di lavoro subordinato di durata almeno semestrale oppure di attività autonoma o parasubordinata con reddito annuo superiore ai limiti esenti da imposizione (4.800 euro per il lavoro autonomo e 8.000 euro per co.co.co. e prestazioni assimilate). Il requisito va verificato nei sei mesi anteriori alla data di assunzione e prescinde dallo stato di disoccupazione e dall’iscrizione al centro per l’impiego.
Aree territoriali e misure superiori al 25%
Il decreto individua, per gli anni 2009-2012, le Regioni nelle quali possono applicarsi gli incentivi oltre la misura generalizzata del 25%. Le aree sono determinate in base ai dati ISTAT sulla forza lavoro e all’esistenza di un tasso di occupazione femminile inferiore di almeno 20 punti percentuali rispetto a quello maschile oppure di un tasso di disoccupazione femminile superiore di 10 punti percentuali. Per la fruizione della misura superiore al 25% è richiesto anche che la prestazione lavorativa si svolga nei territori indicati dal decreto.
Condizioni del Regolamento CE n. 800/2008
L’accesso ai benefici oltre il 25% è subordinato al rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 800/2008. La circolare richiama tre requisiti: intensità lorda dell’aiuto entro il 50% dei costi ammissibili, elevabile al 75% per i disabili; incremento netto del numero dei dipendenti oppure vacanza del posto per dimissioni, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario o giusta causa, non per riduzione del personale; durata minima del contratto di almeno 12 mesi, fermo restando che la risoluzione anticipata per giusta causa non esclude l’agevolazione.
Conferma della misura del 25% e ambito nazionale
Resta ferma la validità dei contratti di inserimento stipulati tra il 2009 e il 2012 per le donne considerate dalla norma. La misura generalizzata del 25% si applica su tutto il territorio nazionale e non costituisce aiuto di Stato; le misure superiori al 25% sono invece limitate alle Regioni e ai territori individuati dal decreto del 10 aprile 2013. La data di assunzione è decisiva per stabilire se l’agevolazione più favorevole sia applicabile.
Adempimenti del datore di lavoro
Per dimostrare il possesso del requisito soggettivo della lavoratrice, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione di responsabilità della stessa, ferma restando la possibilità per l’INPS di effettuare verifiche a campione o nell’ambito delle ordinarie attività ispettive. La circolare disciplina inoltre gli adempimenti UniEmens per chi deve recuperare incentivi non fruiti o restituire agevolazioni indebitamente ottenute.
Modalità operative UniEmens, recuperi e restituzioni
Per i rapporti ancora in essere, i datori di lavoro devono continuare a utilizzare i codici tipo contribuzione già in uso fino alla scadenza del contratto, a partire dalla denuncia del periodo di paga "dicembre 2013". Chi non ha fruito dell’agevolazione o l’ha fruita in misura inferiore può recuperare il beneficio con il codice "L997"; chi ha fruito di un importo superiore al dovuto deve restituire le somme con il codice "M109". Per i lavoratori non più in forza, si utilizza un flusso individuale con indicazione del codice rispettivo e del codice "NFOR". Le aziende cessate o sospese prima di gennaio 2010 devono usare i modelli DM10 Vig.; quelle cessate dopo gennaio 2010 devono usare la procedura di regolarizzazione UniEmens/vig.
Termini per la sistemazione e contenzioso
Le operazioni di recupero o restituzione devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, senza oneri accessori. Per il contenzioso amministrativo pendente, le sedi competenti devono definire le posizioni in autotutela secondo le istruzioni impartite; i ricorsi ancora in carico alla Direzione centrale Entrate devono essere rinviati alle strutture periferiche tramite le Direzioni regionali.
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