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Circolare

Circolare numero 165 del 03-12-2013

Premessa 1. Ambito di applicazione ratione personae del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (UE) n. 1231/2010 2. Ambito di applicazione ratione materiae del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (UE) n. 1231/2010 3. Disposizioni in materia di legislazione applicabile: 3.1 Distacco dei lavoratori dipendenti. 3.2 Distacco dei lavoratori autonomi. 3.3 Regime transitorio in materia di distacchi. 3.4 Personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada e per ferrovia. 3.5 Esercizio di un’attività in due o più Stati 4. Disposizioni comunitarie di sicurezza sociale non ancora applicabili alla data di entrata in vigore del Trattato di adesione della Croazia all’UE. 4.1 Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). 4.2 Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti dell’adesione della Croazia all’Unione europea dal 1° luglio 2013 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Da tale data si applicano anche alla Croazia i regolamenti (CE) n. 883/2004, n. 987/2009 e il regolamento (UE) n. 1231/2010, con conseguente superamento della Convenzione bilaterale Italia-Croazia del 1997, salvo la gestione transitoria dei distacchi già in corso. Il testo chiarisce ambito soggettivo e oggettivo, criteri per la legislazione applicabile, disciplina dei distacchi di lavoratori subordinati e autonomi, personale viaggiante e regole per le situazioni di attività in più Stati, oltre a precisare i limiti di applicabilità di talune discipline SEE e Svizzera.

Applicazione dei regolamenti UE di sicurezza sociale alla Croazia dal 1° luglio 2013

Applicazione dei regolamenti UE di sicurezza sociale alla Croazia dal 1° luglio 2013

La circolare chiarisce le conseguenze dell’adesione della Croazia all’Unione europea ai fini del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Dal 1° luglio 2013 la Croazia è soggetta ai regolamenti comunitari in materia, con superamento della Convenzione bilaterale Italia-Croazia del 1997, salvo la gestione transitoria dei rapporti e dei distacchi già in corso.

Inquadramento normativo generale

L’Italia ha ratificato il Trattato di adesione della Croazia con legge n. 17 del 29 febbraio 2012. Il Trattato, firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011 e in vigore dal 1° luglio 2013, rende la Croazia Stato membro dell’Unione europea. Da tale data i trattati e gli atti dell’Unione anteriori al 1° luglio 2013 sono vincolanti per la Croazia secondo le condizioni dell’Atto di adesione.

Il regolamento (UE) n. 517/2013 ha adeguato alcuni regolamenti, tra cui il regolamento (CE) n. 883/2004, in relazione all’adesione croata. Di conseguenza, dal 1° luglio 2013 si applicano alla Croazia il regolamento (CE) n. 883/2004, il regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 e il regolamento (UE) n. 1231/2010. Inoltre, le decisioni e raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché le disposizioni trasmesse dall’Istituto, risultano applicabili anche alla Croazia.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Per quanto riguarda l’ambito personale, dal 1° luglio 2013 si applica nei rapporti con la Croazia l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004. Si applica inoltre il regolamento (UE) n. 1231/2010, che estende il campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 ai cittadini di Paesi terzi legalmente residenti in uno Stato membro. Per effetto di ciò, la circolare richiama anche le indicazioni già contenute nella circolare n. 51 del 15 marzo 2011.

La disciplina comunitaria ha inoltre portata più ampia rispetto alla convenzione bilaterale previgente, che era limitata alle legislazioni di sicurezza sociale per lavoratori del settore privato, cittadini italiani o croati. I regolamenti UE, invece, si applicano anche ai dipendenti pubblici; per il settore pubblico la circolare rinvia alla nota operativa n. 43 del 25 agosto 2010 dell’ex Inpdap.

Per quanto riguarda l’ambito materiale, dal 1° luglio 2013 nei rapporti con la Croazia si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Determinazione della legislazione applicabile

La determinazione della legislazione applicabile è regolata, dal 1° luglio 2013, dal Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 (articoli 11-16) e dal Titolo II del regolamento (CE) n. 987/2009 (articoli 14-21), come modificati dal regolamento (UE) n. 465/2012. La circolare estende espressamente tali regole ai rapporti con la Croazia.

Distacco dei lavoratori subordinati

In base alla Convenzione italo-croata previgente, il lavoratore dipendente inviato temporaneamente nell’altro Stato poteva restare soggetto alla legislazione del primo Stato per un massimo di 48 mesi, con possibile proroga di altri 48 mesi. Dal 1° luglio 2013, invece, si applica l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004, che consente il distacco per un periodo non superiore a 24 mesi.

Ne deriva che, per i distacchi con inizio successivo al 30 giugno 2013, la durata massima autorizzabile è di 24 mesi.

Distacco dei lavoratori autonomi

Anche per i lavoratori autonomi il precedente sistema convenzionale prevedeva un distacco fino a 12 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi. Dal 1° luglio 2013 trova applicazione l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004, secondo cui la persona che esercita abitualmente attività autonoma in uno Stato membro e si reca a lavorare in un altro Stato membro può restare soggetta alla legislazione dello Stato di origine per un massimo di 24 mesi.

Per le richieste di certificazione relative a distacchi iniziati dopo il 30 giugno 2013, la durata massima è pertanto pari a 24 mesi.

Regime transitorio dei distacchi già autorizzati

La circolare disciplina il passaggio dalla convenzione bilaterale alla normativa UE per i distacchi in corso al 1° luglio 2013. In applicazione, per analogia, della Decisione A3 della Commissione amministrativa del 17 dicembre 2009, tutti i periodi di distacco autorizzati ai sensi della Convenzione italo-croata devono essere considerati ai fini del calcolo del distacco ininterrotto. L’obiettivo è evitare che la durata complessiva, sommando periodo convenzionale e periodo comunitario, superi il limite di 24 mesi previsto dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Per i distacchi e le eventuali proroghe richiesti prima del 1° luglio 2013 e ancora in corso a tale data:

  • il distacco prosegue fino a scadenza secondo la disciplina bilaterale previgente;
  • le nuove proroghe richieste dopo il 1° luglio 2013 sono concedibili solo ai sensi e alle condizioni dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004;
  • gli accordi già stipulati dalle Autorità competenti prima del 1° luglio 2013 restano validi fino alla loro naturale scadenza.

La circolare precisa inoltre che, una volta esauriti i termini massimi previsti dalla convenzione bilaterale e dal regolamento, un nuovo distacco potrà essere autorizzato solo dopo un’interruzione di almeno due mesi.

Le certificazioni IT/HR 101 e HR/IT 101 rilasciate in base alla convenzione previgente restano valide anche dopo il 1° luglio 2013 fino alla data in esse indicata.

Esempi pratici sui distacchi

Per i lavoratori dipendenti, la circolare riporta alcuni esempi:

  • un formulario di distacco dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2013 non consente ulteriori estensioni ai sensi dell’articolo 12, perché è già raggiunta la durata massima; l’eventuale proroga può essere richiesta solo ai sensi dell’articolo 16;
  • un formulario dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 può essere esteso fino al 30 giugno 2014, con rilascio del documento portatile A1;
  • un formulario dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2016 resta valido fino al termine del periodo autorizzato dalla convenzione; al termine può essere chiesta una proroga di un ulteriore anno ai sensi dell’articolo 16;
  • un formulario di proroga dal 1° giugno 2013 al 31 maggio 2017 resta valido fino alla fine del periodo autorizzato, anche se il periodo complessivo raggiunge 96 mesi.

Per i lavoratori autonomi:

  • un formulario dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 può essere esteso fino al 30 giugno 2014, con rilascio del documento portatile A1;
  • un formulario di proroga per il periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013 non consente ulteriori estensioni ai sensi dell’articolo 12, per raggiungimento della durata massima, ferma la possibilità di ricorrere all’articolo 16.

Personale viaggiante e attività in più Stati

Per il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada e per ferrovia, la previgente convenzione prevedeva l’applicazione della legislazione dello Stato di sede dell’impresa. Dal 1° luglio 2013 si applicano invece le regole comunitarie: per i trasporti internazionali su strada vale l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012; per il personale dell’aviazione civile vale l’articolo 11, paragrafo 5, secondo il principio della base di servizio.

Poiché la convenzione bilaterale non disciplinava l’esercizio di attività in due o più Stati, dal 1° luglio 2013 tali situazioni sono regolate dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004. La circolare rimanda alle istruzioni interne già emanate dall’Istituto e applicabili anche alla Croazia.

Disposizioni SEE e Svizzera

La circolare precisa che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 5, del Trattato di adesione, la Croazia si è impegnata ad aderire allo Spazio economico europeo, ma le disposizioni dell’Accordo SEE non si applicano automaticamente nei rapporti con la Croazia dal 1° luglio 2013. Pertanto la disciplina SEE in materia di legislazione applicabile non si estende automaticamente ai casi di distacco o di attività in più Stati che coinvolgano la Croazia.

Quanto alla Svizzera, dall’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato emerge che la Croazia non applica le disposizioni dell’Accordo tra la Comunità europea, gli Stati membri e la Confederazione svizzera; tale disciplina non risulta quindi applicabile nei rapporti con la Croazia.

La circolare richiama infine il protocollo finale allegato alla Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Svizzera del 14 dicembre 1962, osservando che le deroghe alla territorialità della legislazione applicabile si applicano a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla cittadinanza, salvo il personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari. Per effetto di tali indicazioni, la regolamentazione comunitaria sulla legislazione applicabile può essere applicata anche al cittadino croato nei rapporti con la Svizzera.

Punti principali

Adesione della Croazia all’UE e decorrenza dell’applicazione dei regolamenti comunitari

La Croazia è divenuta Stato membro dell’Unione europea dal 1° luglio 2013, in forza del Trattato di adesione del 9 dicembre 2011 ratificato dall’Italia con legge n. 17 del 29 febbraio 2012. Dal medesimo giorno si applicano alla Croazia il regolamento (CE) n. 883/2004, il regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, come modificati, e il regolamento (UE) n. 1231/2010. Conseguentemente è stata sostituita la Convenzione di sicurezza sociale Italia-Croazia del 27 giugno 1997, insieme al relativo Accordo amministrativo del 12 settembre 2002.

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

Dal 1° luglio 2013 l’ambito di applicazione ratione personae è determinato dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004; si applicano inoltre nei confronti della Croazia le disposizioni del regolamento (UE) n. 1231/2010 relative ai cittadini di Paesi terzi legalmente residenti in uno Stato membro. L’ambito di applicazione ratione materiae è determinato dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004. La circolare evidenzia inoltre che il nuovo assetto comunitario si applica anche ai dipendenti pubblici, a differenza della previgente convenzione bilaterale limitata ai lavoratori del settore privato.

Determinazione della legislazione applicabile

Dal 1° luglio 2013, nei rapporti con la Croazia, la legislazione applicabile è individuata secondo il Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 (articoli 11-16) e il Titolo II del regolamento (CE) n. 987/2009 (articoli 14-21), come modificati dal regolamento (UE) n. 465/2012. La circolare rinvia anche alle istruzioni già emanate dall’Istituto in materia, che risultano applicabili ai rapporti con la Croazia dalla stessa data.

Distacco dei lavoratori subordinati

In regime convenzionale il distacco poteva durare fino a 48 mesi con possibile proroga di ulteriori 48 mesi; dal 1° luglio 2013 si applica invece l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004, che consente il mantenimento della legislazione dello Stato di invio per un massimo di 24 mesi. Per le richieste di certificazione relative a distacchi con inizio successivo al 30 giugno 2013 la durata massima non può superare 24 mesi.

Distacco dei lavoratori autonomi

Anche per i lavoratori autonomi il previgente regime convenzionale prevedeva un distacco fino a 12 mesi, prorogabile di altri 12 mesi. Dal 1° luglio 2013 si applica l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004, secondo cui la persona che svolge attività autonoma o assimilata in un altro Stato membro può rimanere soggetta alla legislazione dello Stato in cui normalmente lavora per un massimo di 24 mesi. Per i distacchi con inizio successivo al 30 giugno 2013 la durata massima è quindi pari a 24 mesi.

Regime transitorio per i distacchi in corso al 1° luglio 2013

Ai fini del calcolo del periodo di distacco ininterrotto devono essere totalizzati, per analogia con la Decisione A3 della Commissione amministrativa, tutti i periodi di distacco autorizzati ai sensi della Convenzione italo-croata, così che la durata complessiva non superi 24 mesi. Per i distacchi e le proroghe richiesti prima del 1° luglio 2013 e ancora in corso a tale data, si applica la Convenzione bilaterale fino a scadenza; le nuove proroghe dopo il 1° luglio 2013 sono possibili solo secondo l’articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004. Gli accordi stipulati prima del 1° luglio 2013 restano validi fino alla naturale scadenza.

Limiti complessivi e casi esemplificativi sui distacchi

La circolare precisa che, per gli accordi ex articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004, il periodo massimo di cinque anni generalmente ammesso a livello europeo deve includere anche i periodi di distacco svolti in base alla precedente normativa convenzionale. Le certificazioni IT/HR 101 e HR/IT 101 rilasciate in base alla convenzione previgente restano valide fino alla data indicata. Vengono inoltre riportati esempi pratici per lavoratori dipendenti e autonomi, tra cui casi di distacchi conclusi, estendibili fino al 30 giugno 2014 o prorogabili ai sensi dell’articolo 16, nonché il mantenimento di validità di alcune proroghe fino al termine del periodo autorizzato.

Personale viaggiante nel trasporto aereo, stradale e ferroviario

In base alla previgente convenzione il personale viaggiante era soggetto alla legislazione dello Stato di sede dell’impresa. Dal 1° luglio 2013 la disciplina segue le regole comunitarie: per i trasporti internazionali su strada si applica l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012; per il personale delle imprese dell’aviazione civile rileva l’articolo 11, paragrafo 5, del medesimo regolamento, secondo il principio della base di servizio.

Attività esercitata in due o più Stati

Poiché la Convenzione italo-croata non disciplinava le ipotesi di attività svolta in più Stati, dal 1° luglio 2013 tali situazioni sono regolate dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004. La circolare dispone che si applicano anche alla Croazia le istruzioni già emanate dall’Istituto in materia, richiamate in un elenco allegato alla circolare stessa.

Disposizioni non automaticamente applicabili: SEE e Svizzera

La circolare chiarisce che la Croazia si è impegnata ad aderire allo Spazio economico europeo, ma le disposizioni dell’Accordo SEE non sono automaticamente applicabili dal 1° luglio 2013 nei rapporti con la Croazia. Inoltre la Croazia non applica l’Accordo tra la Comunità europea, gli Stati membri e la Confederazione svizzera, per cui tale disciplina non è ad oggi applicabile ai rapporti con la Croazia. Per la Svizzera viene richiamato il protocollo finale alla Convenzione bilaterale Italia-Svizzera del 14 dicembre 1962, che estende le deroghe alla territorialità della legislazione applicabile a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla cittadinanza, salvo il personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari.

Rapporti con cittadini di Paesi terzi e applicazione verso la Svizzera

La circolare precisa che, alla luce delle disposizioni convenzionali e dell’estensione dei regolamenti comunitari, le norme sulla legislazione applicabile contenute nei regolamenti UE devono ritenersi applicabili anche ai cittadini di Paesi terzi. Ne consegue che è possibile applicare la regolamentazione comunitaria anche al cittadino croato nei rapporti con la Svizzera.

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