Cassazione Penale, Ordinanza n. 00592/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo come unico motivo la mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, evidenziando che non vi era correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a base dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La mancanza di specificità del motivo di impugnazione, desumibile dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Cassa delle ammende
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso viene disposta la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, è inammissibile.
- La censura che si limiti a contestare in modo generico il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza misurarsi con le argomentazioni del giudice di merito, è manifestamente infondata e non supera il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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