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Circolare

Circolare numero 168 del 10-12-2013

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della CONFIMPRESE ITALIA – CONFIMPRESE Confederazione Sindacale Imprenditoriale sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 3 ottobre 2013 tra INPS e CONFIMPRESE ITALIA – CONFIMPRESE Confederazione Sindacale Imprenditoriale per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali e di integrazione salariale. Vengono indicati i soggetti beneficiari interessati, le modalità di rilascio e revoca della delega, le aliquote del contributo, gli obblighi di versamento e rendicontazione delle strutture INPS, il costo del servizio per l’Organizzazione e le regole di validità, rinnovo e recesso della convenzione. La circolare contiene anche le istruzioni contabili con l’istituzione dei conti dedicati.

Convenzione INPS-CONFIMPRESE per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-CONFIMPRESE per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 3 ottobre 2013 tra INPS e CONFIMPRESE ITALIA – CONFIMPRESE Confederazione Sindacale Imprenditoriale per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Sono illustrate le categorie di prestazioni interessate, le regole per la validità della delega, le modalità di gestione dei flussi e dei versamenti, nonché le disposizioni contabili e i criteri di responsabilità tra le parti.

Ambito di applicazione

La trattenuta dei contributi associativi può essere effettuata sulle prestazioni erogate ai beneficiari di:

  • trattamenti previdenziali di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinaria;
  • disoccupazione ASpI, Mini ASpI e Mini ASpI 2012;
  • disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

La convenzione consente quindi il prelievo del contributo associativo direttamente sulla prestazione temporanea, secondo le modalità previste dall’art. 18 della legge n. 223 del 1991.

Delega alla trattenuta: formazione e requisiti

La trattenuta è subordinata al rilascio di una delega inserita nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e deve recare il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante.

La circolare precisa che la delega è priva di effetto nei seguenti casi:

  • se non è contenuta nel modello di domanda INPS;
  • se manca la sottoscrizione del lavoratore;
  • se mancano il timbro e la firma del legale rappresentante dell’Organizzazione.

Il codice identificativo attribuito alla CONFIMPRESE ITALIA – CONFIMPRESE Confederazione Sindacale Imprenditoriale è 5201.

Gestione delle deleghe e obblighi del datore di lavoro

Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori, inclusa l’autorizzazione ad applicare le ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223 del 1991.

La documentazione relativa alle deleghe, così come le eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223 del 1991.

Contestazioni, revoche e durata degli effetti della delega

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi, l’Organizzazione sindacale deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente ricevute.

La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega.

Se l’INPS riceve una comunicazione del lavoratore relativa alla volontà di revocare la delega, la Struttura competente deve acquisire la revoca nel più breve tempo possibile. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Misura dei contributi associativi

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione.

Le percentuali comunicate sono le seguenti:

  • 3% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI e Mini ASpI 2012;
  • 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 0,80% sui restanti trattamenti, e in particolare CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamenti, rendicontazione e costo del servizio

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono effettuare i versamenti senza gravami di interessi e dedotte le spese previste dall’art. 7 della convenzione, entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione.

Contestualmente, devono mettere a disposizione della CONFIMPRESE ITALIA – CONFIMPRESE Confederazione Sindacale Imprenditoriale gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i dati anagrafici e gli importi trattenuti.

L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, fissato in 0,74 euro per singola delega. Eventuali variazioni annuali del costo saranno comunicate con raccomandata A/R o PEC; a seguito di tale comunicazione, l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.

Responsabilità delle parti e controversie

La circolare afferma che dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’Organizzazione, nonché alle vicende connesse.

L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della convenzione da creditori della struttura nazionale dell’organizzazione sindacale, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Organizzazione si impegna a ristorare l’INPS per le spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie, dietro semplice presentazione di nota specifica.

Durata della convenzione e recesso

La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

In caso di giusta causa, ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno sei mesi.

Sede legale e indicazioni operative finali

La sede legale della CONFIMPRESE ITALIA – CONFIMPRESE Confederazione Sindacale Imprenditoriale è indicata in via Veturia n. 45, Roma.

I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che sarà comunicato successivamente alle strutture dell’Istituto con l’indicazione del codice IBAN.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25371, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35371, per l’accreditamento alla CONFIMPRESE dei contributi associativi;
  • GPA11371, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione.

I pagamenti a favore dell’Organizzazione devono essere imputati in DARE del conto GPA11371. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042.

Per gli ulteriori aspetti procedurali e contabili relativi alla definizione dei rapporti finanziari si rinvia alle disposizioni contenute nel punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA11371, GPA25371 e GPA35371.

Punti principali

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Possono versare i contributi associativi tramite trattenuta sulle prestazioni i beneficiari di trattamenti previdenziali di mobilità, disoccupazione ordinaria, ASpI, Mini ASpI e Mini ASpI 2012, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché sussidi per lavori socialmente utili.

Delega alla trattenuta e requisiti di validità

La trattenuta opera solo previo rilascio di una delega contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e recante timbro e firma del legale rappresentante dell’Organizzazione. La delega è inefficace se non inserita nella domanda INPS o se manca la sottoscrizione del lavoratore oppure il timbro e la firma dell’Organizzazione.

Codice identificativo e gestione dei dati

Il codice identificativo della CONFIMPRESE ITALIA – CONFIMPRESE Confederazione Sindacale Imprenditoriale è 5201. Nei casi di pagamento diretto delle integrazioni salariali, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe e l’autorizzazione alle ritenute; documentazione, revoche e nuove deleghe devono essere conservate presso il datore di lavoro.

Contestazioni, revoche e cessazione degli effetti

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione. L’Organizzazione deve restituire le somme indebitamente ricevute. La delega si esaurisce con il pagamento della prestazione. Per prestazioni di durata superiore all’anno, revoca o nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre dell’anno precedente. Se perviene all’INPS una revoca del lavoratore, la struttura competente deve acquisirla tempestivamente.

Restituzioni in caso di revoca o annullamento della prestazione

Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale alla prestazione e uguale per tutti gli iscritti. Le aliquote comunicate sono: 3% su Mini ASpI e Mini ASpI 2012; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 0,80% sui restanti trattamenti indicati dalla circolare.

Versamenti all’Organizzazione e costo del servizio

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni versano gli importi entro il mese successivo al pagamento, senza interessi, dedotte le spese di cui all’art. 7 della convenzione. Devono inoltre trasmettere gli elenchi nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti. L’Organizzazione corrisponde all’INPS un costo del servizio pari a 0,74 euro per singola delega; eventuali variazioni annuali sono comunicate via raccomandata A/R o PEC e consentono il recesso entro 60 giorni.

Durata della convenzione, rinnovo e recesso

La convenzione ha durata triennale dalla sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. In presenza di giusta causa ciascuna parte può disdire con preavviso di almeno sei mesi.

Responsabilità, controversie e tutela dell’INPS

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione. L’Istituto è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, compresi i pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa. In caso di controversie sulla validità della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta e ristorare l’INPS delle spese legali su presentazione di nota specifica.

Sede legale e conto per i versamenti

La sede legale della CONFIMPRESE ITALIA – CONFIMPRESE Confederazione Sindacale Imprenditoriale è indicata in via Veturia n. 45, Roma. I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente che sarà comunicato alle strutture INPS con successivo messaggio, comprensivo di IBAN.

Istruzioni procedurali e contabili

Sono istituiti i conti GPA25371 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35371 per l’accreditamento alla CONFIMPRESE e GPA11371 per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione. I pagamenti vanno imputati in DARE al conto GPA11371. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione va imputato al conto GPA24042. Per gli ulteriori aspetti procedurali e contabili si rinvia alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

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